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Nella sentenza n. 4917 del 7 agosto 2026, la Sez. I del Tar Campania, si leggequanto segue: “Va osservato che l’impugnato atto di indizione della nuova procedura consiste semplicemente in un avviso pubblico esplorativo, funzionale, come tale, unicamente a sollecitare manifestazioni di interesse: esso quindi non integra in sé, contrariamente a quanto prospettato dalla ricorrente, un atto di avvio di una procedura di affidamento (nella determinazione n. 171 del 18 luglio 2025 in epigrafe, non a caso, si legge: ” l’avviso pubblico di manifestazione di interesse non rappresenta una procedura di affidamento, bensì uno degli strumenti attraverso i quali l’Amministrazione, nell’ambito dell’esercizio di un potere ampiamente discrezionale, si “autoimpone” una procedura di confronto comparativo, funzionale alla migliore cura dell’interesse pubblico, finalizzata ad ampliare il novero delle proposte tra le quali individuare quella più rispondente all’interesse pubblico …”).

Ciò chiarito, va evidenziato che l’art. 5, comma 5, dell’Allegato II.4 al d.lgs. n. 36/2023 prescrive in capo alle Stazioni appaltanti il possesso di particolari qualificazioni esclusivamente ai fini del conferimento delle attività di progettazione, affidamento ed esecuzione del contratto. Tali fasi, nel caso di specie, non sono però state percorse, e pertanto il relativo requisito in discorso non era richiesto.

In altri termini, la fase avviata con l’atto impugnato, avendo carattere meramente preparatorio, non comportava l’obbligo per l’Amministrazione di possedere la qualificazione richiamata dalla ricorrente: e solamente nell’ipotesi futura ed eventuale in cui il Comune di Frignano decida di dare seguito all’indagine di mercato, esso dovrà munirsi dei requisiti di qualificazione a ciò occorrenti.

In altri termini, la fase avviata con l’atto impugnato, avendo carattere meramente preparatorio, non comportava l’obbligo per l’Amministrazione di possedere la qualificazione richiamata dalla ricorrente: e solamente nell’ipotesi futura ed eventuale in cui il Comune decida di dare seguito all’indagine di mercato, esso dovrà munirsi dei requisiti di qualificazione a ciò occorrenti.”

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