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Premessa

Come noto, nel nuovo Codice dei contratti pubblici, l’accesso alla documentazione relativa alle procedure di gara è stato completamente digitalizzato e reso automatico.

I verbali e le offerte presentate dai primi cinque operatori classificati sono consultabili direttamente tramite le piattaforme di e-procurement.

Il sistema è orientato a garantire il più elevato livello di trasparenza possibile, prevedendo limitazioni esclusivamente nei casi in cui siano coinvolti segreti tecnici o commerciali, purché tali esigenze di riservatezza siano adeguatamente motivate.

Non mancano, tuttavia, rilevanti problematiche applicative relative alla corretta applicazione della nuova normativa.

Finalità del presente contributo è quello di illustrare le ultime pronunce sul complesso tema dell’accesso agli atti di gara.

  1. L’accesso agli atti nel Bando tipo n. 1 di ANAC

Un primo contributo nella risoluzione delle problematiche applicative relative alla disciplina sull’accesso ai documenti di gara è stato fornito dall’ANAC, la quale ha provveduto, lo scorso settembre, all’aggiornamento del Bando tipo n. 1, adeguandolo al correttivo del dicembre 2024.

Il paragrafo 28 del Bando tipo ha precisato che l’accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell’aggiudicazione.

A tutti i partecipanti, non esclusi in via definitiva, sono messi a disposizione, mediante la PAD, l’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell’aggiudicazione.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis (richiesta telematica) e 22 della legge n. 241/90.

Nel caso in cui sia richiesto l’oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all’accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile Unico di Progetto al momento della comunicazione digitale dell’aggiudicazione.

Sempre secondo il Bando tipo, le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale Amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all’articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L’esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell’articolo 35 del codice.

Un aspetto molto delicato ha avuto riguardo l’accesso agli atti nel caso di inversione procedimentale.

Sul punto, il Bando tipo ha precisato che la disciplina dell’accesso agli atti in caso di inversione procedimentale è stata oggetto di una richiesta di parere al Consiglio di Stato.

All’esito del rilascio del parere, si sarebbe proceduto ad integrare tempestivamente il paragrafo 28 del Bando tipo, in conformità alle soluzioni giuridiche ritenute percorribili dal Supremo Consesso di giustizia amministrativa.

In particolare, la relazione illustrativa che accompagna il Bando tipo ha puntualizzato:

“Come anticipato nel paragrafo 24, in sede di aggiornamento del bando-tipo si sono riscontrati dubbi sull’applicabilità del comma 2 dell’articolo 36 del Codice alla documentazione amministrativa che, in caso di inversione procedimentale, non è stata verificata dalla stazione appaltante.

A fronte di ciò, tenuto conto della rilevanza delle ripercussioni del difetto di coordinamento tra l’articolo 36, comma 2, e l’articolo 107, comma 3 del Codice, sia sotto il profilo della speditezza dell’azione amministrativa che dell’effettività della tutela delle posizioni soggettive dei soggetti coinvolti, l’Autorità ha ritenuto opportuno richiedere sul punto il parere del Consiglio di Stato.

A gennaio 2026, il Consiglio di Stato ha fornito riscontro, con il parere 13/01/2026 n. 61.

Sul punto, il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che l’istituto dell’inversione procedimentale, che consente di procedere all’esame delle offerte prima di effettuare la verifica della documentazione amministrativa, risulta incompatibile con il meccanismo di ostensione automatica previsto dall’art. 36, commi 1 e 2, con riferimento agli atti che non sono ancora stati oggetto di esame.

Non è, infatti, possibile anticipare l’accesso a documenti — quali, ad esempio, quelli relativi ai requisiti dei concorrenti classificatisi dal secondo al quinto posto — che sono rimasti al di fuori della sequenza procedimentale conclusasi con l’aggiudicazione.

Tali atti, non essendo stati esaminati né verificati, non hanno costituito il fondamento del provvedimento finale e, pertanto, non possono essere oggetto di conoscenza anticipata.

Nello specifico: “Tra le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 36 e del comma 3 dell’art. 107 vi è in definitiva un rapporto di assoluta incompatibilità escludente […] l’utilizzazione dello strumento dell’inversione procedimentale esclude di per sé il completo ed integrale accesso […] per la semplice, ma decisiva, ragione che la documentazione […] in parte non esiste [come presupposto].”

Il Consiglio di Stato ha anche affrontato altre due questioni rilevanti in materia di accesso agli atti nelle procedure di gara.

Infatti, con riferimento all’accesso avente ad oggetto i dati personali e giudiziari, i giudici hanno precisato che il meccanismo di accesso digitale previsto dall’art. 36 del D.Lgs. 36/2023 introduce una forma di “accesso speciale pieno” riservata ai concorrenti che non siano stati esclusi dalla procedura. In tale contesto, il legislatore ha riconosciuto la priorità dell’interesse alla trasparenza e alla tutela giurisdizionale rispetto alle esigenze di riservatezza concernenti i dati personali e giudiziari dei partecipanti.

Ne consegue che la stazione appaltante non è tenuta a effettuare autonomamente l’oscuramento dei dati personali — quali nominativi, indirizzi di residenza o informazioni contenute nei casellari giudiziali — all’interno della documentazione messa a disposizione tramite la PAD.

Nello specifico: “Quanto ai documenti messi a disposizione sulla piattaforma digitale non vi è ragione di oscurare alcun dato, notizia o informazione […] La strumentalità e l’indispensabilità di tali documenti per quei soggetti e la prevalenza dell’interesse pubblico all’accesso rispetto alla tutela degli altri interessi (privacy in particolare) risulta essere stata stabilita una volta per tutte ex ante dal legislatore.”

Altra questione affrontata, nel parere del Consiglio di Stato ha avuto riguardo i segreti commerciali nell’offerta tecnica.

A tale proposito, i giudici hanno precisato che per quanto riguarda i dati personali, il contemperamento tra le diverse esigenze è stabilito direttamente dalla normativa. Diversamente, nel caso dei segreti tecnici e commerciali inseriti nell’offerta tecnica, spetta alla stazione appaltante effettuare una valutazione puntuale e specifica. L’accesso a tali informazioni è ammesso esclusivamente quando risulti strettamente necessario ai fini della tutela in sede giudiziaria; inoltre, l’amministrazione è tenuta a motivare nel provvedimento di aggiudicazione le determinazioni assunte in merito alle istanze di oscuramento presentate dagli operatori economici.

Nello specifico: “L’unica eccezione [all’accesso integrale] è l’eventuale oscuramento dell’offerta tecnica o di parte dell’offerta tecnica conseguente ad una specifica richiesta dell’operatore economico […] che costituiscano segreti tecnici e commerciali.”

  • Accesso ai documenti non valutati dalla Stazione appaltante

Un aspetto di rilievo, risolto dal Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza 18 dicembre 2025, n. 10036 ha avuto riguardo l’accesso agli atti alla documentazione non valutata dalla Stazione appaltante perché presentata spontaneamente dal concorrente.

La sentenza è di rilievo anche perché affronta la delicata tematica relativa alla tutela del know how industriale, confrontandola con il contrapposto diritto di accesso agli atti.

I giudici hanno evidenziato che non può essere consentito l’accesso a quella porzione dell’offerta tecnica che l’impresa abbia trasmesso di propria iniziativa, qualora tale documentazione non sia prevista dalla disciplina di gara e, conseguentemente, non sia stata oggetto di valutazione da parte della Stazione appaltante.

Nel caso esaminato, un operatore economico aveva proposto ricorso avverso gli esiti di una procedura di gara avente ad oggetto la progettazione esecutiva di lavori.

Nell’ambito del giudizio, la società ricorrente aveva avanzato istanza di accesso agli atti di gara, con particolare riferimento ai verbali e ad alcune parti dell’offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario.

Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese controinteressato si era opposto a tale richiesta, evidenziando la presenza, nella documentazione domandata, di informazioni strettamente riservate, qualificabili come segreti tecnici e commerciali, e aveva pertanto presentato formale istanza di oscuramento.

La società aggiudicataria aveva sostenuto che gli elementi contenuti nella propria offerta rappresentavano il risultato di attività di ricerca specificamente condotte per l’esecuzione dell’appalto, finalizzate a rendere la proposta particolarmente innovativa sotto il profilo qualitativo e tecnologicamente avanzata.

La Stazione appaltante aveva comunicato di accogliere solo in parte l’opposizione all’ostensione, procedendo quindi a rendere accessibile soltanto una parte dei documenti richiesti.

In particolare, l’Amministrazione aveva precisato che la documentazione oggetto di diniego non aveva assunto alcun rilievo ai fini dell’assegnazione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice.

Gli allegati tecnici prodotti dall’aggiudicataria, infatti, non erano richiesti dalla lex specialis a pena di esclusione.

Da ciò derivava l’assenza di quel necessario nesso di strumentalità o di indispensabilità tra i documenti richiesti e le esigenze difensive della ricorrente, presupposto imprescindibile per l’accoglimento di un’istanza di accesso.

La richiedente proponeva quindi ricorso in primo grado avverso il diniego parziale, e il giudice di prime cure accoglieva le doglianze relative alla necessità di consentire l’ostensione integrale degli atti.

L’aggiudicataria proponeva appello, lamentando la violazione degli articoli 35 e 36 del d.lgs. n. 36 del 2023, nonché dei principi, nazionali ed europei, in materia di tutela dei segreti tecnici e commerciali.

I giudici d’appello hanno evidenziato come la giurisprudenza si sia soffermata sul significato del requisito dell’indispensabilità richiesto ai fini dell’accesso, al fine di evitare richieste meramente esplorative.

In particolare, per esercitare il diritto di accesso con riferimento a informazioni che possano contenere segreti tecnici o commerciali, è necessario dimostrare l’esistenza di uno stretto collegamento tra la documentazione richiesta e le concrete esigenze di difesa in giudizio (cfr. Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 18 marzo 2021, n. 4).

Il concetto di indispensabilità deve essere inteso nel senso dell’assenza di strumenti probatori alternativi idonei a dimostrare i fatti oggetto della controversia tra le parti.

La mera volontà di effettuare verifiche o approfondimenti non giustifica un accesso di tipo esplorativo a informazioni riservate, poiché mancherebbe la prova della loro effettiva e concreta necessità ai fini difensivi (Cons. Stato, Sez. IV, 4 giugno 2025, n. 4857).

La stessa pronuncia richiama la nozione di segreto tecnico o commerciale desumibile dall’art. 98 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, che recepisce l’art. 2, n. 1, della direttiva 2016/943/UE, relativa alla tutela del know-how riservato e delle informazioni commerciali contro acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti.

Tale disposizione fornisce una definizione unitaria di segreto commerciale, ricomprendendovi il know-how, le informazioni commerciali e quelle tecnologiche rispetto alle quali sussista un interesse legittimo alla riservatezza e una legittima aspettativa di tutela, purché dotate di valore commerciale, effettivo o anche solo potenziale.

I giudici hanno inoltre ricordato che la giurisprudenza richiede, ai fini del riconoscimento della segretezza, l’esistenza di una segretezza oggettiva.

Non è sufficiente, quindi, che l’operatore economico invochi genericamente il rischio di divulgazione del proprio know-how, ma occorre dimostrare che la divulgazione delle informazioni comporterebbe un concreto vantaggio competitivo per un concorrente.

Dall’interpretazione letterale dell’art. 35 del d.lgs. n. 36 del 2023 emerge che il diritto di accesso può prevalere sulla riservatezza aziendale quando esso sia strettamente necessario e funzionale alla difesa in giudizio del soggetto che contesta la procedura di gara.

I giudici hanno sottolineato come si confrontino, in tali casi, due interessi contrapposti: da un lato, l’esigenza di tutela giurisdizionale del richiedente l’accesso; dall’altro, la salvaguardia dei segreti tecnici e commerciali del concorrente che chiede l’oscuramento.

L’interesse principale consiste dunque nel realizzare un adeguato bilanciamento tra il principio di trasparenza che caratterizza le procedure di evidenza pubblica e la tutela della riservatezza, evitando che vengano divulgati elementi dell’offerta contenenti informazioni sostanziali e sensibili relative all’attività imprenditoriale.

Tale bilanciamento non consente di interpretare l’art. 35 del Codice dei contratti nel senso di attribuire una prevalenza automatica e generalizzata al diritto di accesso difensivo rispetto alle esigenze di riservatezza dell’altro concorrente.

Nel caso concreto, i giudici hanno ritenuto che la Stazione appaltante avesse già fornito un ampio riscontro all’istanza di accesso, consentendo la visione della maggior parte dei documenti e negando l’ostensione soltanto di alcuni allegati tecnici non previsti dalla disciplina di gara, non valutati dalla Commissione e prodotti spontaneamente dall’aggiudicatario.

La disciplina di gara, infatti, non imponeva la presentazione di tali allegati, proprio per evitare di esporre eventuali segreti tecnici e commerciali dei partecipanti.

La Commissione aveva quindi esaminato esclusivamente la documentazione richiesta a pena di esclusione.

L’Amministrazione aveva pertanto ritenuto che, con riferimento a tali allegati, mancasse qualsiasi collegamento funzionale con le esigenze difensive della ricorrente, requisito necessario per l’accoglimento dell’istanza di accesso, anche tenendo conto dell’opposizione presentata dalla controinteressata e qualificando tali informazioni come parte del patrimonio informativo aziendale della stessa.

In conclusione, secondo il Consiglio di Stato, non poteva trovare accoglimento la censura secondo cui la Stazione appaltante avrebbe omesso ogni valutazione o bilanciamento tra trasparenza e riservatezza.

L’Amministrazione aveva infatti esercitato la propria discrezionalità accogliendo solo parzialmente la richiesta di accesso.

Proprio nella scelta di oscurare determinati documenti e rendere accessibili altri doveva ravvisarsi il corretto bilanciamento richiesto dalla giurisprudenza sovranazionale, effettuato in modo adeguato nel caso di specie.

Di conseguenza, la Stazione appaltante aveva legittimamente consentito l’accesso ai documenti contenenti specifiche tecniche utilizzate per l’attribuzione del punteggio e negato, invece, l’ostensione di quelli recanti elementi non collegati ai criteri di valutazione, non previsti dalla legge di gara e non esaminati dalla Commissione giudicatrice.

  • I presupposti per la decorrenza del termine di 10 giorni per ricorrere, previsto dall’art. 36, co. 4 del codice

Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza 1° dicembre 2025, n. 9454, ha chiarito quando decorre il termine di 10 giorni previsto dall’art. 36, comma 4, del Codice dei contratti pubblici per impugnare la decisione relativa all’oscuramento dell’offerta.

Secondo i giudici, non è sufficiente la sola comunicazione digitale dell’aggiudicazione: è necessario che, contestualmente, venga anche pubblicata l’offerta dell’aggiudicatario (con le eventuali parti oscurate) e che siano esplicitate le decisioni assunte in merito all’oscuramento.

Il caso riguardava una gara per la riscossione coattiva di tributi locali.

Dopo l’aggiudicazione, la stazione appaltante non aveva pubblicato sulla piattaforma telematica gli atti di gara, inclusa l’offerta tecnica dell’aggiudicataria.

L’operatore economico interessato aveva quindi presentato un’istanza di accesso, accolta solo parzialmente, con oscuramento di alcune parti dell’offerta su richiesta dell’aggiudicataria.

Il ricorso contro tale provvedimento era stato dichiarato irricevibile dal TAR perché notificato oltre dieci giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione.

Il Tribunale aveva ritenuto che il termine breve decorresse sempre dalla comunicazione dell’aggiudicazione, anche in caso di mancata o parziale pubblicazione dell’offerta, equiparando tale situazione a un’ipotesi di oscuramento implicito totale.

La ricorrente si è rivolta al Consiglio di Stato, sostenendo invece che il termine di 10 giorni potesse decorrere solo quando la stazione appaltante avesse effettivamente adottato e reso conoscibile una decisione sull’oscuramento, mediante pubblicazione dell’offerta (seppur oscurata) o esplicita indicazione nella comunicazione di aggiudicazione.

Il Consiglio di Stato ha accolto questa interpretazione.

I giudici hanno affermato che il termine ridotto di dieci giorni opera solo quando, al momento della comunicazione dell’aggiudicazione, la stazione appaltante abbia anche pubblicato la documentazione dell’aggiudicataria e chiarito le decisioni relative all’oscuramento.

In assenza di tali presupposti, non può decorrere immediatamente il termine decadenziale.

Una diversa lettura, secondo i giudici, comprometterebbe il diritto di difesa e contrasterebbe con la ratio della nuova disciplina, che mira a evitare “ricorsi al buio”, ossia azioni giudiziarie promosse senza piena conoscenza degli atti.

Il termine per impugnare decorre quindi solo dal momento in cui l’interessato abbia effettiva conoscenza della decisione limitativa dell’accesso.

La sentenza evidenzia inoltre che l’attuale disciplina non ha ancora trovato un’applicazione uniforme e suggerisce la necessità di un intervento chiarificatore.

Viene infine sottolineato che, in presenza di una richiesta motivata di oscuramento, l’offerta dovrebbe essere pubblicata sempre in versione oscurata, così da consentire all’operatore economico di tutelare in giudizio il proprio diritto di difesa.

Resta, pertanto, sempre opportuno, in conclusione, che i concorrenti presentino fin dall’inizio due versioni dell’offerta: una integrale per la commissione e una oscurata per la pubblicazione, mentre la comunicazione di aggiudicazione dovrebbe sempre indicare espressamente le decisioni sull’oscuramento e le relative motivazioni.

  • E’ ammesso l’accesso agli atti a coloro che abbiano partecipato alla consultazione di mercato

Secondo il TAR Lazio, sede di Roma, sentenza n. 14725/2025, va riconosciuto il diritto di accesso all’impresa che abbia preso parte a una consultazione preliminare di mercato (art. 77 del codice dei contratti).

In tale ipotesi, l’operatore economico è titolare sia della legittimazione sia dell’interesse concreto ad agire per ottenere l’accesso ai documenti prodotti nell’ambito della consultazione, nonché a tutti gli atti successivi, compresi quelli relativi a un eventuale affidamento diretto.

Ciò al fine di verificare la coerenza e la conformità dell’operato dell’Amministrazione rispetto ai principi di legge.

L’interesse difensivo dell’operatore non può essere escluso sulla base di valutazioni preventive circa l’eventuale inadeguatezza dell’offerta che avrebbe potuto presentare, trattandosi di considerazioni attinenti al merito della controversia, valutabili soltanto in un eventuale e successivo giudizio.

Nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici, un operatore economico aveva impugnato il provvedimento con cui il Ministero aveva negato l’accesso ai documenti trasmessi dagli altri operatori partecipanti alla consultazione preliminare di mercato prevista dall’art. 66 del d.lgs. 50/2016 (oggi disciplinata dall’art. 77 del d.lgs. 36/2023).

L’Amministrazione aveva avviato tale consultazione con finalità programmatorie, allo scopo di predisporre correttamente gli atti di gara e definire in modo adeguato obiettivi e fabbisogni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

La società ricorrente aveva evidenziato di operare nel settore con un significativo patrimonio di competenze tecniche e un’esperienza pluriennale internazionale nell’ambito dell’addestramento per l’aviazione civile, dei velivoli antincendio e del personale addetto ai servizi antincendio.

Aveva inoltre dichiarato di essere impegnata nello sviluppo di soluzioni innovative per il contrasto agli incendi, tra cui un progetto relativo a un velivolo antincendio di nuova concezione.

Il TAR ha ricordato che la consultazione preliminare di mercato costituisce una fase eventuale e antecedente rispetto alla gara vera e propria, finalizzata a sondare le caratteristiche del mercato di riferimento e ad acquisire informazioni utili anche per individuare la procedura di selezione più idonea.

La partecipazione dell’impresa ricorrente a tale fase aveva dunque determinato la sussistenza di un interesse qualificato a controllare che i successivi atti adottati dall’Amministrazione — inclusa l’eventuale decisione di procedere mediante affidamento diretto — fossero conformi ai principi di trasparenza, concorrenza ed evidenza pubblica.

Secondo i giudici, risultava priva di fondamento l’argomentazione secondo cui la partecipazione alla consultazione sarebbe stata carente al punto da escludere la possibilità, per la ricorrente, di formulare un’offerta adeguata in una eventuale gara successiva.

Tale rilievo, infatti, comportava una indebita anticipazione di valutazioni attinenti al merito della controversia, che non incidono sulla distinta questione relativa all’esistenza del diritto di accesso alla documentazione richiesta.

In conclusione, il TAR ha ritenuto fondato il ricorso con riferimento a specifici documenti oggetto di richiesta di ostensione, tra cui il DGUE, il verbale di valutazione dell’offerta, il provvedimento di nomina della commissione e ulteriori atti connessi.

È stato tuttavia precisato che i documenti dovranno essere resi accessibili previa oscurazione delle parti eventualmente contenenti progetti o soluzioni tecniche presentate dai controinteressati.

  • Generici segreti tecnici non bloccano l’accesso difensivo

Il TAR Calabria, con ordinanza n. 654 del 13 ottobre 2025, ha chiarito che una generica affermazione circa la presenza di segreti tecnici o commerciali nell’offerta tecnica non è sufficiente a impedire l’accesso agli atti per finalità difensive.

Il caso riguarda un appalto per la manutenzione e gestione di impianti di riscaldamento.

Un operatore economico aveva impugnato la decisione dell’Ente di rinegoziare il contratto in scadenza e prorogarlo a un’altra impresa.

Contestualmente, aveva chiesto l’accesso completo alla documentazione, ma l’ostensione era stata solo parziale a causa dell’opposizione dell’impresa controinteressata, che aveva invocato l’esistenza di segreti tecnici e commerciali.

La controinteressata sosteneva che alcuni documenti contenessero studi ed elaborazioni specialistiche applicabili a una pluralità indeterminata di appalti, qualificandoli quindi come segreti ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 36/2023.

Il TAR ha però riconosciuto che il richiedente aveva dimostrato in modo concreto il proprio interesse all’accesso, essendo aggiudicatario della Convenzione Consip relativa ai medesimi servizi. L’accesso era necessario per valutare la legittimità della rinegoziazione e per verificare, attraverso il confronto tra offerte e punteggi, eventuali errori nella valutazione tecnica.

Il Collegio ha richiamato i principi giurisprudenziali secondo cui l’accesso agli atti di gara è essenziale per garantire il diritto di difesa, poiché solo l’analisi completa dell’offerta tecnica, dei giustificativi e delle valutazioni della commissione consente di verificare la correttezza dell’operato della stazione appaltante.

In materia di segreti tecnici e commerciali, i giudici hanno ribadito che:

  • non qualsiasi elemento originale dell’organizzazione aziendale può essere qualificato come segreto;
  • la tutela è riservata esclusivamente a elaborazioni specialistiche e realmente riservate, la cui conoscenza da parte dei concorrenti comprometterebbe il valore competitivo dell’offerta;
  • l’esistenza del segreto deve essere specificamente motivata e comprovata.

Nel caso concreto, la dichiarazione della controinteressata è stata ritenuta troppo generica e priva di adeguata dimostrazione.

Pertanto, non poteva prevalere sul diritto di accesso.

In conclusione, il TAR ha affermato che il semplice diniego opposto dall’impresa aggiudicataria, anche se fondato sull’asserita presenza di segreti tecnici o commerciali, non può automaticamente bloccare l’accesso agli atti: è necessaria una valutazione puntuale e motivata da parte dell’Amministrazione.

  • Conclusioni

La disciplina dell’accesso agli atti nei pubblici appalti si colloca in un ambito complesso, dove si confrontano esigenze di trasparenza, tutela della concorrenza, riservatezza imprenditoriale e diritto di difesa.

L’accesso rappresenta una garanzia fondamentale per assicurare la parità tra i concorrenti nelle gare.

La materia risulta molto complessa per la presenza di diverse forme di accesso (documentale, civico semplice e civico generalizzato) e per l’interazione con la normativa speciale sui contratti pubblici.

Questo intreccio normativo genera difficoltà interpretative, soprattutto nella gestione dei limiti legati alla tutela del segreto tecnico-commerciale e dei dati sensibili.

Il legislatore ha previsto strumenti come differimento, esclusione e oscuramento degli atti, demandando alla stazione appaltante una valutazione caso per caso tra interesse alla conoscenza e tutela della riservatezza. Proprio questo bilanciamento rappresenta il punto più critico della disciplina, poiché non sempre garantisce uniformità.

In conclusione, l’accesso negli appalti pubblici deve realizzare un equilibrio dinamico tra trasparenza e protezione degli interessi economici, evitando sia restrizioni eccessive sia aperture indiscriminate, così da garantire un sistema realmente trasparente e competitivo.

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Salvio Biancardi