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Sull’ammissibilità della soglia di sbarramento
“… con riferimento alla soglia di sbarramento, la giurisprudenza e l’Autorità hanno avuto modo di chiarire come la stessa sia finalizzata a garantire una qualità elevata delle offerte presentate, ritenendo, per effetto di una valutazione ex ante, che l’offerta tecnica che si colloca sotto tale soglia sia inidonea a condurre all’aggiudicazione, anche a prescindere dalla valutazione dell’offerta economica, in quanto “qualitativamente inadeguata”. Una clausola in tal senso che è censurabile solo in presenza di macroscopiche irrazionalità, di incongruenze o di palesi abnormità la cui ratio è quella di garantire per quella gara e in considerazione delle specifiche caratteristiche contrattuali un livello qualitativo delle offerte particolarmente elevato (cfr. da ultimo, TAR Veneto, 17 settembre 2020 n. 828, Consiglio di Stato, 12 giugno 2017 n. 2856; ANAC delibera n. 824 del 18 settembre 2019); …”