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1. L’affermazione di nuove finalità nella selezione ed i criteri

Il Codice degli appalti secondo le nuove norme del d.lgs. 50/2016 si presenta con un nuovo impianto e organizzazione pur ovviamente mantenendo vivi i principi fondamentali, i criteri e le finalità a cui il procedimento amministrativo, avvalendosi delle procedure di gara note, deve da sempre ispirarsi.

Il nuovo codice evidenzia, rafforzandola, l’importanza degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, affermandoli come principi e criteri di affidamento mediante la dimostrazione dell’accessibilità per le persone con disabilità, la presenza di attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e avendo riguardo alla promozione dell’ambiente, introducendo, tra l’altro, il metodo dei costi del ciclo di vita, in un’ottica di economia circolare, valorizzando, tra le capacità tecnica, la tracciabilità della catena di approvvigionamento e le misure di gestione ambientale.

Il codice degli appalti evidenzia in più parti la necessità di garantire la cura dell’ambiente e la tutela dei lavoratori. I bandi di gara, gli avvisi e gli inviti disciplinati dal nuovo codice possano prevedere clausole sociali compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità.

Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto, di lavori e servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera (nei quali, cioè, il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto) i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti prevedono specifiche “clausole sociali” volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e la salvaguardia delle profèssionalità. Le stazioni appaltanti indicano, pertanto, nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta, agli operatori economici che, in caso di aggiudicazione, si impegnino, per l’esecuzione dell’appalto, a utilizzare anche in parte manodopera o personale a livello locale, nel rispetto del diritto dell’Unione europea, ovvero, in via prioritaria gli addetti già impiegati nel medesimo appalto. Le stazioni appaltanti che prevedono condizioni sociali possono darne comunicazione all’ ANAC, che si pronuncia entro trenta giorni sulla compatibilità di dette clausole con il diritto dell’Unione europea. Decorso tale termine, il bando può essere pubblicato e gli inviti possono essere spediti.

Le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta, agli operatori economici che, in caso di aggiudicazione, si impegnino, per l’esecuzione dell’appalto, a utilizzare anche in parte manodopera o personale a livello locale, nel rispetto del diritto dell’Unione europea, ovvero, in via prioritaria gli addetti già impiegati nel medesimo appalto

Le stazioni appaltanti, inoltre, contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cura dell’interesse generale, attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

I criteri oggettivi di aggiudicazione dell’appalto – che evidenziano aspetti qualitativi, ambientali e sociali – sono adottati al fine di individuare il miglior rapporto qualità/prezzo. Le micro imprese sono oggetto di attenzione introducendo, per agevolarne la partecipazione, criteri premiali valorizzando, inoltre, l’inserimento di giovani professionisti. I criteri di selezione, al fine di verificare la capacità economica-finanziaria, devono tener conto del fatturato minimo richiesto che, al fine di garantire l’accesso di micro imprese, non può superare il doppio del valore stimato dell’appalto. Per quanto riguarda la capacità professionale, le Amministrazioni possono richiedere che gli operatori economici possiedano le risorse umane, tecniche e l’esperienza per garantire standard di qualità con l’indicazione dei responsabili del controllo della qualità.

La qualità è poi assicurata anche attraverso la qualificazione richiesta sia agli operatori economici, per i quali è prevista, quindi, una dettagliata disciplina che ne assicura qualità e affidabilità, sia alle stazioni appaltanti, che sono obbligate a qualificarsi secondo standard predefiniti e secondo sistemi premianti che consentono, man mano che aumenta il livello di qualificazione, la possibilità di appaltare opere, lavori e servizi di importo più elevato e di maggiore complessità.

Il nuovo codice evidenzia, rafforzandola, l’importanza degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, affermandoli come principi e criteri di affidamento mediante la dimostrazione dell’accessibilità per le persone con disabilità, la presenza di attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e avendo riguardo alla promozione dell’ambiente, introducendo, tra l’altro, il metodo dei costi del ciclo di vita, in un’ottica di economia circolare, valorizzando, tra le capacità tecnica, la tracciabilità della catena di approvvigionamento.

Per quanto riguarda le cause di esclusione connesse ai requisiti soggettivi dei concorrenti, l’art. 38 del codice degli appalti di cui al dlgs. 163/2006, è stato sostituito dall’art. 80, dimostrando un nuovo impianto del sistema.

2. Le procedure negoziate. Il collegamento con il solo valore dell’appalto sotto soglia

Nelle ipotesi in cui il mercato risulti particolarmente ampio, le stazioni appaltanti, nella determina o delibera a contrarre, non deve limitarsi ad individuare la procedura applicabile con riferimento agli importi di cui all’articolo 36, ma deve, ad esempio, dare conto delle ragioni che le hanno indotte ad preferire un sistema di affidamento non aperto alla partecipazione di tutte le imprese potenzialmente interessate.

Nelle ipotesi in cui il mercato risulti particolarmente ampio, le stazioni appaltanti, nella determina o delibera a contrarre, non deve limitarsi ad individuare la procedura applicabile con riferimento agli importi di cui all’articolo 36, ma deve, ad esempio, dare conto delle ragioni che le hanno indotte ad optare per un sistema di affidamento non aperto alla partecipazione di tutte le imprese potenzialmente interessate.

Salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavo-ri, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria secondo le modalità indicate. L’art. 36, comma secondo, stabilisce i principi che devono informare gli affidamenti sotto soglia e individua procedure semplificate per la selezione del contraente, in relazione all’importo.

Il valore di gara, non superiore alle soglie indicate dall’art. 36, è l’unico elemento di riferimento per l’affidamento, mancando un collegamento all’oggetto della prestazione. Il presente articolo sostituisce l’art. 125 del previgente codice che disciplinava le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori. I lavori secondo il dlgs. 163/2006 erano ammessi per importi non superiori a 200.000,00 Euro, con il nuovo codice la soglia è stata stesa ad un valore, per i lavori, inferiore a Euro 1.000.000. Il regime previgente elencava le tipologie di lavori in cui si poteva ricorrere in economia mediante la consultazione di cinque operatori, oggi tale indicazione non è più presente.

I lavori eseguibili in economia, secondo il previgente codice, erano individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell’ambito delle seguenti categorie generali: a) manutenzione o riparazione di opere o impianti in rapporto ad eventi imprevedibili; b) manutenzione di opere o di impianti; c) interventi non programmabili in materia di sicurezza; d) lavori non differibili, dopo l’infruttuoso esperimento delle procedure di gara; e) lavori necessari per la compilazione di progetti; f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi é necessità e urgenza di completare i lavori (comma così modificato dal D.Lgs. 152 del 11/09/2008).

I lavori eseguibili in economia, secondo il previgente codice, erano individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell’ambito delle seguenti categorie generali: a) manutenzione o riparazione di opere od impianti in rapporto ad eventi imprevedibili; b) manutenzione di opere o di impianti; c) interventi non programmabili in materia di sicurezza; d) lavori non differibili, dopo l’infruttuoso esperimento delle procedure di gara; e) lavori necessari per la compilazione di progetti; f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi é necessità e urgenza di completare i lavori. (comma così modificato dal D.Lgs. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008). Tale elencazione non è più presente nel Dlgs. 50/2016 anche con riferimento ai servizi e alle forniture.

L’acquisizione in economia di beni e servizi era ammessa in relazione all’oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all’acquisizione in economia era altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo; c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria; d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di evitare situazioni di pericolo per persone, animali o cose e per l’igiene e salute pubblica.

L’acquisizione mediante procedura negoziata, pur non elencando all’art. 36 i casi in cui è possibile ricorrere, impone secondo il nuovo codice, come evidenzia inoltre nelle proprie linee guida l’Anac, che i concorrenti abbiamo:

a) un’idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all’operatore economico di esibire, ad esempio, il certificato di iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;

b) una capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale o altra documentazione considerata idonea;

c) una capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell’oggetto e dell’importo del contratto. A tal proposito, potrebbe essere richiesta l’attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell’anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico. Inoltre, a fronte di operatori economici parimenti qualificati sotto il profilo delle capacità tecnico/professionali, potrebbero essere indicati quali criteri preferenziali di selezione indici oggettivi basati su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti pubblici, quali i criteri reputazionali di cui all’art. 83, comma 10, del Codice.

In ogni caso, i requisiti minimi devono essere proporzionati all’oggetto del contratto e tali da non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle microimprese di risultare affidatarie.

3. Le procedura negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara. Una disposizione più ampia rispetto all’art. 57 comma 2 lettera b) del dlgs. 163/2006

L’art. 57 comma 2 del Dlgs. 163/2006 prevedeva la possibilità di ricorrere a procedura negoziata, oltre ai casi riportati in maniera quasi analoga nell’art. 63 del nuovo codice:

<<qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato>>;

Il nuovo codice invece prevede il relativo ricorso:

“quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o rappresentazione artistica unica;

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.

Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto.

Queste nuove disposizioni tengono dell’indirizzo dell’Anac dell’ottobre 2015: “In via preliminare appare opportuno ricordare che, da un punto di vista giuridico ed economico, i concetti di infungibilità ed esclusività non sono sinonimi. L’esclusiva attiene all’esistenza di privative industriali, secondo cui solo il titolare di un diritto di esclusiva (brevetto) può sfruttare economicamente un certo prodotto o servizio, mentre un bene o servizio è infungibile se è l’unico che può garantire il soddisfacimento di un certo bisogno. In altri termini, un bene può essere fungibile ad un altro soggetto a privativa industriale, in quanto permette di soddisfare il medesimo bisogno garantito dal secondo. Un bene o servizio può essere infungibile, anche se non vi è alcun brevetto sullo stesso. Per i casi in cui una fornitura e un servizio siano effettivamente infungibili, il legislatore, comunitario e nazionale, ha previsto deroghe all’evidenza pubblica, considerato che l’esito di un’eventuale gara sarebbe scontato”.

L’esistenza di un diritto esclusivo non implica che il bisogno del contraente non possa essere soddisfatto in modo adeguato anche ricorrendo ad altri prodotti o processi.

In via preliminare appare opportuno ricordare che, da un punto di vista giuridico ed economico, i concetti di infungibilità ed esclusività non sono sinonimi. L’esclusiva attiene all’esistenza di privative industriali, secondo cui solo il titolare di un diritto di esclusiva (brevetto) può sfruttare economicamente un certo prodotto o servizio, mentre un bene o servizio è infungibile se è l’unico che può garantire il soddisfacimento di un certo bisogno. In altri termini, un bene può essere fungibile ad un altro soggetto a privativa industriale, in quanto permette di soddisfare il medesimo bisogno garantito dal secondo. Un bene o servizio può essere infungibile, anche se non vi è alcun brevetto sullo stesso. Per i casi in cui una fornitura e un servizio siano effettivamente infungibili, il legislatore, comunitario e nazionale, ha previsto deroghe all’evidenza pubblica, considerato che l’esito di un’eventuale gara risulterebbe scontato (cfr Anac ottobre 2015). Le disposizioni del nuovo codice sono complementari a questo indirizzo.

La procedura negoziata è possibile, oltre che per le opere d’arte e le rappresentazioni artistiche uniche, anche laddove la concorrenza sia assente per motivi tecnici o per la presenza di diritti esclusivi, non derivanti da limitazioni artificiali dei parametri dell’appalto, o quando il cambio del fornitore impone all’amministrazione la scelta di soluzioni che comportano incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate. Quest’ultima rappresenta, però, una deroga che non può essere ripetuta all’infinito.

4. Cause di esclusione. Le norme che le prevedono. Elenco riassuntivo

Sono considerate inammissibili le offertee pertanto la società è esclusa, ai sensi dell’art. 59:

a) che sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’avviso con cui si indice la gara;

b) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

c) che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse;

d) che non hanno la qualificazione necessaria;

e) il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.

Ai sensi dell’art. 80 costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione:

1) la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati elencati (associazione di carattere mafioso;associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; reati di peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle comunità europee e di stati esteri, corruzione tra privati; frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti connessi al riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani; ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione). L’operatore escluso è escluso in qualunque momento del procedimento;

2. se l’operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

4.Se “la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del presente codice. L’operatore è escluso è escluso in qualunque momento del procedimento;

5.Costituiscono cause di esclusione, in qualunque momento, se:

  1. l’operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110;
  2. la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
  3. la partecipazione dell’operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
  4. una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
  5. l’operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  6. l’operatore economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;
  7. l’operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
  8. l’operatore economico non presenti la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
  9. l’operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;
  10. l’operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Ai sensi dell’art. 83 comma 10 costituisce causa di esclusione, l’irregolarità essenziale non sanabile inerente le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

5. Le pubblicazioni nei contratti sottosoglia e gli avvisi di preinformazione per i settori ordinari

La redazione e le modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi è regolata dall’art. 72 del codice degli appalti. L’art. 73 regola la pubblicità a livello nazionale degli avvisi e dei bandi, comprese le relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti nei casi di appalti il cui valore è pari alle soglie comunitarie. Tutte le gara, ad eccezione dei casi in deroga da motivarsi e previsti, in ogni caso, dal codice, sono rese note attraverso un avviso o bando. Fino al 31 dicembre 2016 si applica il regime di cui all’art. 66, comma 7, del decreto legislativo 163/2016 in merito alle modalità di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La redazione e le modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi è regolata dall’art. 72 del codice degli appalti. L’art. 73 regola la pubblicità a livello nazionale degli avvisi e dei bandi, comprese le relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti nei casi di appalti il cui valore è pari alle soglie comunitarie Fino al 31 dicembre 2016 si applica il regime di cui all’art. 66, comma 7, del decreto legislativo 163/2016 in merito alle modalità di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Gli elementi che le pubblicazioni devono riportare sono contenuti negli allegati parte integrante del codice:

  • allegato XII: nel caso in cui le stazioni appaltanti abbiano deciso di organizzare un’asta elettronica, i documenti di gara contengono almeno i seguenti elementi:

a) gli elementi i cui valori saranno oggetto dell’asta elettronica, purché tali elementi siano quantificabili in modo da essere espressi in cifre o in percentuali;

b) i limiti eventuali dei valori che potranno essere presentati, quali risultano dal capitolato d’oneri relativo all’oggetto dell’appalto;

c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell’asta elettronica e, se del caso, il momento in cui saranno messe a loro disposizione;

d) le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell’asta elettronica;

e) le condizioni alle quali gli offerenti potranno rilanciare, in particolare gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;

f) le informazioni pertinenti sul dispositivo elettronico utilizzato e sulle modalità e specifiche tecniche di collegamento.

  • allegato XIV: esso contiene tutte le informazioni che devono figurare negli avvisi e nei bandi nei settori ordinari, speciali e negli appalti inerenti i servizi sociali. L’allegato indica le informazioni che devono figurare negli avvisi, nei bandi, negli avvisi dei preinformazione, nei relativi appalti aggiudicati, negli avvisi di modifica di un contratto durante il periodo di validità dello stesso. Il nuovo codice contiene all’art. 70 riferimento alla possibilità di utilizzo da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici non centrali (definite sub centrali) di un avviso di preinformazione. L’art. 59 comma 5 del d.lgs. 50/2016 prevede che “nel caso in cui l’appalto sia aggiudicato mediante procedura ristretta o procedura competitiva con negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), possono, in deroga al primo periodo del presente comma, utilizzare un avviso di preinformazione secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell’articolo 70. Se la gara è indetta mediante un avviso di preinformazione, gli operatori economici che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione dell’avviso stesso, sono successivamente invitati a confermarlo per iscritto, mediante un invito a confermare interesse, secondo quanto previsto dall’articolo 75.”

L’art. 75 recita “1. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nei partenariati per l’innovazione, nelle procedure competitive con negoziazione, le stazioni appaltanti invitano simultaneamente e per iscritto, di norma con procedure telematiche, i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare o, nel caso di dialogo competitivo, a partecipare al dialogo. Con le stesse modalità le stazioni appaltanti invitano, nel caso di indizione di gara tramite un avviso di preinformazione, gli operatori economici che già hanno espresso interesse, a confermare nuovamente interesse. 2. Gli inviti di cui al comma 1 menzionano l’indirizzo elettronico al quale sono stati resi direttamente disponibili per via elettronica i documenti di gara e comprendono le informazioni indicate nell’allegato XV. Se tali documenti non sono stati oggetto di accesso gratuito, illimitato e diretto ai sensi dell’articolo 74 e non sono stati resi disponibili con altri mezzi, gli inviti sono corredati dei documenti di gara, in formato digitale ovvero, quando ciò non è possibile, in formato cartaceo”.

Gli avvisi di preinformazione nelle procedure hanno come risultato la diminuzione dei termini per presentare:

nel caso di procedura aperta l’avviso di preinformazione, che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, ha come effetto la riduzione a quindici giorni, rispetto ai trentacinque stabiliti, dei termini per presentare offerta. Nelle procedure ristrette il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione di trenta giorni, dalla data di trasmissione del bando gara, è diminuito se è utilizzato un avviso di preinformazione come mezzo di indizione di una gara. Il termine di riferimento è  dalla data di invio dell’invito a confermare interesse. Se è utilizzato un avviso di preinformazione non per l’indizione di una gara, il termine minimo per la presentazione delle offerte può essere ridotto a dieci giorni, rispetto ai trenta stabiliti.

Gli avvisi di preinformazione, introdotti nell’ambito delle relative procedure oltre all’annuale avviso di preinformazione di cui all’art. 70, hanno come risultato la diminuzione dei termini per presentare:

  • nel caso di procedura aperta l’avviso di preinformazione, che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, ha come effetto la riduzione a quindici giorni, rispetto ai trentacinque stabiliti, dei termini per presentare offerta.
  • nelle procedure ristrette il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando gara è diminuito se è utilizzato un avviso di preinformazione come mezzo di indizione di un gara. Il termine di riferimento è  dalla data d’invio dell’invito a confermare interesse. Se è utilizzato un avviso di preinformazione non per l’indizione di una gara, il termine minimo per la presentazione delle offerte può essere ridotto a dieci giorni, rispetto ai trenta stabiliti.
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Questo articolo è stato scritto da...

Beatrice Corradi
Dott.ssa Beatrice Corradi
Dirigente del Servizio Provveditorato, Affari generali e Gruppi Consiliari del Consiglio regionale della Liguria
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