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(Corte dei Conti, sez. reg. Campania, deliberazione n. 213/2021)

  1. Il quesito
  2. La risposta della sezione ed i precedenti
  3. Sotto il profilo pratico

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  1. Il quesito

Alla sezione campana viene posta una questione, sempre in tema di incentivi tecnici, relativa ad una procedura d’acquisto che si è conclusa “semplicemente” con l’adesione ad una convenzione stipulata dal soggetto aggregatore (la centrale di committenza regionale). E’ bene noto che in relazione a certe acquisizioni gli enti locali hanno autentici obblighi (cc.dd. imposti dalla spending review) di aderire a convenzioni preesistenti. Si pensi, ad esempio, agli obblighi imposti dal comma 7 dell’articolo 1 della legge 135/2012 anche conosciuta come seconda spending review.

In particolare, l’obbligo di adesione alle convenzioni insiste per gli acquisti di “energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile” (a questi, nel tempo, sono stati aggiunti ulteriori obblighi, si pensi – a mero titolo esemplificativo come nel caso di specie – all’acquisto dei buoni pasto, dal 2015, e/o all’obbligo di procedere con l’acquisto di alcuni beni/servizi dai soggetti aggregatori (le centrali di committenza regionali). Dispongono in questo senso la legge 89/2014 di conversione del dl 66/2014.

In relazione a quanto, appunto, il sindaco del comune istante chiede se per le attività di esecuzione delle prestazioni della convenzione siano ammissibile l’erogazione degli incentivi ex ar t. 113 del Codice dei contratti.

L’istante propende per l’erogazione partendo dall’ assunto “che le suddette attività risulterebbero identiche sia nella gestione diretta della procedura di gara sia in quella di adesione a convenzione stipulata da un Soggetto Aggregatore e, pertanto, l’equivalenza delle attività non sembrerebbe preclusiva di un eventuale riconoscimento di incentivi anche nella fattispecie di ricorso alle Centrali di Committenza”.

  • La risposta della sezione ed i precedenti

La sezione campana non ha ritenuto il quesito ammissibile e non fornisce un riscontro. E’ bene evidenziare però, a vantaggio dei RUP che, evidentemente, dalla questione possono risultare interessati, che altre sezioni regionali, nel recente passato, hanno avuto modo di affrontare e riscontrare – sostanzialmente in modo positivo – la problematica posta.

In particolare ciò è accaduto con la deliberazione n. 120/2020 della sezione dell’Emilia Romagna.

Premesso, nel caso di specie si trattava di servizi (che è ovviamente il caso maggiormente frequente) e quindi l’esigenza di rispettare le disposizioni fondamentali in materia e quindi la previsione di uno specifico regolamento con i criteri (contrattati) per il riparto, e – più in dettaglio – il rispetto di quanto previsto nelle linee guida ANAC n. 3 e dello stesso art. 113 (secondo comma) in cui si collega la possibile erogazione degli incentivi (per servizi e forniture) alla previa nomina del direttore dell’esecuzione. Nomina, come noto, ai sensi delle linee guida ANAC n. 3, già citate, che non è rimesso alla semplice discrezionalità del RUP. Tra i requisiti, la necessità che l’appalto sia di importo superiore ai 500mila euro o in difetto presenti delle complessità tali da richiedere l’intervento di più professionalità. 

Ricorrendo tutti questi elementi/fattori a pena di illegittimità dell’erogazione dell’incentivo, la sezione emiliana rammenta che non si rilevano, effettivamente, differenze – in relazione all’aspetto civilistico dell’esecuzione del contratto – che potrebbero essere incentivate su valutazione/scelta della stazione appaltante. 

In particolare, in deliberazione si legge che “Spetterà dunque all’ente la valutazione circa l’occorrenza in concreto di attività effettivamente incentivabili, (..) Tutto ciò posto, si deve concludere che spetta all’ente la valutazione dell’occorrenza, in concreto, di attività effettivamente incentivabili svolte in relazione ad un appalto concluso mediante adesione a convenzione quadro stipulata da un soggetto aggregatore, rappresentando, la stessa, comunque, ipotesi eccezionale, la cui legittimità dipende dall’accertamento della particolare complessità che deve connotare l’attività svolta, tale da necessitare di uno sforzo supplementare che consenta di derogare al principio di onnicomprensività della retribuzione”.

  • Sotto il profilo pratico

E’ chiaro che sotto il profilo pratico insistono anche degli aspetti contabili/finanziari. Nella fase di progettazione, prima di aderire alla convenzione sarà necessario predisporre l’apposito quadro economico in cui inserire anche la voce relativa agli incentivi e quindi un costo a carico dell’amministrazione appaltante. E, come detto, tutti i requisiti di legittimità previsti per poter erogare gli incentivi (dal regolamento interno alla nomina formale del direttore dell’esecuzione).

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Dott. Stefano Usai
Vice segretario del Comune di Terralba (Or)
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