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Premesse

L’autorità anticorruzione con la recente deliberazione n. 122/2022 (del 16 marzo) rubricata “Individuazione dei dati e delle informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono fornire alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici al fine di monitore l’adozione dei requisiti e dei criteri premiali per le pari opportunità generazionali e di genere, nonché per l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, di cui all’articolo 47 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,   n. 108, in relazione ai contratti finanziati con le risorse del PNRR e del PNC” predispone le specifiche sul controllo degli adempimenti previsti in tema di contratti del PNRR e, segnatamente, circa gli obblighi assunzionali. Adempimenti/obblighi previsti, come emerge dalla rubrica, nell’articolo 47 del DL 77/2021.

Il documento, semplificando, rimarca quelli che sono gli adempimenti del RUP, fin dalla fase di predisposizione della legge di gara (con l’inserimento di specifiche clausole assunzionali o la individuazione di rigorose ragioni che ne impediscono l’inserimento). Si tratta, quindi, evidentemente, di atto rilevante per gli stessi operatori economici che vengono messi in grado di meglio comprendere, in questo modo, le conseguenze a cui vanno incontro nel caso di inadempimenti (fermo restando ovviamente il corredo di sanzioni/provvedimenti già previsti, come ricorda il documento in commento, in materia di possesso dei requisiti ex art. 80 del Codice) o in tema di mancata comunicazione di illeciti professionali che porta la stazione appaltante (il RUP) ad una attenta valutazione ai fini della possibile esclusione (nel caso in cui il pregresso comportamento professionale sia tale da recidere il rapporto fiduciario che costituisce fondamento del rapporto contrattuale).

BOX: L’autorità anticorruzione con la recente deliberazione n. 122/2022 (del 16 marzo) rubricata “Individuazione dei dati e delle informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono fornire alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici in tema di contratti del PNRR

1. Le prerogative del controllo dell’ANAC

Già in premessa, il documento precisa che la prerogativa dei controlli (in tema di nuovi obblighi nei contratti del PNRR) è stata assegnata all’ANAC dalle stesse linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento Pari opportunità(declinate in un DPCM) del 7 dicembre (pubblicati in G.U. a fine anno 2021) dirette a fornire le prime indicazioni circa l’applicazione dell’articolo in commento.

Ai sensi dell’articolo 10 delle predette linee guida l’ANAC è tenuta ad adottare un provvedimento con cui sono individuati i dati e le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono fornire, secondo termini e forme di comunicazione standardizzate, alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, al fine di monitorare l’adozione dei requisiti e dei criteri premiali per le pari opportunità generazionali e di genere, nonché per l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, di cui all’articolo 47, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108.

Da detta previsione, quindi, l’adozione dei criteri operativi per le stazioni appaltanti.

Si tratta di specifiche, avverte l’autorità anticorruzione applicabili a prescindere dalla soglia dell’appalto“afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101” valide sia per gli appalti sia per le concessioni “nei settori ordinari e nei settori speciali”.

La premessa chiarisce che le varie comunicazioni/informazioni, devono essere fornite secondo delle “griglie” definite nel documento in commento che vengono fornite tramite sistema Simog collegato al CIG ordinario. Non viene in considerazione nel caso di specie il CIG semplificato visto che l’affidamento diretto – per esplicita previsione delle linee guida/DPCM del 7 dicembre non richiede l’applicazione degli obblighi assunzionali ex art. 47 del DL 77/2021.

Da notare che le altre fattispecie escluse (come emerge dal DPCM), per cui è possibile non prevedere obblighi assunzionali in relazione ai contratti del PNRR, più nel dettaglio,  sono:

–           gli affidamenti diretti per importi di modico valore;

–           le procedure che “prevedano un numero di assunzioni inferiore a tre unità di personale”;

–           il caso in cui sia necessario richiedere delle abilitazioni/esperienze tali “da rendere la platea dei potenziali interessati alle assunzioni limitata nel breve periodo”;

–           le “procedure per somma urgenza o protezione civile o, comunque, altrimenti giustificate da specifiche ragioni di urgenza”.

–           I casi “in cui nelle nuove assunzioni intervengono clausole sociali di riassorbimento occupazionale – come può accadere nel cambio di appalti di servizi – la deroga può trovare adeguata motivazione nell’obiettivo di garantire stabilità occupazionale agli addetti che escono da una precedente fornitura”;

–           le ipotesi “in cui si ravvisi il contrasto con i predetti obiettivi, la stazione appaltante dovrà fornire evidenza del suddetto contrasto per ogni tipologia di obiettivo suindicato”.

–           il caso di occupazione giovanile, la previsione di una percentuale ridotta (rispetto al 30% delle assunzioni da effettuare) potrebbe essere giustificata da “casi in cui esigenze specifiche correlate alle caratteristiche delle mansioni da svolgere per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, richiedano, per oltre il 70 per cento delle nuove assunzioni, una pregressa esperienza o specializzazione tali da rendere la fascia anagrafica giovanile con esse incompatibile”;

–           altra ipotesi in cui l’obbligo assunzionale viene previsto in misura ridotta rispetto alla quota di genere potrebbe essere giustificata con “riferimento al livello dei tassi di occupazione femminile, che (..) presentano significative differenziazioni tra settori economici e tipologie di committenza pubblica (lavori, servizi e forniture), per cui il raggiungimento della percentuale del 30 per cento delle nuove assunzioni potrebbe incontrare difficoltà in particolari contesti”.

In tutte queste situazioni la motivazione deve essere innestata già nella determinazione a contrarre.

BOX: Le varie comunicazioni/informazioni devono essere fornite, secondo delle “griglie” definite nel documento in commento vengono fornite tramite sistema Simog collegato al CIG ordinario.

2. Le informazioni da “rendere” ad ANAC

Tra le varie informazioni (da rendere con la compilazione di apposite griglie) una tra quelle di maggior rilievo riguarda, evidentemente, l’obbligo di assumere (in caso di aggiudicazione del contratto e nel caso in cui assunzioni debbano essere fatte per l’esecuzione del contratto) “una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile (articolo 47, comma 4, del decreto legge n. 77/2021)”.

Sul punto proprio le linee guida/DPCM del 7 dicembre chiariscono che il RUP è tenuto a preventivamente individuare le attività necessarie per l’esecuzione del contratto e, rispetto a queste, se necessario procedere all’assunzione di personale, l’aggiudicatario (ma anche il subappaltatore in caso di esecuzione demandate ad altri) deve preoccuparsi di rispettare l’obbligo assunzionale. L’obbligo si intende rispettato con la stipula del contratto. La particolarità, richiesta dall’ANAC, e che in caso di obbligo “ricalibrato” o escluso, la stazione appaltante è tenuta a indicare le motivazioni ed in particolare “selezionando nel menu a tendina una o più delle seguenti fattispecie”:

(la casistica riportata nella deliberazione dell’ANAC appare coerente con le previsioni contenute nelle linee guida ministeriali sopra riportate):

–           importo ridotto del contratto;

–           mercato di riferimento:

–           affidamento in somma urgenza o per esigenze di protezione civile;

–           adempimento clausola sociale di riassorbimento occupazionale;

–           scarsa   occupazione femminile nel settore;

–           necessità di esperienza o di particolari abilitazioni professionali;

–           assunzione di un numero di lavoratori inferiori a tre;

–           altro.

BOX: La particolarità, richiesta dall’ANAC, e che in caso di obbligo “ricalibrato” o escluso, la stazione appaltante è tenuta a indicare le motivazioni ed in particolare selezionando nel menu a tendina la fattispecie interessata.

3. Le misure premiali

Nelle “griglie” è previsto anche il caso in cui sia necessario fornire informazioni/dati per l’inserimento nella legge di gara di misure premiali. Più in particolare, nella deliberazione si ribadisce la necessità di specificare/indicare le “ulteriori misure premiali che attribuiscono un punteggio aggiuntivo all’offerente o al candidato” evidenziando le chirurgiche fattispecie (già previste come possibili opzioni nell’articolo 47 del DL 77/2021)”. 

Le fattispecie (che possono essere selezionate con i menu a tendina) sono relative al fatto che:

–           nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell’articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio1998 n. 286, dell’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n.215, dell’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216,dell’articolo 3 della legge 1° marzo2006, n. 67, degli articoli 35 e 55- quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero dell’articolo 54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

–           l’appaltatore utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro;

–           l’operatore abbia accettato l’impegno di assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, persone disabili per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;

–           l’operatore abbia accettato l’impegno ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, donne per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;

–           l’operatore si sia impegnato ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione giovani di età inferiore a trentasei anni per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;

–           l’appaltatore abbia, nell’ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali;

–           l’appaltatore abbia, nell’ultimo triennio, adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali;

–           l’appaltatore abbia, nell’ultimo triennio, rispettato gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 in materia di lavoro delle persone disabili;

–           l’appaltatore abbia presentato o si impegni a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n.

254;

Possono essere previsti anche altri impegni per gli appaltatori basati su:

–           criteri di responsabilità sociale nei confronti dei divari di genere;

–           criteri di responsabilità sociale nei confronti dei divari intergenerazionali;

–           criteri per l’inclusione dei lavoratori disabili.

Deve essere valorizzato invece, (in modo più semplice) con un “si” o con un “no” il rispetto “da parte del concorrente o dell’offerente di aver assolto, al momento della presentazione dell’offerta, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68

4. Altre informazioni utili oltre gli adempimenti dei contratti PNRR

Tra le specifiche contenute nella deliberazione, l’autorità anticorruzione chiarisce, circa gli obblighi informativi del RUP delle stazioni appaltanti, che effettivamente alcune informazioni sono utili non solo per rendere trasparente lo stato degli obblighi/adempimenti imposti dall’articolo 47 ma anche per le finalità di cui all’articolo 213, comma 10.

Si tratta di informazioni “che (…) devono essere comunicati dalle stazioni appaltanti e dagli enti aggiudicatori all’Autorità in modo da consentirne la relativa annotazione. Si tratta, in particolare, delle ipotesi di esclusione dalle procedure di affidamento e di applicazione delle penali per inadempimento degli obblighi assunti dagli operatori economici aggiudicatari”.

Anche in questo caso per agevolare le comunicazioni il documento prevede delle “griglie” in cui il dato da valorizzare non è un semplice “si” o “no” ma occorre un corredo informativo più ampio fermo restando l’impegno dell’ANAC all’aggiornamento dei modelli informativi necessari, pertanto, “nelle more, le stazioni appaltanti potranno utilizzare i moduli attualmente disponibili, compilando le caselle a campo libero ivi previste, quali quelle denominate “Altro”, “Azioni intraprese dalla stazione appaltante”, “Altra condotta posta in essere durante la fase dell’evidenza pubblica”, “Descrizione della condotta”.

Tra gli obblighi informativi, sicuramente tra i più importanti, la questione dell’omessa “presentazione, al momento della presentazione dell’offerta, della copia dell’ultimo rapporto redatto ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo  46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità”.

Si tratta di obblighi che riguardano le imprese partecipanti agli appalti del PNRR con più di 50 dipendenti.

In tema, il documento ricorda che “l’esclusione non pregiudica la partecipazione dell’operatore economico a future procedure di affidamento”. La notizia, in forma riservata, viene inserita nel casellario a scopo di monitoraggio.

Altra obbligo informativo riguarda l’inadempimento, al momento della presentazione dell’offerta, circa gli “obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68”.

L’ANAC rammenta che, in questo caso, l’offerta è irregolare e che, in ogni caso, la conseguente esclusione non pregiudica la partecipazione dell’operatore economico a future procedure di affidamento sempre che questo regolarizzi la propria posizione.

Anche in questo caso la notizia si inserisce, a cura dell’ANAC, nel casellario, in una sezione riservata, a scopo di monitoraggio.

Maggiori implicazioni ha invece la comunicazione, da parte del RUP, che l’operatore che partecipa alla gara non abbia assolto alle dichiarazioni circa l’obbligo assunzionale imposto dalla legge di gara – in caso di aggiudicazione -, (del 30% rispetto alle assunzioni da espletare o in percentuale ricalibrata in presenza di oggettive motivazioni già specificate dal RUP in fase di predisposizione della determinazione a contrarre e della stessa legge di gara come si è anticipato sopra).  

In questo caso, ricorda la deliberazione, “l’offerta è irregolare” e la conseguente esclusione non pregiudica la partecipazione dell’operatore economico a future procedure di affidamento.

La notizia è inserita nel Casellario informatico in una sezione riservata, ai soli fini del monitoraggio.

BOX: Tra le specifiche contenute nella deliberazione, l’autorità anticorruzione chiarisce, circa gli obblighi informativi del RUP delle stazioni appaltanti, che effettivamente alcune informazioni sono utili non solo per rendere trasparente lo stato degli obblighi/adempimenti imposti dall’articolo 47 ma anche per le finalità di cui all’articolo 213, comma 10.

BOX: Maggiori implicazioni ha invece la comunicazione, da parte del RUP, che l’operatore che partecipa alla gara non abbia assolto alle dichiarazioni circa l’obbligo assunzionale imposto dalla legge di gara – in caso di aggiudicazione -, (del 30% rispetto alle assunzioni da espletare o in percentuale ricalibrata in presenza di oggettive motivazioni già specificate dal RUP in fase di predisposizione della determinazione a contrarre e della stessa legge di gara).  

6. Sulle motivazioni per giustificare l’applicazione di penali

Importanti sono anche le “griglie” sulle motivazioni che determinano l’applicazione di penali.

Ad esempio, in caso di inadempimento dell’obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile per le imprese tra i 15 ed i 50 dipendenti. Nel caso di specie la sanzione è l’interdizione “automatica dalla partecipazione a procedure di affidamento relative ad interventi finanziati con le risorse del PNRR o del PNC, sia in forma singola che associata, per 12 mesi”. E si prevede anche l’applicazione delle penali (ricalibrate dall’articolo 50, comma 4, del DL 77/2021  in deroga all’articolo 113-bis del Codice dei contratti).

Altre importanti informazioni sono quelle relative all’eventuale inadempimento “dell’obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte”. Anche questo obbligo riguarda le imprese con dipendenti compresi tra i 15 e 50 dipendenti. La comunicazione, in questo caso, viene inserita nel casellario in una sezione riservata valida a soli fini di monitoraggio.

Ben più grave, giungendo all’annullamento dell’aggiudicazione, il caso dell’inadempimento dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento (o quota inferiore motivatamente indicata nel bando di gara), delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile.

Infatti, la deliberazione puntualizza che si tratta di obblighi relativi a “tutti gli operatori economici” e che se tale inadempimento viene “rilevato prima della sottoscrizione del contratto determina l’annullamento dell’aggiudicazione. Se rilevato dopo la sottoscrizione del contratto comporta l’applicazione di penali”.

Analoghe sanzioni comporta l’inadempimento di eventuali altri obblighi “assunti al momento della presentazione dell’offerta previsti come requisiti premiali. Relativo a tutti gli operatori economici Se rilevato prima della sottoscrizione del contratto:annullamento dell’aggiudicazione. Se rilevato dopo la sottoscrizione del contratto: applicazione di penali”.

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Questo articolo è stato scritto da...

Dott. Stefano Usai
Vice segretario del Comune di Terralba (Or)
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