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L’art. 95, primo comma, lett. d) del Codice dei contratti pubblici, ha introdotto una fattispecie diversa rispetto alla norma previgente descritta dall’art. 80, comma 5, lett. m), del d.lgs. n. 50 del 2016. A differenza della norma del 2016 che in termini molto ampi prendeva in considerazione «qualsiasi relazione, anche di fatto […]» idonea a dimostrare che «le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale»), nell’attuale quadro normativo i rilevanti indizi devono essere univocamente diretti a dimostrare l’esistenza di accordi tra i concorrenti (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 19/08/2025, n. 7074).

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Redazione MediAppalti
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