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La sentenza del Consiglio di Stato (sez. V) del 30 aprile 2026, n. 3382 qui esaminata, esalta il principio di autoresponsabilità, che è un principio cardine nel nuovo codice dei contratti pubblici; tale principio, applicato al caso de quo, conferma che l’operatore economico è responsabile della corretta e tempestiva presentazione dell’offerta nelle gare telematiche. Di conseguenza, il mancato perfezionamento del caricamento o dell’invio, ne comporta l’esclusione, non essendo configurabile un soccorso istruttorio per mancanze nella trasmissione.  I passaggi tecnici richiesti dalla piattaforma (firme digitali, marcatura temporale, caricamento file) non sono semplici formalità, ma strumenti essenziali per l’accesso alla gara. Viene così a consolidarsi il principio di autoresponsabilità dell’operatore: Questi deve organizzare l’invio in tempo utile, eventuali difficoltà tecniche legate alla sfera organizzativa dell’impresa (es. lentezza internet, malfunzionamento PC, firma digitale scaduta) ricadono esclusivamente sul concorrente. Cosa succede quindi se non viene presentata l’offerta?Se l’offerta non viene presentata o viene inviata in modo incompleto entro il termine perentorio, non può essere valutata, la conseguenza di ciò è pertanto l’esclusione automatica. L’esclusione non è automatica solo nel caso in cui venga dimostrato un malfunzionamento della piattaforma di approvvigionamento digitale  (Responsabilità della Piattaforma ex art. 25 D. LGS 36/2023) imputabile alla stazione appaltante. In tal caso, la stazione appaltante deve garantire la partecipazione riaprendo o prorogando i termini.

Il principio di autoresponsabilità è senz’altro tra i più importanti nel nuovo codice dei contratti pubblici, nel caso in questione la sua applicazione, impone senza dubbio agli operatori economici un rigoroso dovere di diligenza nella partecipazione alle gare. La giurisprudenza recente, compresa la sentenza in questione, conferma altresì che tale principio di autoresponsabilità va a limitare fortemente l’attivazione del soccorso istruttorio. 

La sentenza in esame segue, pertanto, l’onda giurisprudenziale di diverse precedenti sentenze; giàil Consiglio di Stato, sez. V, del 2 aprile 2025 n. 2789  anticipava quanto di cui alla sentenza del Consiglio di Stato (sez. V) del 30 aprile 2026, n. 3382, e altresì evidenziava che il soccorso istruttorio non è una sanatoria infinita, esso non può essere utilizzato per rimediare a carenze sostanziali dell’offerta tecnica o economica ed inoltre deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i concorrenti. L’integrazione è ammessa solo per chiarimenti o elementi formali, non per modifiche sostanziali. Il soccorso procedimentale è volto a chiarire l’effettiva volontà dell’offerente, non a riplasmare l’offerta.  Secondo altra giurisprudenza del 2025 (tra cui Consiglio di Stato n.8986/2025 e TAR Umbria n. 487/2025), il rischio legato al funzionamento delle piattaforme informatiche è quasi interamente a carico del concorrente, i cosiddetti malfunzionamenti prevedibili ovvero i rallentamenti del sistema nelle ore di punta sono considerati fisiologici e prevedibili, quindi non costituiscono causa di forza maggiore per giustificare ritardi nell’invio. È necessario che l’operatore sia diligente nell’effettuare l’invio, quest’ultimo deve assicurarsi che la documentazione sia correttamente caricata, firmata e trasmessa entro i termini, subendo le conseguenze di eventuali file illeggibili o sostituzioni errate. Inoltre il concorrente deve accettare obbligatoriamente le regole della Piattaforma di Approvvigionamento Digitale, ovvero le regole tecnico-procedurali stabilite dalla lex specialis, errori non sanabili e principi correlatinon sono sanabili tramite soccorso istruttorio.

Anche in virtù del c.d. “Principio del Risultato” (art. 1 del Codice) inoltre, è consigliabile un uso non eccessivo del soccorso istruttorio per garantire l’efficienza della procedura.

Fra le precedenti sentenze si segnala altresì quella del Consiglio di Stato, Sez. V, 8 novembre 2024, n. 8947, la quale aveva ribadito con forza il principio di autoresponsabilità nelle gare d’appalto telematiche, in coerenza con i principi di buona fede e di tutela dell’affidamento previsti dall’Articolo 5 del d.lgs. 36/2023.  Pertanto, va ribadito che l’operatore economico è in primis responsabile della corretta e tempestiva presentazione della documentazione, eventuali rallentamenti fisiologici della piattaforma di negoziazione o la congestione del traffico dati sono considerati rischi prevedibili che il concorrente deve gestire. In secondo luogo, il concorrente deve essere consapevole che, l’invio di un file illeggibile o vuoto equivale alla mancata presentazione del documento, in tali casi, non è attivabile il soccorso istruttorio per sanare la carenza, comportando la legittima esclusione dalla gara. In terzo luogo, è necessario che il concorrente sia professionalmente diligente, è onere del partecipante leggere attentamente le istruzioni procedurali (accettando obbligatoriamente le regole della Piattaforma), poiché si presuppone che questi sia in possesso dell’esperienza necessaria per gestire la procedura telematica. Di contro, dal canto suo, la Stazione Appaltante ha l’obbligo di predisporre una piattaforma funzionante, ma non è responsabile dei malfunzionamenti imputabili alla condotta dell’operatore (es. errato caricamento o uso di modalità non consentite dal bando). La sentenza inquadra dunque il soccorso istruttorio (ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. 36/2023) come strumento non attivabile quando l’errore è imputabile alla negligenza dell’operatore nel rispettare le regole tecniche di gara. 

Anche la Corte di Giustizia della Unione Europea ha evidenziato, con diverse sentenze, la distinzione tra la modifica sostanziale dell’offerta (che è appunto vietata) e il superamento di  ostacoli oggettivi e non imputabili al concorrente durante la procedura telematica, che invece giustifica il soccorso istruttorio. Ecco i punti fondamentali basati sulla giurisprudenza della CGUE e le recenti evoluzioni (2025-2026): Innanzitutto il principio di immodificabilità (CGUE) il quale sancisce che un’offerta non può essere modificata dopo il deposito, né su iniziativa della stazione appaltante né dell’offerente (CGUE, C-599/10; C-336/12). Il soccorso istruttorio non può rimediare alla mancanza di documenti richiesti a pena di esclusione, nel rispetto rigoroso della lex specialis (CGUE, C-42/13, C-199/15, C-523/16). La deroga è consentita quando ci troviamo di fronte ad ostacoli oggettivi e al malfunzionamento della piattaforma, il ricorso al soccorso istruttorio pertanto è legittimo di fronte a carenze documentali causate da “ostacoli oggettivi, non imputabili in via esclusiva al privato” e “oggettivamente non superabili”, anche in caso di limitata dimestichezza con la metodologia digitale (sentenza 10 gennaio 2025, confermata in orientamenti 2025-2026, come ad esempio C.d.S. 3418/2022). Il soccorso istruttorio pertanto non consente di modificare i contenuti sostanziali dell’offerta tecnica ed economica, tuttavia, è applicabile per sanare carenze documentali amministrative o, tramite il soccorso procedimentale, per chiarire ambiguità e correggere meri errori materiali prima della loro apertura (anche all’interno dell’offerta tecnico-economica), nel rispetto della par condicio. Il Consiglio di Stato in conclusione, ha confermato (così come il Giudice di prime cure) l’esclusione di un’impresa da una gara d’appalto per non aver completato l’inoltro telematico. La mancata attivazione del comando “Conferma offerta”, richiesto a pena di esclusione, ha configurato un errore materiale non sanabile imputabile esclusivamente all’operatore.

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