Questo articolo è valutato
( votes)La questione sulla quale si sono dovuti pronunciare i Giudici del TAR Catania ( TAR Sicilia, Catania, sentenza 21 aprile 2026, n.1153), è sorta in conseguenza di una procedura di gara indetta da una Amministrazione Comunale per l’affidamento del servizio di asilo nido e spazio giochi.
Un concorrente aveva contestato i risultati della gara, ritenendo che fosse da considerare discriminatoria la clausola territoriale inserita in atti; la S.A. controbatteva asserendo che le clausole territoriali sono da ritenersi illegittime se presentate come requisiti di partecipazione, al contrario sono legittime se previste come criteri premiali da applicare in modo proporzionato e non discriminatorio.
La posizione del Comune è stata ritenuta fondata ed in linea con il diritto europeo e la giurisprudenza amministrativa. Le clausole territoriali sono illegittime se usate come requisiti di partecipazione (poiché discriminatorie), ma sono pienamente ammissibili come criteri premiali dell’offerta tecnica. La distinzione si articola esattamente così: a) Requisiti di partecipazione: Avanzare negli atti di gara come richiesta la sede legale/operativa nel territorio comunale per poter partecipare è illegittimo, viola i principi di libera concorrenza, di non discriminazione e parità di trattamento, tagliando fuori gli operatori esterni. b) Criteri premiali: Attribuire un punteggio aggiuntivo a chi offre una vicinanza territoriale, garantendo così una gestione più efficiente, celere e di prossimità (es. interventi rapidi, conoscenza del contesto sociale), è invece legittimo.
La normativa attuale (art. 108, comma 7, del D. Lgs. 36/2023) e i recenti orientamenti dell’ Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione) e del Consiglio di Stato confermano che la prossimità territoriale può essere valutata, ma non deve mai trasformarsi in una barriera d’accesso e il punteggio deve essere proporzionato.
La sentenza del TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 21 aprile 2026, n. 1153 conferma, pertanto, un orientamento consolidato in tema di appalti pubblici e clausole territoriali, distinguendo nettamente tra criteri premiali e requisiti di partecipazione. È infatti legittimo valorizzare, mediante un punteggio aggiuntivo nell’offerta tecnica, la localizzazione territoriale degli operatori economici, purché ciò sia funzionale a garantire una gestione più efficiente delle prestazioni (es. riduzione tempi di intervento, maggiore logistica). Sarebbe al contrario illegittimo pretendere il possesso della sede (o di specifiche unità locali) nel territorio limitrofo come requisito per la partecipazione alla gara, poiché tale pretesa vìola i principi di concorrenza, libera circolazione dei servizi e non discriminazione, la finalità che si persegue è quella che la clausola territoriale non deve essere un ostacolo all’accesso, ma un elemento di qualità dell’offerta (prossimità logistica).
Il Collegio del TAR Catania si è quindi riportato a dei principi acclarati ed espressi, in materia, da consolidata giurisprudenza amministrativa pregressa, la quale ammette i criteri soggettivi nella valutazione dell’offerta tecnica solo negli appalti di servizi. Tale facoltà è subordinata a due limiti: devono servire a valutare la qualità dell’offerta e il relativo punteggio non deve incidere in modo determinante sul totale (Cons. Stato, Sez. V, 17 gennaio 2018, n. 279).
Si è ribadito quindi che è consentito esclusivamente negli appalti di servizi. I requisiti soggettivi, infatti, possono eccezionalmente premiare l’esperienza del concorrente negli appalti di servizi, solo per l’effettivo valore aggiunto sul progetto specifico e con un peso limitato sul punteggio totale. Gli elementi soggettivi (come le esperienze pregresse dell’impresa) sono legittimi solo se dimostrano in concreto la qualità dell’offerta tecnica. I punti assegnati per l’attitudine specifica dell’impresa non devono avere un peso rilevante sul punteggio complessivo, per evitare distorsioni della concorrenza.
Questi principi sono stati ribaditi, integrati e confermati anche nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), che delinea i limiti entro cui le stazioni appaltanti possono premiare l’esperienza e la capacità tecnica degli operatori, senza violare il principio di separazione tra requisiti di partecipazione e criteri di aggiudicazione.
Le clausole di territorialità che impongono requisiti di localizzazione come vincolo di partecipazione sono illegittime, contrastando con i principi di favor partecipationis e par condicio. È invece legittima, previa valutazione caso per caso, la valorizzazione del territorio come criterio di esecuzione o punteggio aggiuntivo, se funzionale alle esigenze specifiche.
Sostanzialmente è vietato prescrivere che i concorrenti abbiano sede o strutture nel territorio oggetto dell’appalto per poter partecipare. Questo viola la libera concorrenza. Il criterio geografico è ammissibile se posto come requisito di esecuzione del contratto, ovvero finalizzato a garantire una prestazione più efficiente (es. pronto intervento in un’area limitata). La ragionevolezza della clausola va misurata sulla base della natura della prestazione.
Anche il Consiglio di Stato (Sez. V, 22 luglio 2021, n. 5513) ribadisce che la stazione appaltante gode di ampia discrezionalità nella scelta dei criteri di valutazione e dei pesi per l’offerta economicamente più vantaggiosa, sindacabile in sede giurisdizionale solo se manifestamente illogica o non trasparente. Tale discrezionalità tecnica, espressa nella lex specialis, mira a garantire il miglior perseguimento dell’interesse pubblico nel rispetto della par condicio.
L’estratto giurisprudenziale conferma la legittimità delle clausole di territorialità nei bandi di gara. Sotto il Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023), le stazioni appaltanti possono attribuire un punteggio aggiuntivo agli operatori locali, purché ciò non sia discriminatorio e garantisca una maggiore qualità ed efficienza della prestazione.
Riepilogando possiamo confermare che i punti fondamentali della normativa,ovvero L’art. 108, comma 7, del D.Lgs. 36/2023 consentono di inserire nei bandi di gara criteri premiali. L’obiettivo è favorire le piccole e medie imprese e promuovere il principio di prossimità per una gestione più efficiente delle prestazioni. La vicinanza della sede operativa dell’impresa all’ambito territoriale di riferimento diventa un elemento di valutazione tecnica dell’offerta. Questo criterio premiale è valido solo a due condizioni: a) Deve garantire oggettivamente una più efficiente gestione del servizio (ad esempio, una migliore conoscenza del territorio o tempi di intervento ridotti). b) Deve rispettare i principi europei di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.
