Questo articolo è valutato
( votes)La problematica nasce nei casi di indizione di procedure di appalto integrato con progetto definitivo che ha utilizzato un determinato prezzario e quello che sarà utilizzato per la redazione del progetto esecutivo da parte dell’aggiudicatario e, se l’applicazione dei prezzi vigenti possano comportare un adeguamento automatico dell’importo contrattuale.
Sul punto si è espresso il MIT con parere n. 4041 del 02/03/2026, il quale dà atto che il nuovo codice ha previsto “l’obbligatorietà dell’inserimento delle clausole di revisione e dei prezzi contrattuali al fine di non alterare gli interessi delle parti coinvolte. Per attuare il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale, come disposto dal comma 5 dell’art.9 del D.Lgs.36/2023, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 e 120 del codice dei contratti. In ogni caso l’operatività del principio del riequilibrio contrattuale non è necessariamente assistito da automatismi, specie nelle ipotesi in cui occorra individuare il presupposto normativo nell’articolo 120, espressamente richiamato dall’articolo 9“.
Pertanto, alle amministrazioni l’onere di prevedere in atti le clausole necessarie a prevenire l’alterazione dell’equilibrio contrattuale.
