Sending
Questo articolo è valutato
5 (1 vote)

Il TAR Puglia – sez. III con sentenza n. 1094 del 24/09/2025 ha analizzato una questione di gran rilievo nella materia degli appalti pubblici: Il tema si inserisce nell’ambito dell’art. 94, comma 6, D.Lgs. 36/2023 (“Codice dei Contratti Pubblici”).

Nei contratti pubblici infatti, una violazione fiscale definitiva, anche se successivamente oggetto di istanza di rateizzazione, comporta l’automatica esclusione dell’operatore economico dalla gara se supera i 5.000 euro, come stabilito dall’art. 94, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023. L’eventuale escussione della cauzione provvisoria è un atto dovuto e conseguenziale alla legittima esclusione, e la diversità di trattamento normativo tra debiti definitivi e non definitivamente accertati è costituzionalmente legittima in quanto si basa su una differente situazione giuridica degli operatori economici. 

Una violazione fiscale può essere definita nozionisticamente e pertanto considerata “definitivamente accertata” quando l’atto impositivo non può più essere impugnato, secondo l’art. 94, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023.

Risulterebbe quindi assolutamente irrilevante una istanza di rateizzazione, infatti la presentazione di una richiesta di rateizzazione del debito non annullerebbe la definitività dell’accertamento fiscale e, pertanto, non andrebbe ad eliminare la causa di esclusione.

E’ stato quindi statuito che, se il debito supera la soglia di gravità di 5.000 euro, l’esclusione dell’operatore economico è un atto vincolato e obbligatorio per la stazione appaltante, senza margini di discrezionalità. La misura consequenziale è l’escussione della cauzione provvisoria, quest’ultima non è una sanzione autonoma, ma una misura accessoria e obbligatoria per Legge che segue direttamente la legittima esclusione del concorrente, pertanto la legittimità del provvedimento rende legittimo l’incameramento della garanzia.

La differenza di conseguenze tra violazioni fiscali “definitivamente accertate” e quelle “non definitivamente accertate” è giustificata dalla differente posizione sostanziale e processuale degli operatori economici. Infatti, la situazione dell’operatore che non impugna l’atto impositivo fa sì che lo stesso, poiché non impugnato, diviene definitivo (sanzione definitivamente accertata) e viene a trovarsi in una situazione diversa dall’operatore che invece lo contesta in sede giurisdizionale.

Il caso in questione e la decisione del TAR

In ragione di tanto, con tal sentenza, Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha respinto il ricorso di un’azienda esclusa da una gara d’appalto per un debito fiscale definitivo superiore a 5.000 euro, confermando che la successiva istanza di rateizzazione non sana la violazione e non evita l’esclusione automatica, in linea con la “severità” in tal senso del nuovo Codice degli Appalti e con una recente sentenza della Corte Costituzionale (n. 138/2025), anche quest’ultima infatti ha stabilito che è d’obbligo trattare più severamente chi ha un debito definitivo (perché non lo ha contestato/impugnato) rispetto a chi ha un contenzioso in corso.

Un’azienda infatti, dopo essersi aggiudicata una gara, è stata esclusa perché aveva un debito fiscale definitivo di circa 17.000 euro, superiore alla soglia di 5.000 euro prevista per l’esclusione automatica.

L’azienda ha impugnato l’esclusione, sostenendo che, avendo richiesto una rateizzazione del debito, la violazione non fosse più da considerarsi “gravemente accertata” e non dovesse comportare l’esclusione automatica.

Il TAR ha respinto il ricorso, stabilendo che la rateizzazione successiva a un debito definitivamente accertato non ne modifica la natura. Infatti il debito, una volta divenuto “definitivamente accertato” (ovvero quando sono scaduti i termini per impugnarlo), rimane tale ai fini dei requisiti di gara, e l’istanza di rateizzazione non ne annulla la definitività.

L’esclusione è stata considerata un “atto dovuto”, poiché il debito rientrava nei casi di esclusione automatica previsti dalla legge.

Il TAR ha inoltre confermato la legittimità della costituzionalità della norma, in quanto la Corte Costituzionale aveva già stabilito, come accennato, che è legittimo trattare in modo più severo chi ha un debito definitivo (violazione fiscale definitivamente accertata) rispetto a chi ha un contenzioso in corso (violazione fiscale non definitivamente accertata).

Il Tribunale, come sopra accennato, ha anche confermato la legittimità dell’incameramento della cauzione provvisoria, come conseguenza diretta dell’esclusione dalla gara.

Considerazioni finali

La sentenza in questione ci fa riflettere sul fatto che, molto spesso, le aziende che attraversano situazioni economiche molto critiche, avendo la possibilità di rateizzare con l’Erario, hanno delle sicurezze maggiori, potendo così gestire meglio la liquidità, fra le tante spese e tasse che le stesse si trovano ad affrontare nella quotidianità della loro gestione, ma purtroppo così non è nella materia degli appalti pubblici, dove la puntualità e la regolarità fiscale rappresentano un tassello fondamentale da rispettare.

Presentare una richiesta di rateizzazione del debito non muta la natura della violazione e comporta l’esclusione automatica da una gara quando la sanzione è “definitivamente accertata” (poiché non impugnata nei termini).

La sentenza conferma la linea rigorosa del nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

L’applicazione delle norme sulla regolarità fiscale è stringente e l’ammissione di un debito tramite una richiesta di rateizzazione non permette di eludere le conseguenze, come l’esclusione automatica dalla gara d’appalto.

Sending
Questo articolo è valutato
5 (1 vote)

Questo articolo è stato scritto da...

Redazione MediAppalti
Guida pratica in materia di appalti pubblici | Website