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1. La White List

Il Legislatore domestico ha sempre mostrato particolare attenzione al fenomeno della criminalità organizzata ed alla, di certo non remota, ipotesi che la stessa potesse garantirsi, per il tramite della schermatura del formale esercizio dell’attività di impresa, provviste di denaro pubblico derivanti per l’appunto dall’attività, professionalmente attiva, (anche ma non solo) nello specifico settore della contrattualistica pubblica.

Agli strumenti (la documentazione antimafia, di cui si farà cenno infra) già previsti dal Codice antimafia[1], il Legislatore, in occasione del varo della legge anticorruzione[2], ha affiancato un ulteriore strumento che condiziona l’attività negoziale della Pubblica amministrazione nello specifico settore della contrattualistica pubblica, ovverosia l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (la cd. White List).

Il Legislatore, nello specifico, ha previsto che “per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l’informazione antimafia liberatoria da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco è istituito presso ogni prefettura. L’iscrizione nell’elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. Si applica l’articolo 92, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell’impresa dall’elenco”[3].

La previsione, dunque, in un’ottica di salvaguardia delle risorse pubbliche e, contestualmente, del tessuto imprenditoriale operante sull’intero territorio nazionale, rafforza gli strumenti di tutela preventiva a favore della legalità, siccome tende (ulteriormente) ad evitare che la committenza pubblica possa rapportarsi con un operatore economico che anche astrattamente possa foraggiare la criminalità organizzata, inserendolo – e con esso proprio la criminalità organizzata -, nell’ambito delle attività legali attraverso le quali, poi, alimentare eventuali forme di economie alternative e, soprattutto, non legali.

In questi termini, il cennato referente normativo individua una gamma di settori definiti sensibili, i.e. a forte rischio di interessamento e, dunque, di infiltrazione, della criminalità organizzata, rispetto ai quali si esige, da parte degli operatori economici professionalmente attivi in seno ai rispettivi settori merceologici, la discussa iscrizione.

L’art. 1, co. 53 della L. n. 190/2012, nella sua attuale formulazione conseguente alla novella di cui al DL n. 23/2020, conv. in L. n. 40/2020[4], expressis verbis stabilisce che “sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività: c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri. i-bis) servizi funerari e cimiteriali; i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering; i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti”.

La White List, come si accennava in precedenza, si affianca alla struttura antimafia già delineata dal Legislatore con il Codice antimafia e, in particolar modo, alla c.d. documentazione antimafia composta, come noto:

– dalla comunicazione antimafia la quale “consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67”[5];

– dall’informazione antimafia la quale, invece, “consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67, nonché, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 91, comma 6, nell’attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4”[6] e che, come sovente ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, rappresenta strumento di carattere preventivo che “mira a prevenire tentativi di infiltrazione mafiosa nelle imprese, volti a condizionare le scelte e gli indirizzi della Pubblica Amministrazione e si pone in funzione di tutela sia dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento, riconosciuti dall’art. 97 Cost., sia dello svolgimento leale e corretto della concorrenza tra le stesse imprese nel mercato, sia, infine, del corretto utilizzo delle risorse pubbliche”[7].

2. La natura di requisito di partecipazione alla gara

Come si è visto, l’acquisizione da parte delle committenze pubbliche delle informazioni relative alla presenza dell’operatore economico in seno alla c.d. White List, rappresenta, nello specifico settore della contrattualistica pubblica, momento dal quale non si può prescindere (e ciò, del resto, in piena coerenza con la finalità sottesa allo strumento in analisi), indipendentemente dal valore dell’appalto o della concessione da affidare.

L’iscrizione dell’operatore economico alla White List, pertanto, assurge (con l’avallo della giurisprudenza amministrativa) a vero e proprio requisito di moralità dello stesso (operatore economico), il quale, a questo punto, deve necessariamente sussistere in capo a quest’ultimo sin dal momento ordinariamente inteso quale momento iniziale di qualificazione del concorrente ad una procedura di affidamento di un contratto pubblico, i.e. sin dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Nell’ambito della contrattualistica pubblica, pertanto, l’iscrizione alla White List finisce con il rappresentare specifico momento di qualificazione del concorrente ad una procedura di affidamento, andando ad integrare, a questo punto, la pletora di requisiti di ordine generale di cui deve essere in possesso l’operatore economico che intenda concorrere per un contratto pubblico incluso all’interno dei cc.dd. settori sensibili e, di riflesso, autonoma causa di esclusione dalla medesima procedura.

E tanto è vero ciò, si badi, che è oramai pacifica in materia la matrice imperativa di tale requisito di moralità, la quale è, dunque, idonea a permeare anche la legge di gara che non lo preveda espressamente quale requisito di partecipazione alla gara.

La giurisprudenza amministrativa, infatti, è oramai concorde nel ritenere che “secondo l’art. 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012, l’iscrizione nell’elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui al comma 52 della medesima legge, è richiesta – tra l’altro – per le imprese che svolgono attività di «ristorazione, gestione delle mense e catering [lettera i-ter) del comma 53 cit.]. […] 9.3. La norma, comportando – secondo la dominante giurisprudenza (ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 30 settembre 2022, n. 8432) – la configurazione di una speciale causa di esclusione, applicabile anche in mancanza di una specifica menzione nella lex specialis di gara e non contrastante col principio di tassatività delle cause di esclusione, impone comunque una interpretazione legata allo stretto significato letterale della prescrizione”[8].

E tanto, si badi, nonostante il meccanismo della eterointegrazione rappresenti soluzione di carattere eccezionale e, dunque, di strettissima interpretazione in quanto, “secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, di regola, le condizioni di partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici devono essere tutte indicate nel bando di gara, la cui eterointegrazione con obblighi imposti da norme di legge si deve ritenere ammessa in casi eccezionali, poiché l’enucleazione di cause di esclusione non conosciute o conoscibili dai concorrenti contrasta con i principi europei di certezza giuridica e di massima concorrenza (Cons. Stato, V, 28 ottobre 2016, n. 4553). Ciò a maggior ragione, considerando che in tale caso si tratterebbe di una esclusione dalla gara per una lacuna formale indotta dalla stessa Amministrazione nella predisposizione degli atti di gara, con conseguente restringimento della concorrenza, in assenza di una lesione di rilievo sostanziale”[9].

Inoltre, e sempre ad ulteriore conferma della natura imperativa della disposizione e delle esigenze di salvaguardia che la stessa si premura di garantire, tale requisito si deve esigere (anche, si ripete, nelle forme della eterointegrazione della disciplina di gara), indipendentemente dalla portata principale o secondaria della quota di prestazione della commessa ritenuta sensibile.

Per oramai quieti principi giurisprudenziali, infatti, muovendo dalla considerazione che i commi 52, 53 e 54 dell’art. 1 della L. n. 190/2012 “non operano alcun distinguo tra le attività principali e le attività secondarie o accessorie svolte dalle imprese né istituiscono un regime differenziato in ragione della natura dell’impresa o della tipologia di utenza che beneficia dell’attività; prevedono, piuttosto, che laddove l’operatore economico operi in uno dei settori ritenuti particolarmente sensibili, sia tenuto a richiedere l’iscrizione alle white list della Prefettura territorialmente competente (ovvero quella del luogo ove ha sede legale l’impresa). Per la medesima ragione, quando il bando di gara preveda l’esecuzione di servizi, anche solo parzialmente rientranti nell’elenco di cui all’art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la Stazione appaltante è tenuta ad accertare che l’impresa che vi partecipa e che dichiara di eseguirla risulti iscritta alle white list. La giurisprudenza ha infatti osservato come “la mancata iscrizione alla white list per le attività oggetto di appalto, anche solo parzialmente riconducibili a quelle indicate dall’art. 1, c. 53 l. 190/92…determina “a monte” l’inammissibilità dell’impresa a partecipare alla gara e, quindi, la sua necessaria esclusione”[10].

2.1 Il requisito si integra con l’iscrizione o è sufficiente la sola presentazione della relativa domanda?

Il co. 56 dell’art. 1 della L. n. 190/2012, demandava[11] ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e semplificazione, dell’interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, la definizione delle modalità per l’istituzione e l’aggiornamento dei predetti elenchi.

A tanto si è provveduto con il DPCM del 18.04.2013, composto da 11 articoli disciplinanti, tra le altre cose, anche l’istituzione dell’elenco e delle condizioni di iscrizione (art. 2) ed il procedimento stesso di iscrizione (art. 3).

Quest’ultimo (il procedimento di iscrizione), prevede che lo stesso (i) si avvii su istanza dell’operatore economico interessato ad iscriversi presso il relativo elenco e depositata presso la competente Prefettura (“ai fini dell’iscrizione nell’elenco, il titolare dell’impresa individuale ovvero, se l’impresa è organizzata in forma di società, il legale rappresentante presentano, anche per via telematica con le modalità di cui all’art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive modificazioni e integrazioni, istanza alla Prefettura competente nella quale indica il settore o i settori di attività per cui è richiesta l’iscrizione”) e che (ii) si concluda, per l’appunto, con l’scrizione “disposta dalla Prefettura competente all’esito della consultazione della Banca dati nazionale unica se l’impresa è un soggetto ivi censito ed è possibile rilasciare immediatamente l’informazione antimafia liberatoria ai sensi dell’art. 92, comma 1, del Codice antimafia”, con la stessa Prefettura che “comunica il provvedimento di iscrizione per via telematica ed aggiorna l’elenco pubblicato sul proprio sito istituzionale ai sensi dell’art. 8”.

In questi termini, dunque, l’iscrizione all’interno della White List rappresenta azione ispirata (rectius disciplinata) dagli stessi principi che regolano l’interdittiva antimafia, in quanto si tratta di misura volte alla salvaguardia dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della Pubblica Amministrazione.

La disciplina dello strumento de quo, tuttavia, registra il silenzio – tanto da parte della disciplina statale che da parte della disciplina regolamentare -, su quello che è l’effettivo termine di conclusione del procedimento de quo (per il quale, a questo punto, opererebbe quello previsto, in via suppletiva, dal Legislatore, con l’art. 2 della L. n. 241/90).

Profilo, questo, cui si aggiungono, nella pratica, le notorie dilazioni temporali sulle evasioni delle istanze presentate presso le competenti Prefetture da parte degli operatori economici.

Tanto restituisce un epilogo che, all’evidenza, mal si concilia con la proficua partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica, considerato che a fronte di un requisito di moralità (e, dunque, di partecipazione alla gara) il quale, come tutti i requisiti di ordine generale, deve essere (come si è già detto in precedenza) posseduto dal concorrente all’atto della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, sarebbe pressoché impredicabile per gli operatori economici operanti all’interno dei cc.dd. settori sensibili la possibilità di potersi ritenere qualificati anche per tale ordine di requisito di carattere generale.

Per questo motivo, in subiecta materia si è andato via via formando (prima) e confermando (poi) il principio in forza del quale, ai fini della partecipazione alla gara per l’affidamento di un contratto relativo ad un settore sensibile, risultasse essere sufficiente per il concorrente che vi intendesse partecipare, la semplice presentazione della domanda di iscrizione alla White List depositata, entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, presso la competente Prefettura.

Conclusione, questa, sostenuta anche dall’ANAC (che, invero, mutua alcuni precedenti pretori dell’AGA), secondo la quale “come già affermato sia dall’Autorità che dalla giurisprudenza, si ribadisce che il requisito dell’iscrizione alle white list istituite presso le prefetture competenti territorialmente, in quanto requisito di ordine generale attinente alla moralità professionale, deve essere posseduto al momento della partecipazione alla procedura di gara, con la conseguenza che la mancata iscrizione (o la mancata dichiarazione di aver presentato idonea domanda di iscrizione nel predetto elenco) determina l’inammissibilità dell’impresa e la sua esclusione dalla gara”[12].

Tale impostazione, peraltro, troverebbe oggi una ulteriore conferma sempre ad opera dell’ANAC nell’ambito del c.d. Bando Tipo, approvato con Delibera n. 309 del 27.06.2023 e da ultimo aggiornato con la Delibera n. 365 del 16.09.2025, ove si prevede espressamente tale conclusione: “[In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell’articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, inserire la seguente prescrizione] Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco”[13].

Tuttavia, è doveroso segnalare come di recente il Consiglio di Stato, anche se apparentemente con riferimento alla diversa tematica dell’attribuzione del punteggio all’offerta tecnica presentata dal concorrente partecipante ad una procedura di affidamento (e, dunque, laddove l’iscrizione alla White List venga identificata quale criterio di valutazione della stessa offerta tecnica), abbia evidenziato come quella della sufficienza della sola domanda di iscrizione alla White List rappresenti tesi che non trova il supporto di alcuna disposizione di tal guisa che, per poter essere effettivamente spendibile detta iscrizione, del, sia necessario l’operatore economico essere formalmente presente all’interno dell’elenco in analisi entro la scadenza del termine per la presentazione delle offerte: “nessun argomento a supporto della tesi sostenuta dall’appellante può trarsi dall’invocato art. 1, comma 53, della L. n. 190 del 2012, che si limita a individuare le attività ritenute maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa. Altrettanto dicasi in relazione al precedente comma 52, il quale, nel prevedere, tra l’altro, che l’iscrizione nella white list avvenga su richiesta dell’interessato, nulla dispone in ordine a eventuali effetti della domanda antecedenti al perfezionamento del procedimento di iscrizione. Ugualmente irrilevanti, ai fini di causa, sono, poi, la circolare del Ministero degli Interni in data 14/8/2013 e il comunicato del Presidente dell’ANAC del 17/1/2023 trattandosi, comunque, in entrambi i casi, di atti interpretativi di norme, come tali non vincolanti per il giudice. Ne discende che, in base alla normativa di settore, il requisito in questione si acquisisce solo a seguito della conclusione, con esito favorevole, del procedimento aperto con la domanda di iscrizione”[14].

Conclusione, questa, che appare essere obiettivamente la più corretta non solo in rapporto alla questione oggetto della vicenda divisata dal Consiglio di Stato attraverso la cennata pronuncia (riconoscibilità del punteggio per l’iscrizione alla White List, laddove questa assurga a criterio di valutazione dell’offerta tecnica) ma anche, si badi, in rapporto a quella che risulta essere, quantomeno nell’ambito dei settori sensibili, un indefettibile requisito di qualificazione il quale, proprio per la sua riconducibilità all’interno del suddetto genus, può effettivamente dirsi posseduto (per l’appunto, come tutti i requisiti di partecipazione) solo laddove ottenuto (e non solo richiesto) entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

3. Il rapporto tra la White List ed il subappalto.

Di recente, l’ANAC (ma non solo) ha affrontato una questione che ha particolarmente attirato l’attenzione degli operatori del settore, ovverosia se, nell’ambito di un contratto caratterizzato da una pluralità di prestazioni, in caso di dichiarazione di subappalto della quota parte di prestazione che sia una attività sensibile (e, dunque, soggetta all’iscrizione obbligatoria alla White List), da parte del concorrente che sia sprovvisto del requisito in questione (i.e. che non sia iscritto al relativo elenco e che, abbracciando anche la tesi più larga, non abbia neanche presentato la domanda di iscrizione presso la competente Prefettura), possa comunque consentirsi a quest’ultimo la partecipazione alla gara garantita, per l’appunto, attraverso la qualificazione da parte del subappaltatore della suddetta prestazione sensibile.

L’ANAC, che ha affrontato tale questione nell’ambito del parere di precontenzioso di cui si dirà infra, in realtà, già nella cennata comunicazione del Presidente del 17 gennaio 2023 aveva ritenuto che, in questi casi, l’obbligo di iscrizione alla White List fosse da esigere in capo all’effettivo esecutore del servizio sensibile, di tal guisa da poter considerare ammissibile l’offerta presentata dal concorrente che, per la parte di prestazione sensibile fosse sprovvisto di tale requisito: “si fa presente che l’iscrizione alla white list dovrà essere posseduta soltanto dal soggetto che effettivamente andrà a svolgere la prestazione rientrante all’interno dell’elenco di cui all’articolo 1, comma 53, il quale potrà essere, in base al caso concreto, l’appaltatore, un’impresa del raggruppamento temporaneo verticale, il subappaltatore o il subaffidatario”[15].

Approccio, questo, poi successivamente confermato (come si è anticipato) proprio nel caso affrontato dall’ANAC nell’ambito di un procedimento di precontenzioso, laddove ha affermato (rectius ribadito) che “tale requisito vada certamente posseduto dall’operatore economico incaricato di svolgere il servizio di ristorazione di cui all’art. 10 del c.s.a., che comprende preparazione e cottura dei pasti, distribuzione presso la sala da pranzo della struttura o nella camera dell’ospite, fornitura di carrelli termici porta vivande, fornitura di biancheria da tavola, tovaglioli, pentolame e stoviglie, predisposizione. Tali prestazioni rientrano nella lettera i-ter) dell’art. 1, comma 53 della L. 190/2012, introdotta dal D.l. n. 23/2020, convertito con la L. n. 40/2020, con cui è stato ampliato l’elenco delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa. Come statuito dall’Autorità, nella Delibera n 127 del 16 marzo 2022 (che si richiama integralmente), nella citata lett- i-ter) rientra anche la ristorazione socioassistenziale, che costituisce un ramo della ristorazione collettiva, e che include anche il servizio di preparazione e somministrazione dei pasti all’interno di una casa di riposo comunale o, come nel caso in esame, di una RSA”[16].

A ciò ha fatto seguito anche una recente pronuncia del TAR Napoli, il quale ha fatto propria l’impostazione predicata dall’ANAC, ritenendo (nella sostanza) ammissibile il ricorso al subappalto per colmare il requisito de quo: “il Collegio condivide l’orientamento secondo cui, qualora i servizi riconducibili all’elenco di attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa siano affidati in subappalto o costituiscano oggetto di una subfornitura, è il subappaltatore o il subfornitore a dover risultare iscritto nelle c.d. “white list” della Prefettura territorialmente competente”[17].

Si tratta, tuttavia, di conclusioni che non appaiono condivisibili.

Come noto, infatti, il subappalto è il contratto “con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore”[18].

Il subappalto, come oramai pacifico in tema, rappresenta, in linea generale, uno strumento proprio della fase esecutiva – tanto è vero che il subappaltatore non viene identificato quale concorrente della procedura di affidamento -, del rapporto contrattuale tra l’individuato (all’esito della procedura competitiva) appaltatore e la Stazione appaltante mercé non da non poter inferire (proprio a cagione della sua irrilevanza) in alcun modo (salvo quanto si dirà infra) sulla presupposta fase pubblicistica di affidamento della commessa.

Come più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, infatti, il subappalto “dà luogo ad un contratto derivato, rilevante nella fase di esecuzione del rapporto, contraddistinto dal fatto che il rischio imprenditoriale ed economico inerente all’esecuzione delle prestazioni in esso previste è assunto dal subappaltatore attraverso la propria organizzazione, rispondendone egli esclusivamente nei confronti del subappaltante. Il subappaltatore, dunque, non “presta” o “fornisce” alcunché al concorrente subappaltante. Più semplicemente, qualora un servizio o un’attività oggetto dell’appalto principale sia interamente scorporabile, il subappaltatore svolge direttamente tale servizio o tale attività e, quindi, come anche previsto nel disciplinare della gara che qui occupa, è solo lui a dover possedere i relativi requisiti”[19].

Solo nell’ipotesi in cui assuma carattere necessario[20] – ma è tale solo in rapporto ai requisiti di ordine speciale, non essendo invece predicabile in rapporto a quelli di ordine generale in alcun modo “delegabile” a terzi a cagione della sua natura personalissima -, lo stesso assume carattere di strumento di qualificazione ed è in grado, pertanto, di supplicare alla relativa lacuna da parte del concorrente alla procedura di affidamento.

Diversamente, i.e. quanto non abbia carattere necessario e, comunque, non involga un requisito di ordine generale, il concorrente non può dirsi esonerato dal possesso del relativo requisito mercé, in caso contrario, la possibilità di eludere il generale obbligo di qualificazione quale strumento in grado di consentire alle committenze pubbliche di poter interloquire, trattare e concludere contratti con operatori economici che siano, sotto tutti i profili, affidabili.

Ciò a fortiori per il requisito in argomento, l’iscrizione alla White List, attraverso il quale si vuole escludere qualsiasi possibilità di partecipazione attiva della criminalità organizzata: è evidente, in tal senso, che l’assenza indefettibile requisito non possa essere colmata (rectius elusa) attraverso l’impiego dello strumento del subappalto (che, come detto, non assume portata qualificante) poiché, in questo modo:

  • si snaturerebbe, a dispetto della volontà del Legislatore, la portata del requisito in argomento, il quale passerebbe dall’essere requisito di partecipazione (che in quanto tale deve essere posseduto dal concorrente sino dal momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte e sino alla conclusione del contratto) a requisito di esecuzione;
  • si finirebbe con l’individuare uno strumento atto ad eludere il mancato possesso di un indefettibile requisito di moralità, con buona pace, a questo punto, di tutte le garanzie che tale strumento si premura di perseguire.

[1]Il D. Lgs. 159/2011.

[2]La L. n. 190/2012.

[3]Cfr. art. 1, co. 52 della L. n. 190/2012.

[4]Le lett. a) e b) dell’elenco, che originariamente prevedevano quali settori a rischio anche il trasporto di materiali a discarica per conto di terzi ed il trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi, sono state abrogate proprio per il tramite del DL n. 23/2020, conv. in L. n. 40/2020.

[5]Cfr. art. 84, co. 2 del D. Lgs. 159/2011.

[6]Cfr. art. 84, co. 3 del D. Lgs. 159/2011.

[7]Consiglio di Stato, Ad. Plenaria, n. 3/2018.

[8]Consiglio di Stato, Sez. V^, n. 605/2024.

[9]Consiglio di Stato, n. 10387/2022. Si veda anche CGUE sentenza 2 giugno 2016, C-27/15, Pippo Pizzo: “Ciò alla stregua anche degli insegnamenti espressi dal Giudice comunitario, secondo il quale “il principio di parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza devono essere interpretati nel senso che ostano all’esclusione di un operatore economico da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico in seguito al mancato rispetto, da parte di tale operatore, di un obbligo che non risulta espressamente dai documenti relativi a tale procedura o dal diritto nazionale vigente, bensì da un'interpretazione di tale diritto e di tali documenti nonché dal meccanismo diretto a colmare, con un intervento delle autorità o dei giudici amministrativi nazionali, le lacune presenti in tali documenti. In tali circostanze, i principi di parità di trattamento e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano al fatto di consentire all’operatore economico di regolarizzare la propria posizione e di adempiere tale obbligo entro un termine fissato dall’amministrazione aggiudicatrice”.

[10]TAR Piemonte, n. 19/2019.

[11]“Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dell’interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l’istituzione e l’aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell’elenco di cui al comma 52, nonché per l’attività di verifica”.

[12]Comunicato del Presidente ANAC del 17/1/2023.

[13]Art. 5, pg. 18 del Bando Tipo.

[14]Cons. Stato, Sez. V^, n. 10256/2024.

[15]Comunicato del Presidente ANAC cit.

[16]Delibera ANAC n. 407/2024.

[17]TAR Napoli, Sez. IX^, n. 2892/2025.

[18]Art. 119, co. 2 del D. Lgs. 36/2023.

[19]TAR Cagliari, n. 824/2021.

[20] Cfr., fra le tante, Consiglio di Stato, Sez. V^, 7465/2025: “Il subappalto necessario – che tale è in quanto l’affidamento (a un soggetto dotato delle pertinenti qualificazioni) dell’esecuzione delle lavorazioni riconducibili alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria è imposto dal difetto di qualifica del concorrente ad eseguire quel tipo di prestazioni – si differenzia dal punto di vista funzionale dal subappalto facoltativo, ma non nella natura giuridica. Conseguentemente, non può postularsene, in assenza di una previsione normativa, un differente regime giuridico (anche sotto il profilo della forma della dichiarazione), essendo sufficiente che il concorrente dia espressa indicazione della volontà di ricorrere al subappalto per supplire al requisito di qualificazione mancante”.

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Avv. Marco Vozza