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( votes)Soccorso istruttorio processuale – Requisiti di esecuzione e adempimento
Il testo della Sentenza in esame riassume correttamente i principi chiave del soccorso istruttorio (Art. 101 D.Lgs. 36/2023): è obbligatorio per la Stazione Appaltante (SA) colmare carenze documentali (anche nel DGUE); anche se il suddetto strumento non viene attivato, il giudice amministrativo può intervenire in via suppletiva per sanare la carenza ad es. di requisiti speciali, purché esistenti entro la data di scadenza della offerta; il soccorso quindi può essere utilizzato per sanare o integrare l’omessa dichiarazione o la documentazione carente relativa a un requisito speciale (come i servizi analoghi), purché il requisito fosse posseduto alla data di scadenza delle offerte. Il mancato utilizzo del soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante (art. 101, d.lgs. n. 36/2023) permette al giudice amministrativo, in caso di ricorso fondato, di attivare un soccorso istruttorio processuale. Questo consente all’operatore economico di confermare e comprovare il possesso di requisiti speciali di partecipazione direttamente in sede giudiziale, rimediando all’inerzia procedimentale.
Vi è altresì una Distinzione tra Fasi: Il Codice dei Contratti (D.Lgs. 36/2023, Art. 18, co. 6) separa nettamente i requisiti di partecipazione/offerta (verificati in gara) da quelli esecutivi (verificati in corso d’opera). Si tende sempre al c.d. Favor Partecipationis: Se la lex specialis non è chiara, si preferisce l’interpretazione che favorisce la massima partecipazione, evitando esclusioni pretestuose. Nel corso della gara, la rilevanza delle carenze non giustifica l’esclusione o la decadenza se non esplicitamente previste come requisiti di ammissione e/o offerta. Invece, in fase esecutiva, le carenze sono da ritenersi rilevanti solo se riguardano l’esecuzione del contratto, potendo portare a risoluzione o decadenza in fase esecutiva. Vi è pertanto distinzione tra giudizio inerente la fase di gara e giudizio inerente la fase di esecuzione contrattuale.
Corte costituzionale 16/12/2025 n. 188
Trattamento economico negli appalti, Retribuzione minima tabellare inderogabile, salario minimo
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 188 del 16.12.2025, ha respinto il ricorso del Governo sulla legge regionale della Puglia, dichiarando legittima la fissazione di una soglia retributiva minima (9 euro/ora) negli appalti pubblici perché la norma regionale è circoscritta a tale ambito e non introduce un salario minimo generale, rispettando così le competenze statali e le finalità di tutela del lavoro senza ledere l’autonomia collettiva.
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’impugnazione inammissibile, ritenendo la norma circoscritta agli appalti e non estesa a tutti i contratti privati, ma ha lasciato aperta la questione sulla legittimità di tali leggi regionali in futuro, dato il delicato equilibrio tra autonomia regionale e competenza statale in materia di lavoro e concorrenza.
La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili i ricorsi del Governo contro una legge regionale che imponeva minimi salariali negli appalti pubblici, rilevando che la norma regionale non viola la competenza statale né i principi costituzionali, ma si limita a regolare l’applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali (CCNL) negli appalti, perseguendo obiettivi di tutela del lavoro e lotta al dumping contrattuale, senza creare un salario minimo generalizzato per tutti i rapporti privati. Pertanto con questa sentenza è stata riscontrata una vera e propria inammissibilità delle questioni governative: Il Governo non ha spiegato come una norma regionale negli appalti pubblici possa contrastare con principi come proporzionalità, sufficienza retributiva o autonomia della contrattazione collettiva. La Competenza regionale è da ritenersi legittima: La Corte ha stabilito che la norma regionale non lede le competenze legislative statali, ma opera nell’ambito specifico degli appalti pubblici, stabilendo quale CCNL applicare. Non è un salario minimo generalizzato: La disposizione regionale non introduce un salario minimo universale, ma si inserisce nel contesto degli appalti pubblici, legittimando la tutela del lavoro e il contrasto al dumping (concorrenza sleale basata sul basso costo del lavoro).
In sintesi la Consulta ha ritenuto che le Regioni possano stabilire criteri retributivi minimi negli appalti pubblici attraverso la scelta del CCNL da applicare, senza invadere la sfera di competenza statale, poiché si tratta di una misura mirata a obiettivi di interesse pubblico negli appalti, non di una regolamentazione generale dei rapporti di lavoro.
