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( votes)Autotutela – Revoca della gara – Clausole esonero responsabilità
L’autotutela, secondo tale sentenza, è un potere-dovere (non rinunciabile) che l’Amministrazione ha per tutelare l’interesse pubblico, dovendo adattarsi alle circostanze (art. 97 Cost.) e non potendo essere limitato preventivamente, neanche in un bando (lex specialis), perché gli interessi pubblici sono indisponibili e la P.A. deve garantire il buon andamento e la mutabilità dell’azione amministrativa. Le clausole inserite nella lex specialis (bando di gara) che esonerano preventivamente la stazione appaltante dalla responsabilità risarcitoria per atti illeciti o illegittimi sono generalmente considerate nulle per contrarietà a principi costituzionali (artt. 28 e 97 Cost.) e al principio generale di buona fede, in quanto limitano in modo eccessivo la tutela del privato e l’azione amministrativa responsabile; la giurisprudenza le considera clausole abusive, inefficaci e disapplicabili, non potendo la PA esimersi dai propri obblighi di correttezza e trasparenza. Le clausole che escludono la responsabilità dell’Amministrazione o che limitano l’accesso alla giustizia sono illegittime, violando l’art. 28 Cost (responsabilità dei funzionari) e l’art. 97 (buon andamento ed imparzialità), oltre all’art. 1129, che invalida patti di esonero per dolo o colpa grave, garantendo il diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) anche contro l’eccesso di potere amministrativo, poiché nessuno può essere dispensato dal rispondere delle proprie azioni, specialmente nella funzione pubblica. È invece lecita la rinuncia preventiva del privato al solo indennizzo per atti di autotutela legittimi.
In sintesi, una clausola che esonera una PA o un privato da responsabilità per dolo o colpa grave (specialmente in atti amministrativi) è nulla, perché mina i principi costituzionali di legalità, responsabilità e tutela del cittadino, garantendo sempre l’accesso alla giustizia e l’impossibilità di sottrarsi alle conseguenze delle proprie azioni illecite. Per ottenere l’indennizzo ex Art. 21-quinquies L. 241/90, l’aggiudicatario deve aver maturato un affidamento incolpevole sulla conclusione del rapporto (es. stipula del contratto). Se la procedura di gara subisce impugnazioni immediate, la posizione dell’aggiudicatario è considerata “cedevole”, non più incolpevole, poiché è consapevole che la sua posizione è condizionata dall’esito del giudizio, escludendo di fatto l’indennizzo, che copre solo il danno emergente legato a una revoca legittima che delude un’aspettativa legittima. Nelle gare pubbliche, la fase pubblicistica si conclude con la stipula del contratto (firma di tutte le parti), e fino a quel momento l’Amministrazione mantiene il potere di autotutela (annullamento d’ufficio o revoca) per motivi di interesse pubblico, anche in presenza di un’aggiudicazione già efficace, se sopravvengono ragioni giustificabili (nuova valutazione interesse, mutamento fatti). Questo potere, definito “autotutela esterna”, permette di rimuovere atti illegittimi o inopportuni, tutelando l’interesse pubblico rispetto all’affidamento del singolo.
