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( votes)Accesso civico generalizzato e tutela segreti commerciali
Con questa sentenza il Consiglio di Stato ha stabilito che il diritto di accesso civico generalizzato alla documentazione di gara (regolamentato dall’art.35 del D. Lgs. 36/2023), compresa l’offerta tecnica del concorrente aggiudicatario, non è assoluto ma deve essere bilanciato con gli interessi-limite di tutela dei segreti commerciali e industriali. L’amministrazione, a fronte di una motivata opposizione dell’offerente che dichiara la presenza di segreti tecnici o commerciali, può legittimamente negare l’accesso, anche se la procedura di gara è conclusa. Tale bilanciamento rientra nell’ambito della discrezionalità amministrativa e non è sindacabile dal giudice se non in casi di manifesta irragionevolezza.
Il diritto di accesso civico generalizzato agli atti di gara, inclusa l’offerta tecnica dell’aggiudicatario, non è assoluto e deve essere bilanciato con la necessità di tutelare segreti commerciali e industriali. L’amministrazione pubblica, di fronte a un’opposizione motivata da parte dell’offerente che identifichi tali segreti, può legittimamente negare l’accesso. Questo bilanciamento è una scelta discrezionale dell’amministrazione e quindi il giudice può intervenire, come accennato, solo in casi di manifesta irragionevolezza della decisione.
Pertanto non è un diritto assoluto, non è illimitato, ma deve essere bilanciato con interessi contrapposti, come la protezione della concorrenza e la tutela dei segreti commerciali e industriali.
La P.A. dovrà valutare se la conoscenza di un documento possa essere lesiva di un interesse privato, l’offerente deve dichiarare la presenza di segreti tecnici o commerciali, ma è l’amministrazione che deve motivare la decisione, bilanciando le ragioni addotte dal concorrente con quelle del richiedente.
Più in dettaglio, Per quanto riguarda l’ applicazione a terzi estranei alla gara il principio del bilanciamento caso per caso è ancora più rilevante quando la richiesta di accesso proviene da un soggetto terzo, ovvero un soggetto che non partecipa direttamente alla gara, in questo caso, la stazione appaltante deve valutare con maggiore attenzione l’impatto che la diffusione dell’informazione potrebbe avere sugli interessi dell’impresa concorrente, tutelando sia la concorrenza che la trasparenza.
