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In relazione ad una procedura di gara aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa non è possibile una modifica dell’offerta successiva alla aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto. Il concorrente sarà quindi chiamato a firmare il contratto per come aggiudicato. In sede di esecuzione, eventuali modifiche saranno possibili solo nei limiti dell’art. 106 del Codice. In alternativa l’offerente dovrà rinunciare alla firma del contratto, con le conseguenze di legge ovvero incameramento cauzione provvisoria e comunicazione ad ANAC.

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Redazione MediAppalti
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