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( vote)Premessa
La recente deliberazione n.128/2025 della sezione regionale della Lombardia della Corte dei Conti, consente di dar conto di una delle recenti modifiche intervenute in tema di incentivi per funzioni tecniche e, segnatamente, in relazione all’art. 45 del codice.
Si allude in particolare alle modifiche apportate ai commi 2.7 e 8 dal decreto legislativo 209/2024 (nel prosieguo solo correttivo) ed in specie la sostituzione del riferimento ai “dipendenti” della stazione appaltante/ente concedente con il nuovo riferimento al “personale”.
Secondo le prime lettura e con la stessa comunicazione del Presidente dell’ANAC di maggio (contenente indicazioni sull’applicazione dell’articolo in commento dopo il correttivo) la modifica non avrebbe l’effetto di mutare la tradizionale impostazione ovvero gli incentivi non potrebbero che essere erogati ai dipendenti della stazione appaltante/ente concedente.
Dalla deliberazione sopra citata, in realtà, emerge il senso della nuova previsione (tra l’altro anche condivisibile) ovvero non si può escludere che gli incentivi possano essere erogati al personale comunque utilizzato dalla stazione appaltante/ente concedente purché questo personale sia stato utilizzato nelle attività contrattuali e, in modo particolare, su compiti incentivabili descritti nell’elenco tassativo riportato nell’allegato I.10.
Seguendo questa interpretazione la sezione della Corte dei Conti spiega che anche il personale della società in house della stazione appaltante può essere utilizzato in attività contrattuali che riguardano soggetti terzi (e non l’affidamento alla società in house) e sempre che svolgano appunto le funzioni dell’allegato predetto.
In questo senso, nella deliberazione sopra citata si legge che “proprio in un’ottica di interpretazione sistematica e di prospettiva funzionale deve ritenersi che l’odierno sintagma sul “proprio personale” vada riferito a tutti i lavoratori ricompresi all’interno del perimetro dell’Ente pubblico, risultandovi perciò inclusi anche i dipendenti delle relative società in house”.
L’interpretazione/lettura della sezione appare davvero condivisibile perché altrimenti non si capirebbe il senso della modifica apportata.
È bene annotare infatti che la questione degli incentivi a personale diverso dai dipendenti della stazione appaltante è già operativa visto che nel caso di delega di servizi di committenza, ad esempio, alla stazione appaltante qualificata al personale che si è occupato delle fasi assegnate compete il 25 per centro dell’incentivo totale.
Nello stesso modo occorre ragionare nel caso in cui venga individuato un RUP esterno, dipendente pubblico, di altra amministrazione in caso di carenza di personale come ora prevede il comma 2 dell’articolo 15 del codice di contratti (come modificato dal decreto legislativo 209/2024).
la Corte dei Conti (sezione regionale della Lombardia n. 128/2025)/ spiega che anche il personale della società in house della stazione appaltane può essere utilizzato in attività contrattuali che riguardano soggetti terzi (e non l’affidamento alla società in house) e sempre che svolgano appunto le funzioni dell’allegato predetto.
In questo senso, nella deliberazione sopra citata si legge che “proprio in un’ottica di interpretazione sistematica e di prospettiva funzionale deve ritenersi che l’odierno sintagma sul “proprio personale” vada riferito a tutti i lavoratori ricompresi all’interno del perimetro dell’Ente pubblico, risultandovi perciò inclusi anche i dipendenti delle relative società in house”.
- Risolta la querelle sull’erogazione degli incentivi ai dirigenti
Altra modifica di rilievo, più recente, è quella apportata dall’art. 2, comma 1 lett. a) che introduce un secondo nuovo periodo nel comma 4 dell’art. 45 chiarendo definitivamente la questione dell’erogazione degli incentivi ai dirigenti che si occupano di attività ricomprese nell’allegato I.10.
E’ noto che con il correttivo del 31 dicembre 2024 la possibilità di erogare gli incentivi ai dirigenti viene ripristinata ma restava aperta la questione di chiarire i rapporti tra tale corresponsione ed il principio di onnicomprensività del compenso dei dirigenti.
Con la novità in argomento – nuovo secondo periodo del comma 4 dell’articolo 45 – si spiega che “L’incentivo di cui al comma 3 è corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico. Le Amministrazioni che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in sede di verifica della compatibilità dei costi di cui all’articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all’ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il numero dei beneficiari.”.
Chiarita la questione dell’erogabilità degli incentivi ai dirigenti con il Dl 73/2025 che modifica il comma 4 dell’articolo 45 del codice
- Le competenze sull’erogazione degli incentivi
La disposizione predetta incide su un comma dell’articolo 45 (il quarto come detto) che è stato oggetto di riscrittura da parte del correttivo.
Si tratta di una disposizione di particolare rilievo visto che stabilisce la competenza sull’erogazione degli incentivi e di norma che ribadisce l’obbligo di rispettare il principio di terzietà all’interno della stazione appaltante.
In questo senso il primo periodo del comma in commento precisa che l’incentivo “è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell’incentivo”.
Occorre pertanto distinguere tra soggetto che subisce il controllo e soggetto abilitato ad effettuare il controllo prima di erogare gli incentivi.
Se il RUP, ad esempio, si è occupato di attività contrattuale del servizio tecnico e rientra nell’organico di questo, si limiterà a predisporre la relazione tecnica in cui verrà chiarito chi (del gruppo lavoro individuato dal RUP) ha fatto che cosa, il rispetto dei vari parametri, termini della procedura penalizzazione etc –
Su quella relazione si svolgerà il controllo d’ arte del responsabile del servizio individuato dalla stazione appaltante che normalmente coincide con il responsabile del servizio del personale e/ il responsabile del servizio finanziario.
La liquidazione dell’incentivo (per il passaggio al fondo incentivi pur oggi non previsto ma pratica virtuosa da reiterare) pertanto non costituisce un ordine trasmesso al responsabile del servizio personale/finanziario (in questo senso la sentenza della Corte dei conti sez giurisdizionale Abruzzo n. 111/2024) ma documenti che devono essere controllati prima della firma dei mandati (e quindi della erogazione vera e propria).
Del resto il soggetto deputato al controllo deve verificare che non si superino i limiti del 100% del trattamento lordo percepito dai beneficiari (50% se si tratta di incentivi relativi al pregresso codice) nel rispetto, tra , del criterio di competenza e non di cassa.
In questo senso, tra le diverse, ad esempio con la deliberazione della sezione reg. Abruzzo della Corte (deliberazione n. 280/2021) si spiega che per “diritto alla percezione” non ha evidentemente rilevanza “la fase del pagamento (c.d. criterio di cassa)” operando, quindi, il c.d. criterio della competenza.
Ed infatti la disposizione dell’articolo 45 chiarisce che “L’incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell’anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale”
L’incentivo che non può essere erogato andrà ad incrementare il fondo delle spese vincolate di cui al comma 5
Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all’amministrazione medesima oppure perché prive dell’attestazione del dirigente o del responsabile di servizio
La norma tra l’altro prevede la possibilità di incrementare la percentuale degli incentivi “per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’articolo 43 il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento”.
In questo senso il primo periodo del comma 4 dell’articolo 45 in commento precisa che l’incentivo “è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell’incentivo”.
Occorre pertanto distinguere tra soggetto che subisce il controllo e soggetto abilitato ad effettuare il controllo prima di erogare gli incentivi.
- Recenti interventi della Corte dei Conti, del MIT e dell’ANAC in tema di incentivi
L’ANAC, con il recente comunicato del 7 maggio – finalizzato a fornire indicazioni pratico/operative circa l’applicazione del nuovo disposto dell’articolo 45 si sofferma, tra gli altri, su due aspetti essenziali. Il primo è riferito alle attività incentivabili che non possono che essere quelle indicate in modo tassativo nell’allegato I.10 senza alcuna possibilità di interpretare le indicazioni in modo estensivo/analogico.
Si tratta di attività, si ricorda intimamente connesse con la realizzazione dell’intervento e che quindi si collocano all’interno del processo di realizzazione dell’intervento.
Da notare che la posizione dell’ANAC viene condivisa – sul punto – anche dal recente parere espresso con la deliberazione n. 56 della sezione regionale della Liguria (della Corte dei Conti) che si è espressa in modo negativo circa la possibilità di riconoscere gli incentivi ai servizi finanziari che si occupano dei calcoli del fondo per lo sviluppo delle risorse umane (in cui devono confluire gli incentivi per poter essere liquidati) e della gestione del fondo pluriennale vincolato.
La sezione afferma che queste attività, collocandosi all’esterno del processo di realizzazione dell’intervento, e non trovando conferma nell’elenco tassativo dell’allegato I.10, non consentono di accedere agli incentivi.
A ben valutare, la gestione del fondo pluriennale vincolato (la gestione finanziaria del cronoprogramma degli interventi) avviene all’interno delle attività contrattuali che portano alla conclusione delle procedure e ben potrebbero essere valorizzate al fine di consentire/ammettere l’erogazione di incentivi. Occorrerebbe, però, attendere una pronuncia ufficiale che ancora non è stata espressa.
Altra questione di rilievo affrontata nel comunicato dell’ANAC riguarda il rapporto tra incentivi e principio di risultato
Nel periodo che conclude la comunicazione del Presidente dell’ANAC si legge che “L’art. 1, comma 4, lett. b) del D.lgs. 36/2023 precisa, inoltre, che il principio del risultato costituisce criterio prioritario (tra l’altro) per attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva”.
Occorrerebbe capire, a questo punto, se il principio di risultato impedisce una erogazione per step almeno fino a quanto il risultato (nel caso di lavori, ad esempio, l’opera collaudata e fruibile) o se si possa ammettere una liquidazione per fasi almeno a vantaggio dei soggetti, considerati/coinvolti nel gruppo lavoro che concludono le proprie funzioni/compiti prima della realizzazione dell’intervento (si può pensare ad esempio al responsabile della fase dell’affidamento se conclude i propri compiti con la semplice fase di affidamento sempre che non venga coinvolto in altre funzioni/compiti).
L’ANAC ribadisce che le uniche attività incentivabili sono quelle indicate nell’allegato I.10 che le prevede in modo tassativo e che si collocano all’interno delle attività contrattuali che portano/conducono alla realizzazione dell’intervento.
Questo, in pratica, è l’argomento trattato nel recente intervento della Corte dei Conti, reg Lombardia, con la recente deliberazione n. 120/2025.
La sezione, evidentemente, ricorda che l’incentivo sarà erogabile, pertanto, se le funzioni indicate ora nell’allegato I.10 sono state effettivamente svolte (cfr. Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, n. 43/2021/PAR).
Al quesito sui tempi di liquidazione (in che modo e chi definisce la tempistica) il collegio – richiamando altri interventi dei giudici contabili (ex plurimis, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 43/2021/PAR; Sez. reg. contr. Campania, n. 21/2022/PAR; Sez. reg. contr. Puglia, deliberazione n. 5/2025/PAR) -, ricorda che anche circa la liquidazione degli incentivi occorre applicare le regole della contabilità armonizzata (in particolare il principio contabile 4/2 allegato al decreto legislativo 118/2011) e, segnatamente, il principio della competenza finanziaria potenziata con la conseguenza che l’impegno di spesa esige l’effettivo svolgimento dell’attività con imputazione nell’esercizio finanziario “nel quale si prevede che la spesa divenga esigibile”.
L’esigibilità (e quindi la prerogativa del dipendente a richiede l’erogazione dell’incentivo) si realizza, in pratica, nel momento in cui “ogni singola attività viene conclusa” con conseguente maturazione del “diritto del dipendente” (fermo restando la necessaria relazione tecnica del RUP oggetto poi di controllo da parte del responsabile del servizio finanziario/ del personale).
Controllo che può portare anche ad “eventuali riduzioni o addirittura di esclusioni del compenso, secondo le previsioni del regolamento dell’ente (Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 43/2021/PAR)” evidentemente al ricorrere dei presupposti (che non consentono l’erogazione ad esempio per le attività/funzioni esternalizzato o addirittura perché insistono delle penalizzazione – che riducono l’importo dell’incentivo -, nel caso di ritardi nella realizzazione dell’intervento).
I tempi di liquidazione, quindi, vengono decisi secondo discrezionalità e autonomia regolamentare della stazione appaltante/ente concedente (cfr. Sez. reg. contr. Lombardia, n. 187/2023/PAR).
In ogni caso la conclusione della sezione circa la definizione della tempistica nella liquidazione è che “la definizione dei tempi di erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 rientra nella discrezionalità e nell’autonomia regolamentare del singolo ente interessato, ferma restando la necessità che la relativa liquidazione sia preceduta dal puntuale accertamento, a cura degli organi preposti, circa l’effettivo svolgimento delle specifiche attività incentivate dalla legge”.
Sulla richiesta circa i tempi di liquidazione degli incentivi il collegio – richiamando altri interventi dei giudici contabili (ex plurimis, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 43/2021/PAR; Sez. reg. contr. Campania, n. 21/2022/PAR; Sez. reg. contr. Puglia, deliberazione n. 5/2025/PAR) -, ricorda che anche circa la liquidazione degli incentivi occorre applicare le regole della contabilità armonizzata (in particolare il principio contabile 4/2 allegato al decreto legislativo 118/2011) e, segnatamente, il principio della competenza finanziaria potenziata con la conseguenza che l’impegno di spesa esige l’effettivo svolgimento dell’attività con imputazione nell’esercizio finanziario “nel quale si prevede che la spesa divenga esigibile”.
- Pareri del MIT
Con il parere n. 3373/2025, l’ufficio di supporto chiarisce i rapporti tra incentivi e personale della CUC/SUA che si è occupato di attività di committenza su delega di altra stazione appaltante.
Con il quesito si chiede se gli incentivi relativi alla sola “predisposizione degli atti di gara (propedeutici all’aggiudicazione)” devono essere calcolati comunque sulla base del valore dell’affidamento (come previsto dall’articolo 45) o piuttosto debbano considerate anche le opzioni di proroga (ad esempio, la proroga, il rinnovo o la ripetizione).
Il MIT precisa che anche nel caso di processi di acquisizione gestiti dalle centrali di committenza/soggetti aggregatori, gli incentivi previsti per la predisposizione degli atti di gara devono comunque essere “parametrati al valore posto a base della procedura di affidamento, a nulla rilevando gli importi dell’aggiudicazione, delle proroghe o delle varianti”.
Nel caso in cui l’ente si avvalga di una stazione appaltante delegata allo svolgimento dell’appalto (ed eventualmente altre funzioni tecniche), l’articolo 45 al comma 8 prevede la destinazione, autonoma o su richiesta della centrale delegata, di una percentuale non superiore al 25% degli incentivi totali.
Nel parere si richiama anche il recente intervento della Corte di Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, Lombardia/196/2024/PAR del 16/09/2024, in cui si chiarisce, oltre al limite del 25% dell’incentivo totale da assegnare al personale della centrale di committenza, che la quota di incentivo trasferita comprende anche la quota per i fondi di spese vincolate (previsti nei commi 5 e 6 dell’articolo 45) per formazione, spese tecnologiche, assicurazioni responsabilità civile per chi svolge attività contrattuali etc.
Con il parere n. 3406/2025, il MIT risolve anche i dubbi sulla corretta applicazione della disciplina sugli incentivi nel caso di accordo quadro.
L’ufficio di supporto chiarisce – come anche spiegato dalla giustizia contabile – che nel caso di accordo quadro, il calcolo degli incentivi riguarda esclusivamente i contratti attuativi e quindi l’importo di ogni singolo contratto.
L’incentivo deve essere calcolato non sull’importo massimo dell’accordo ma solamente sull’importo “dei lavori, servizi e forniture effettivamente ordinati”.
Questo implica, evidentemente, che ogni contratto attuativo dovrà avere il suo specifico quadro economico con la previsione dell’incentivo sull’importo “totale di affidamento al netto di iva così come riportato nel contratto attuativo già al netto del ribasso offerto”.
Con il parere n. 3119/2025, l’ufficio di supporto fornisce invece un chiaro riscontro in relazione alla richiesta sulla possibilità di prevedere l’incentivo – nel caso di beni/servizi non complessi – , nel caso in cui sia presente il solo RUP e non sia stato nominato il direttore dell’esecuzione.
Nel parere si ricorda “che il disposto normativo” – e quindi l’articolo 45 e l’allegato II.14 (dall’articolo 32) – consente “la possibilità di incentivare l’affidamento di servizi e forniture esclusivamente nel caso in cui RUP e DEC siano due soggetti diversi”.
Da notare che nel quesito il riferimento era a servizi non complessi, ovviamente il ragionamento/l’epilogo non muta nel caso in cui i servizi siano complessi – si pensi, ad esempio, ai servizi indicati, in modo tassativo, nell’allegato II.14 e, segnatamente, nell’articolo 32 in cui, nel caso di specie, l’incentivo è previsto anche per importi sottosoglia o, se si preferisce, a prescindere dagli importi dell’appalto -, nel senso che per poter avere gli incentivi la nomina del direttore dell’esecuzione è obbligatoria.
E’ necessario, quindi, che risultino distinti i compiti del RUP dai compiti dell’esecuzione (su cui il primo mantiene una attività di controllo e coordinamento).
Con il parere citato viene anche risolto un secondo quesito ovvero se “per affidamento del servizio trasporto scolastico o sfalcio vegetazione” sia “corretto applicare gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all’art 45”, l’ufficio risponde affermativamente “qualora ricorrano i presupposti previsti all’art. 8, comma 4 dell’Allegato I.2 e all’art. 32 dell’Allegato II.14”.
Il combinato disposto delle disposizioni richiamate, precisano (in particolare il comma 4 art. 8 allegato I.2 innestato dal decreto correttivo), come anticipato l’indispensabile distinzione tra RUP e DEC al fine di poter procedere con l’incentivazione.
Nel dettaglio, l’articolo 32 (dell’allegato II.14), per effetto del correttivo, puntualizza la possibilità di prevedere gli incentivi per beni/servizi di importi superiori ai 500 mila euro e per gli interventi di particolare importanza, a prescindere dall’importo.
Nell’ambito della “categoria” della particolare importanza rientrano:
- gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- le prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze;
- gli interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- i servizi che, per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento.
Il responsabile unico del progetto, pertanto, deve verificare e certificare l’esistenza di queste circostanze/condizioni legittimanti.
Per i servizi e per le forniture per poter accedere agli incentivi è obbligatoria la nomina di un direttore dell’esecuzione distinto dal RUP
Con il parere n. 3182/2025, l’ufficio di supporto del MIT risponde positivamente al quesito se sia possibile erogare l’incentivo “nel caso di affidamento del servizio di igiene urbana a seguito di ordinanza sindacale contingibile ed urgente ai sensi dell’art.50 del d.lgs. 267/2000”.
Il MIT risponde positivamente fermo restando che, nel correlato quadro economico relativo all’intervento sia stata inserita la voce relativa agli incentivi e sia stata rispettata la principale condizione legittimante ovvero che il DEC sia un soggetto distinto dal RUP.
Nel parere si chiarisce che la risposta affermativa, fermo restando le condizioni legittimanti richiamate, trova fondamento nel fatto che nell’articolo 45 del codice, il legislatore collega gli incentivi all’importo posto “alla base delle procedure di affidamento” (a differenza del pregresso art. 113 che conteneva il limitante/condizionate riferimento alla “base di gara”).
Con il parere n. 3233/2025, il MIT risponde negativamente alla richiesta di confermare se i “collaboratori amministrativi” debbano ritenersi esclusi dall’incentivo visto che non risultano compresi nell’allegato I. 10 (che costituisce indicazione tassativa per le stazioni appaltanti).
Nel parere si puntualizza che i collaboratori non possono ritenersi esclusi dall’incentivo perché, pur vero “che nell’elenco dell’allegato I.10 del D.L.gs. n. 36/2023 non risulta l’attività di collaboratore riferita espressamente alla direzione dei lavori”, è pur vero però che lo stesso art.45, comma 3, prevede espressamente che l’incentivo per funzioni tecniche deve essere ripartito “tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori”.
Non a caso l’allegato I.10 indica come funzione incentivabile anche la direzione lavori ed è pertanto chiaro che “anche i collaboratori amministrativi della direzione lavori possano essere incentivati”.
In sostanza nella liquidazione deve essere considerato il gruppo di lavoro appositamente nominato/costituito e se le funzioni svolte sono quelle indicate nell’allegato I.10.
Non primo di implicazioni pratico/operative è il riscontro fornito con il parere n. 3286/2024 circa la possibilità di modificare il regolamento sul riparto degli incentivi già adottato dall’ente (relativo al pregresso codice) per incrementare percentuali di incentivi già definite.
Nel caso di specie, premesso che in relazione ad interventi PNRR, il RUP ha svolto funzioni che hanno “comportato notevoli responsabilità”, si richiede se sia possibile “intervenire con una modifica sul regolamento incentivi normato ai sensi del D.lgs. 50/2016 in modo da poter redistribuire le economie incentivi (afferenti all’80%) al gruppo di lavoro che ha curato l’intervento e in particolare al RUP”.
L’ufficio di supporto si limita ad evidenziare che “nel caso descritto, si deve far riferimento al regolamento vigente alla data di pubblicazione del bando di gara”. Dal riscontro non si può che evincere una risposta di segno negativo.
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