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( votes)Premessa
Il principio di rotazione si colloca, nel sistema dei contratti pubblici, quale strumento di regolazione della concorrenza nei segmenti di mercato caratterizzati da minore apertura competitiva, quali sono, tipicamente, gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea. La sua ratio va individuata nell’esigenza di evitare che la fisiologica semplificazione procedurale propria di tali affidamenti si traduca in un indebito consolidamento di relazioni privilegiate tra amministrazione e operatori economici, con conseguente compressione delle dinamiche concorrenziali. In questa prospettiva, il principio in esame non assume i connotati di una regola selettiva fondata sul merito comparativo delle offerte, bensì quelli di un criterio ordinatore della discrezionalità amministrativa, volto a garantire una distribuzione temporalmente equilibrata delle opportunità di aggiudicazione. L’avvicendamento tra operatori economici, che ne costituisce il nucleo essenziale, risponde, dunque, a una logica di apertura progressiva del mercato, nella quale l’interesse pubblico non coincide esclusivamente con l’individuazione del miglior contraente in termini di efficienza immediata, ma si estende alla salvaguardia di condizioni concorrenziali effettive nel medio-lungo periodo. Sotto altro profilo, la rotazione si configura altresì quale presidio rispetto al rischio di utilizzo distorto della discrezionalità nella selezione degli operatori economici, soprattutto nelle procedure a invito e negli affidamenti diretti, nei quali l’amministrazione gode di un più ampio margine di scelta. Essa opera, pertanto, come contrappeso rispetto a tale discrezionalità, imponendo un limite funzionale volto a prevenire favoritismi, fenomeni di chiusura del mercato e, in ultima analisi, potenziali derive corruttive. Ne emerge una figura di principio a struttura elastica, la cui applicazione richiede una costante opera di bilanciamento tra esigenze di concorrenza, efficienza e buon andamento.
1. La disciplina dell’art. 49 del d.lgs. n. 36/2023 e la rimodulazione del vincolo rotazionale
Con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023, il legislatore ha inteso riformulare la portata applicativa del principio di rotazione, confermandone la centralità nel sistema degli affidamenti sottosoglia, ma al contempo attenuandone i tratti più rigidamente vincolanti. L’art. 49 del nuovo Codice, infatti, pur ribadendo il divieto di affidamento o aggiudicazione in favore del contraente uscente in presenza di affidamenti consecutivi riconducibili al medesimo ambito oggettivo, introduce significativi elementi di flessibilità, destinati a incidere profondamente sulla prassi applicativa. In particolare, la disposizione delimita l’operatività del divieto al solo soggetto che abbia effettivamente conseguito il precedente affidamento, escludendo espressamente dal suo ambito gli operatori meramente invitati e non aggiudicatari. Tale scelta segna un evidente superamento dell’impostazione più rigorosa del previgente quadro normativo, nel quale anche il semplice reinvito richiedeva una specifica motivazione, e si traduce in una riduzione dell’effetto espulsivo del principio dal mercato. Resta, tuttavia, ferma la funzione di contenimento del vantaggio competitivo del contraente uscente, il quale, in ragione dell’esperienza maturata nella gestione della commessa e delle informazioni acquisite, si trova in una posizione di fisiologico vantaggio rispetto agli altri operatori. Un altro elemento di significativa innovazione è rappresentato dalla possibilità, riconosciuta alle stazioni appaltanti, di articolare gli affidamenti in fasce economiche, introducendo una dimensione ulteriore nella concreta applicazione del principio di rotazione. Tale facoltà consente di calibrare il vincolo rotazionale in funzione del valore delle commesse, con effetti rilevanti sia sul piano organizzativo sia su quello concorrenziale. L’opzione per la suddivisione in fasce comporta che il divieto di affidamento al contraente uscente operi esclusivamente all’interno della medesima classe di importo, con la conseguenza che l’operatore economico già affidatario di una commessa di determinato valore può legittimamente concorrere per affidamenti collocati in una fascia differente. In tal modo, il principio viene declinato secondo una logica non assoluta, ma relativa, che tiene conto delle differenti caratteristiche economiche delle prestazioni richieste. Questa impostazione risponde all’esigenza di evitare un’applicazione eccessivamente rigida della rotazione, che potrebbe tradursi in un’irragionevole compressione delle possibilità operative degli operatori economici, soprattutto nei contesti di mercato più ristretti. Al contempo, essa consente alle amministrazioni di organizzare in modo più efficiente la propria attività contrattuale, preservando un adeguato livello di concorrenza senza sacrificare la flessibilità gestionale. La segmentazione per fasce si inserisce, dunque, in una più ampia tendenza del legislatore a valorizzare strumenti di regolazione “soft” della concorrenza, nei quali il rispetto dei principi generali è affidato non tanto a divieti assoluti, quanto a meccanismi adattivi, suscettibili di essere modulati in relazione alle peculiarità del caso concreto. Particolarmente complessa si presenta l’applicazione del principio di rotazione nell’ambito degli affidamenti aggregati, nei quali la domanda pubblica viene concentrata attraverso centrali di committenza o forme di cooperazione interistituzionale. In tali contesti, l’individuazione del contraente uscente non può essere ancorata a un criterio meramente formale, fondato sul singolo ente beneficiario, ma richiede una valutazione sostanziale dell’operazione economica nel suo complesso. La concentrazione della domanda, infatti, incide significativamente sulle dinamiche concorrenziali, ampliando la dimensione del mercato rilevante e accrescendo il potenziale effetto escludente di affidamenti reiterati in favore del medesimo operatore. Ne consegue che la rotazione deve essere applicata con riferimento alla procedura aggregata nella sua unitarietà, considerando l’affidamento precedentemente disposto per il medesimo perimetro oggettivo e soggettivo. Una diversa interpretazione, che frammentasse il riferimento al singolo ente aderente, rischierebbe di svuotare di contenuto il principio, consentendone un aggiramento attraverso l’utilizzo di modelli organizzativi formalmente distinti ma sostanzialmente equivalenti. L’approccio sostanzialistico, ormai prevalente anche nella prassi interpretativa, consente invece di preservare la funzione pro-concorrenziale della rotazione, adattandola alle trasformazioni organizzative dell’azione amministrativa. In tale prospettiva, assume rilievo anche la distinzione tra le diverse forme di gestione aggregata, in quanto l’individuazione del soggetto rispetto al quale valutare la posizione di “uscente” dipende dal modello concretamente adottato e dal grado di autonomia delle amministrazioni coinvolte. Ciò conferma come il principio di rotazione, lungi dall’essere una regola di immediata applicazione, richieda un’attenta contestualizzazione, fondata su un’analisi puntuale della struttura dell’affidamento e del mercato di riferimento.
2. I margini di deroga al principio di rotazione: presupposti, limiti e oneri motivazionali
Nel solco delle coordinate sistematiche sin qui delineate, la disciplina delle deroghe al principio di rotazione rappresenta il naturale completamento del quadro ricostruttivo, evidenziando come la portata applicativa dell’istituto non possa essere colta in termini rigidamente prescrittivi, ma richieda una lettura integrata con le esigenze di efficienza e funzionalità dell’azione amministrativa. In tale prospettiva, il legislatore, pur confermando la centralità della rotazione quale presidio concorrenziale negli affidamenti sottosoglia, ne ha progressivamente modulato l’intensità vincolante, introducendo ipotesi tipizzate di deroga che consentono alle stazioni appaltanti di discostarsene in presenza di specifiche condizioni. La principale apertura in tal senso è contenuta nel comma 4 dell’art. 49, come riformulato dal d.lgs. n. 209/2024, il quale consente il reinvito o l’affidamento diretto in favore del contraente uscente in presenza di circostanze eccezionali, da accertarsi congiuntamente. In particolare, la deroga risulta subordinata alla dimostrazione della peculiare conformazione del mercato di riferimento e della effettiva assenza di alternative concorrenziali, nonché alla previa verifica dell’accurata esecuzione del precedente contratto e della qualità della prestazione resa. La struttura della disposizione evidenzia chiaramente come tali requisiti non siano tra loro alternativi, bensì cumulativi, imponendo alla stazione appaltante un onere istruttorio particolarmente rigoroso. Sotto il profilo sostanziale, il riferimento alla “struttura del mercato” impone un’analisi concreta delle condizioni concorrenziali del settore interessato, che non può esaurirsi in formule generiche o stereotipate, ma deve dar conto delle effettive caratteristiche dell’offerta disponibile. Analogamente, l’“assenza di alternative” non può essere presunta, ma deve emergere da un’indagine puntuale, idonea a dimostrare che il ricorso a operatori diversi risulterebbe, in concreto, impraticabile o gravemente pregiudizievole per l’interesse pubblico. In tale contesto, la positiva esecuzione del precedente contratto e la qualità della prestazione assumono un rilievo integrativo, contribuendo a delineare un giudizio complessivo di affidabilità e adeguatezza dell’operatore uscente, ma non potendo, da sole, giustificare la deroga. Il rafforzamento dei presupposti derogatori, operato dal correttivo del 2024, si riflette inevitabilmente sul piano motivazionale. La scelta di non applicare il principio di rotazione deve essere sorretta da una motivazione puntuale, analitica e ancorata a elementi oggettivi e verificabili, tale da consentire il pieno sindacato sulla logicità e proporzionalità della decisione amministrativa. In questa prospettiva, la motivazione non può limitarsi a richiamare l’interesse alla continuità del servizio o la soddisfazione per il precedente rapporto contrattuale, ma deve esplicitare il percorso logico-giuridico seguito dall’amministrazione, dando conto delle ragioni per le quali, nel caso concreto, la deroga risulti non solo opportuna, ma necessaria. Accanto a tale ipotesi generale, il legislatore individua ulteriori situazioni nelle quali il principio di rotazione risulta, in tutto o in parte, recessivo. Di particolare rilievo è la previsione di cui al comma 5 dell’art. 49, che esclude l’applicazione della rotazione nelle procedure negoziate precedute da indagini di mercato aperte, nelle quali non sia stato posto alcun limite al numero degli operatori economici invitabili. In tali casi, la piena apertura della fase selettiva è ritenuta idonea a neutralizzare il rischio di consolidamento di posizioni privilegiate, rendendo superfluo il ricorso al meccanismo rotazionale. La ratio della disposizione risiede, dunque, nell’equivalenza funzionale tra rotazione e apertura al mercato: laddove quest’ultima sia garantita in modo effettivo, la prima perde la propria giustificazione. Un’ulteriore ipotesi derogatoria è prevista dal comma 6, con riferimento agli affidamenti diretti di importo particolarmente contenuto. Per tali fattispecie, il legislatore ha ritenuto prevalente l’esigenza di semplificazione e celerità dell’azione amministrativa, consentendo di prescindere dall’applicazione del principio di rotazione. Si tratta di una scelta che riflette una logica di proporzionalità, nella quale il sacrificio della concorrenza è ritenuto giustificato in ragione della modestia del valore economico dell’affidamento e dei costi, anche amministrativi, che deriverebbero da una sua applicazione rigorosa. Nel loro complesso, le deroghe al principio di rotazione delineano un sistema articolato, nel quale il vincolo concorrenziale non viene abbandonato, ma rimodulato in funzione delle caratteristiche del caso concreto. Ciò comporta, sul piano applicativo, un significativo ampliamento della responsabilità delle stazioni appaltanti, chiamate a esercitare la propria discrezionalità in modo consapevole e adeguatamente motivato. Ne deriva che il rispetto del principio di rotazione non può essere valutato in termini meramente formali, ma richiede un approccio sostanziale, fondato sulla verifica effettiva delle condizioni di mercato e sulla coerenza delle scelte amministrative rispetto agli obiettivi di concorrenza, efficienza e buon andamento.
3. Deroghe e tempi di applicazione della rotazione: i chiarimenti del MIT
Il quadro sin qui delinaeto, integrato dai pareri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), offre ulteriori chiarimenti sul momento temporale e sulle condizioni operative per l’applicazione del principio di rotazione, con particolare riferimento agli affidamenti diretti. Il parere MIT n. 3635 del 23 giugno 2025 stabilisce chiaramente che la verifica della rotazione deve avvenire al momento della decisione a contrarre, ovvero nella fase in cui la stazione appaltante formalizza l’intenzione di procedere all’affidamento e definisce le modalità di scelta dell’operatore economico. Questo principio è essenziale perché consente di integrare la rotazione già nella pianificazione preliminare dell’affidamento, evitando esclusioni successive e arbitrarie, e garantendo trasparenza e coerenza con la programmazione dei fabbisogni. Il MIT ha altresì precisato, con riferimento alla deroga prevista dal comma 6 dell’art. 49 per affidamenti sotto i 5.000 euro, che l’esenzione dalla rotazione si applica a ciascun singolo affidamento e non cumulativamente. Ciò significa che la reiterazione di micro-affidamenti a uno stesso operatore economico, purché separati e giustificati da esigenze distinte, non costituisce di per sé violazione della rotazione. Tuttavia, il Ministero richiama la necessità di rispettare i principi generali del Codice, in particolare quelli relativi al divieto di frazionamento artificioso e alla fiducia nell’operato dell’amministrazione. In altri termini, la deroga deve essere utilizzata con giudizio, evitando pratiche che possano configurare elusione normativa o distorsione della concorrenza. Il parere MIT n. 2145/2023 approfondisce ulteriormente la questione dei tempi, chiarendo che l’assenza di un termine temporale specifico tra un affidamento e il successivo implica che il tempo trascorso dall’ultimo affidamento non è di per sé sufficiente a derogare alla rotazione. La valutazione deve essere effettuata in termini sostanziali, considerando se l’attività da affidare rientri nella stessa area merceologica, nella stessa tipologia di opere o nella stessa categoria di servizi del contratto precedente. Solo in casi eccezionali e ben motivati, giustificati da esigenze tecniche o operative, può essere previsto un nuovo affidamento diretto allo stesso operatore. In tale contesto, il RUP è chiamato a integrare la deroga nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e non discriminazione, assicurando che l’accesso al mercato rimanga effettivo per tutti gli operatori economici. A livello pratico, poi, i pareri del MIT forniscono un quadro operativo chiaro. Da un lato, confermano che la rotazione non può essere interpretata come un divieto assoluto o temporale basato su criteri meramente cronologici; dall’altro, stabiliscono che le deroghe, seppur ammesse per importi modesti o per ragioni tecniche eccezionali, devono essere documentate e motivate, evitando ogni possibile contestazione giuridica. Il riferimento ai cosiddetti “super principi” degli articoli 1, 2 e 3 del Codice sottolinea come la gestione delle eccezioni alla rotazione debba sempre armonizzarsi con i principi di fiducia, accesso al mercato e qualità del risultato, evitando pratiche di frazionamento artificioso o di elusione normativa. In definitiva, l’attuale interpretazione ministeriale conferma che il principio di rotazione, pur mantenendo la sua funzione di strumento di equa distribuzione delle opportunità contrattuali, deve essere applicato con flessibilità e coerenza, in un contesto normativo che privilegia la concorrenza reale e la trasparenza procedurale. Gli operatori economici, così come i RUP e le stazioni appaltanti, devono quindi operare in un’ottica di documentazione rigorosa, motivazione puntuale e utilizzo consapevole delle deroghe, garantendo al contempo che il principio non diventi un vincolo formale fine a sé stesso, ma una leva concreta per l’efficienza e la correttezza delle procedure di affidamento pubblico.
4. L’interpretazione giurisprudenziale del principio di rotazione
L’attuale giurisprudenza amministrativa, alla luce delle pronunce più recenti, offre una lettura dettagliata e progressivamente raffinata del principio di rotazione disciplinato dall’articolo 49 del D.Lgs. 36/2023, ponendo in evidenza come tale principio, lungi dall’essere un vincolo rigido e automatico, debba essere applicato congiuntamente alle esigenze di concorrenza, imparzialità e trasparenza. La sentenza TAR Lazio n. 1087/2026 costituisce un riferimento paradigmatico in tal senso, affrontando il caso dell’esclusione di un operatore economico uscente da una procedura negoziata. Il Collegio ha chiarito che l’adozione del principio di rotazione quale unico criterio di esclusione non è sufficiente a giustificare l’inibizione dell’uscente, soprattutto se la procedura non presenta filtri oggettivi e numerici alla partecipazione. In altre parole, se la stazione appaltante ha condotto un’indagine di mercato senza limitazioni al numero di partecipanti, consentendo a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di presentare offerta, la rotazione non può essere invocata come strumento punitivo o restrittivo della concorrenza. Tale interpretazione rafforza il ruolo del principio come strumento di garanzia della concorrenza effettiva, anziché un vincolo formale volto esclusivamente all’alternanza degli operatori economici. La ratio giuridica della decisione si fonda sul fatto che la rotazione ha senso solo laddove la stazione appaltante eserciti discrezionalmente la selezione di una rosa ristretta di soggetti o proceda tramite affidamento diretto, evitando rendite di posizione consolidate e favorendo l’alternanza nella partecipazione a gare sottosoglia o a contratti esclusi dal mercato aperto. Tale impostazione trova un’importante conferma anche nella giurisprudenza della V sez. del Consiglio di Stato. In particolare, la sentenza n. 366/2025 ha chiarito che il principio di rotazione risulta superfluo qualora il nuovo affidamento sia preceduto da una consultazione di mercato aperta a tutti gli operatori interessati. In contesti caratterizzati da piena apertura al mercato e assenza di restrizioni alla partecipazione, la libera concorrenza e la parità di trattamento risultano già garantite, con conseguente esclusione della necessità di applicare la rotazione nei confronti del gestore uscente. Nel caso esaminato, la partecipazione dell’operatore uscente era stata contestata da un concorrente; tuttavia, in sede di appello, è stata evidenziata l’erroneità di tale censura, trattandosi di una procedura sostanzialmente aperta, preceduta da una consultazione di mercato accessibile a tutti gli operatori economici. Il Consiglio di Stato ha così riformato la decisione di primo grado, ribadendo un orientamento già consolidato secondo cui il principio di rotazione non trova applicazione quando la stazione appaltante non impone limiti al numero degli operatori selezionabili (Cons. Stato, sez. V, 24 maggio 2021, n. 3999; T.A.R. Veneto, sez. I, 26 marzo 2021, n. 389). Il TAR Lazio 14113/2025 amplia e consolida questa impostazione, chiarendo che la rotazione subisce un significativo processo di attenuazione con l’introduzione del nuovo Codice dei Contratti. La sentenza affronta il caso di una procedura negoziata sottosoglia, attivata in regime di urgenza ex art. 76 D.Lgs. 36/2023, con avviso pubblico aperto alla partecipazione di tutti gli operatori qualificati. In tale contesto, l’inclusione del precedente affidatario non viola il principio di rotazione, evidenziando come la mera appartenenza dell’operatore al precedente ciclo contrattuale non costituisca motivo di esclusione. Il TAR sottolinea inoltre la possibilità di adottare criteri selettivi oggettivi e non discriminatori, come fatturato, capacità tecnica o numero di dipendenti, senza precludere la partecipazione degli operatori precedentemente affidatari. La giurisprudenza insiste sulla necessità di garantire un confronto competitivo reale, configurando la procedura come sostanzialmente equivalente a una procedura aperta, laddove l’indagine di mercato sia condotta senza limitazioni numeriche. Un ulteriore tassello interpretativo è fornito dal TAR Lecce, sez. II, con la sentenza n. 138/2025, che ribadisce come il principio di rotazione non abbia carattere assoluto, ma ammetta deroghe purché adeguatamente motivate. In particolare, il Tribunale richiama l’art. 49, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, evidenziando che il divieto di affidamenti consecutivi all’operatore uscente risponde all’esigenza di prevenire vantaggi competitivi derivanti da asimmetrie informative (Cons. Stato, sez. V, n. 2292/2021). Tuttavia, in presenza di adeguata motivazione — fondata sull’assenza di alternative di mercato o sulla qualità dell’esecuzione — è possibile procedere al reinvito o all’affidamento diretto all’uscente. Nel caso concreto, l’assenza di una motivazione in tal senso ha condotto all’accoglimento del ricorso, confermando la necessità di una motivazione rafforzata ai sensi dell’art. 49, comma 4. A completamento del quadro, il TAR Lombardia, sez I, con la sentenza n. 28/2025, ribadisce i limiti dell’applicazione della rotazione, richiamando specificamente il comma 5 dell’art. 49. In tale pronuncia, il TAR conferma che, in procedure negoziate sottosoglia con avvisi aperti, il divieto di affidamenti consecutivi perde di efficacia, imponendo una valutazione caso per caso circa la sussistenza di criteri oggettivi e trasparenti idonei a garantire un effettivo confronto competitivo. Nello stesso solco si inserisce anche il TAR Catania, con la sentenza n. 1926/2025, che ha escluso l’applicabilità del principio di rotazione in presenza di avvisi pubblici aperti a tutti gli operatori economici, anche quando la selezione avvenga tramite albi telematici, purché non siano previsti limiti numerici alla partecipazione. Da tali pronunce emergono con chiarezza i limiti applicativi del principio di rotazione: sul piano oggettivo, esso opera negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate con inviti mirati, ove la stazione appaltante delimiti la platea dei partecipanti; sul piano soggettivo, riguarda le ipotesi in cui l’amministrazione selezioni discrezionalmente gli operatori, escludendo una competizione effettivamente aperta. Diversamente, nelle procedure aperte o sostanzialmente tali, il principio di rotazione recede a favore delle esigenze di concorrenza. L’insegnamento operativo che emerge dal complessivo quadro giurisprudenziale è chiaro: la rotazione non deve trasformarsi in un meccanismo automatico e astratto di esclusione, ma deve essere applicata in modo flessibile e proporzionato, in funzione della struttura della procedura e del grado di apertura al mercato. Essa rappresenta uno strumento dinamico di tutela della concorrenza, la cui applicazione richiede una valutazione concreta del contesto procedurale e un adeguato bilanciamento con i principi di trasparenza, imparzialità e massima partecipazione.
5. Conclusioni
L’analisi compiuta evidenzia come il principio di rotazione, sebbene ancorato storicamente alla logica di equa distribuzione delle opportunità contrattuali e di contrasto a rendite di posizione consolidate, abbia assunto con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023 una fisionomia più flessibile e adattabile alle esigenze operative delle stazioni appaltanti. L’articolazione normativa dell’art. 49 mostra come il legislatore abbia inteso bilanciare la finalità pro-concorrenziale del vincolo rotazionale con le necessità di efficienza e celerità dell’azione amministrativa, soprattutto nei contesti caratterizzati da micro-affidamenti o procedure sottosoglia. La segmentazione per fasce di importo, l’individuazione sostanziale del contraente uscente nelle procedure aggregate e l’introduzione di presupposti derogatori chiaramente tipizzati costituiscono strumenti idonei a modulare l’applicazione del principio senza svilirne la funzione fondamentale di salvaguardia della concorrenza. Sul piano giurisprudenziale, le pronunce più recenti consolidano un’interpretazione sostanzialistica e funzionale della rotazione, evidenziando come l’esclusione automatica dell’operatore uscente non possa costituire regola assoluta, ma debba essere valutata alla luce del contesto procedurale e della reale apertura del mercato. La giurisprudenza conferma che il principio trova piena applicazione soprattutto nei casi in cui la discrezionalità della stazione appaltante sia ampia, come nelle procedure negoziate a invito e negli affidamenti diretti, mentre perde efficacia nelle procedure aperte o quando il confronto competitivo sia effettivo e non limitato da filtri numerici o criteri soggettivi restrittivi. Tale impostazione sottolinea come la rotazione non debba essere concepita come vincolo formale o punitivo, ma come strumento dinamico di gestione della concorrenza e di prevenzione di fenomeni di chiusura del mercato. La combinazione di disciplina normativa, prassi ministeriale e giurisprudenza consente di delineare un quadro coerente, nel quale la rotazione si inserisce come principio regolatore “intelligente”: da un lato, preserva l’accesso equo al mercato e limita i rischi di consolidamento di posizioni privilegiate; dall’altro, consente flessibilità applicativa in presenza di circostanze eccezionali, mercati caratterizzati da limitata offerta o micro-affidamenti, purché la scelta sia supportata da motivazioni puntuali, verificabili e conformi ai principi generali del Codice dei Contratti Pubblici. Ne emerge, quindi, una concezione di principio di rotazione evoluta e funzionale, che trova la propria ragion d’essere non nella semplice alternanza cronologica degli operatori economici, bensì nella promozione di una concorrenza reale, trasparente ed effettivamente accessibile. In ultima analisi, l’evoluzione normativa e giurisprudenziale dimostra come il principio di rotazione non sia più un vincolo rigido, ma uno strumento strategico e modulabile, il cui rispetto richiede da parte delle stazioni appaltanti un approccio analitico, documentato e coerente con la programmazione dei fabbisogni e con le esigenze di buon andamento dell’azione amministrativa. Tale impostazione garantisce che l’obiettivo finale, ossia la promozione di un mercato concorrenziale, efficiente e trasparente, venga perseguito senza compromettere la funzionalità e la flessibilità necessarie alla gestione dei contratti pubblici, confermando la rilevanza del principio come leva fondamentale della correttezza amministrativa e della tutela dell’interesse pubblico.
Premessa e paragrafi n. 1 – 2 a cura del dott. Giuseppe Pugliese
Paragrafi n. 3 – 4 – 5 a cura dell’Avv. Achille Morcavallo
