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L’ Art. 38 titolato “Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze” del DPR 445/2000 stabilisce che tutte le istanze inviate alle pubbliche amministrazioni per via telematica sono valide se rispettano le caratteristiche indicate all’art. 65. Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica, del D.lgs. n. 82/2005 Codice dell’amministrazione digitale; l’art. 65 citato prevede al c. 1 lett. c) che le istanze possano esseresottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità; una sentenza recente del Consiglio di Stato approfondisce proprio questo aspetto: … “Trattasi pertanto di forme di sottoscrizione (digitale e analogico) non solo alternativamente valide o comunque pienamente equipollenti ma anche obbligatoriamente acquisibili dalla PA nel senso che quest’ultima è tenuta ad accettare, da parte dei privati, istanze firmate in modalità tanto in formato digitale quanto in formato analogico (sottoscrizione e copia del documento scansionati). Né d’altra parte l’art. 19 del decreto legislativo n. 36 del 2023 (Principi e diritti digitali) risulta avere apportato deroghe particolari al sistema sopra descritto circa le modalità di sottoscrizione delle istanze rivolte alla PA. Nei sensi di cui si è appena detto, trattasi allora di “elementi obbligatori per l’ordinamento” (accettazione in via alternativa di firma digitale oppure analogica) come tali idonei, …….., ad eterointegrare la legge di gara nelle ipotesi in cui, proprio come nel caso di specie, sia unicamente prevista la firma digitale” (Consiglio di Stato Sezione Quinta04877/2025)

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Redazione MediAppalti
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