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Il Consiglio di Stato con la sentenza del 20 giugno 2025, n. 5407, ha chiarito che l’attività di progettazione svolta in qualità di dipendente pubblico è imputabile esclusivamente all’amministrazione in cui il tecnico è inserito. Trattasi infatti di un requisito non spendibile né dal singolo, né dalla società di cui egli divenga successivamente socio o direttore tecnico in quanto priva di autonomia e della caratteristica dell’intuitu personae, propria dell’incarico professionale esterno.

Inoltre, “la previsione di incentivi economici per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici è un elemento retributivo del tutto neutro rispetto alla problematica in esame e, pur esprimendo una logica premiale, è inidoneo a superare il dato dell’immedesimazione organica del dipendente pubblico ed a scorporare le sue prestazioni dalla più complessa organizzazione pubblica.”

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Redazione MediAppalti
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