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( votes)Introduzione
La riforma introdotta dal D.Lgs. 36/2023 ha inciso in modo significativo sull’assetto organizzativo e funzionale delle procedure di affidamento, ridefinendo il rapporto tra il Responsabile unico del procedimento e la Commissione giudicatrice, nella prospettiva di un complessivo rafforzamento dell’efficienza, della trasparenza e della razionalità dell’azione amministrativa. Tale intervento normativo si inserisce nel più ampio disegno di rinnovamento del diritto dei contratti pubblici, volto a valorizzare i principi di professionalità, responsabilizzazione e imparzialità, nonché a superare talune rigidità applicative emerse nella prassi sotto la vigenza della disciplina previgente. In questo quadro, l’ampliamento dei poteri attribuiti al RUP e la possibilità, prevista anche per gli appalti sopra soglia, di assumerne la presidenza della Commissione giudicatrice rappresentano una novità di particolare rilievo sistematico. Tale scelta legislativa appare orientata a valorizzare la conoscenza interna dell’oggetto del contratto e del contesto procedimentale, favorendo una più consapevole ed efficace valutazione delle offerte, nonché una maggiore integrazione tra le fasi istruttorie e valutative del procedimento di gara, in un’ottica di semplificazione e di riduzione dei tempi decisionali. Parallelamente, la revisione del regime delle incompatibilità dei commissari e l’introduzione di una maggiore flessibilità nella composizione e nella continuità operativa della Commissione rispondono all’esigenza di perseguire un equilibrato bilanciamento tra istanze di efficienza e garanzie di imparzialità. In tal senso, il legislatore ha inteso attenuare la dipendenza strutturale da competenze esterne, consentendo alle stazioni appaltanti (in particolare a quelle di minori dimensioni) di operare con un più elevato grado di autonomia organizzativa, senza tuttavia sacrificare le esigenze di competenza tecnica e di correttezza procedimentale. Questa nuova architettura normativa, pur ispirata a finalità di semplificazione e di maggiore funzionalità dell’agire amministrativo, non è esente dal sollevare rilevanti questioni applicative e interpretative. Esse attengono, in particolare, alla corretta delimitazione tra funzioni decisorie e funzioni valutative, al rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e prevenzione dei conflitti di interesse, nonché alle ricadute sul piano della responsabilità amministrativa e della gestione del contenzioso, profili rispetto ai quali la prassi applicativa e l’elaborazione giurisprudenziale saranno chiamate a fornire progressivi chiarimenti.
1. La nuova fisionomia della Commissione giudicatrice
Nell’architettura dei contratti pubblici la commissione giudicatrice si configura come un organo collegiale di natura tecnica, straordinario e temporalmente circoscritto, istituito al fine di assicurare una valutazione qualificata, indipendente e imparziale delle offerte nei casi in cui l’aggiudicazione avvenga sulla base di criteri qualitativi o dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Essa si colloca, da sempre, in una posizione strategica all’interno del procedimento di gara, poiché sovrintende alla fase maggiormente connotata da discrezionalità tecnica, incidendo in modo determinante sull’esito della selezione e, in definitiva, sulla scelta dell’operatore economico destinatario dell’affidamento. Proprio la delicatezza e l’incisività di tale funzione hanno reso la commissione giudicatrice oggetto di una costante e articolata evoluzione normativa, nella continua ricerca di un punto di equilibrio tra le esigenze di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa, le istanze di elevata competenza tecnico-professionale e le crescenti necessità di semplificazione e speditezza procedimentale. Il confronto tra il previgente d.lgs. 50/2016 e l’attuale d.lgs. 36/2023 evidenzia, sotto questo profilo, un mutamento di approccio di portata significativa e non meramente formale. Il Codice del 2016 aveva, infatti, enfatizzato la rigidità di talune garanzie strutturali, sperimentando sistemi di selezione centralizzati dei commissari e affermando un marcato principio di separazione tra i soggetti coinvolti nella predisposizione degli atti di gara e coloro chiamati a valutare le offerte. Tale impostazione era sorretta dall’intento di prevenire possibili condizionamenti e di assicurare una terzietà sostanziale e strutturale della commissione rispetto all’amministrazione procedente. Con il nuovo Codice dei contratti pubblici, il legislatore prende atto dei limiti applicativi di tale modello, ritenuto eccessivamente gravoso e, in talune circostanze, fonte di rallentamenti e inefficienze, soprattutto per le amministrazioni di minori dimensioni. Ne consegue l’introduzione di un assetto più flessibile, fondato sulla responsabilizzazione delle stazioni appaltanti e sulla valorizzazione delle competenze professionali interne, in coerenza con una visione maggiormente funzionale e orientata al risultato dell’azione amministrativa. In quest’ottica, la commissione giudicatrice viene progressivamente ridisegnata come un organo che, pur conservando un’autonomia tecnico-istruttoria, risulta maggiormente integrato nell’organizzazione amministrativa dell’ente, superando una concezione rigidamente separativa di matrice difensiva. Il nuovo art. 93 del d.lgs. 36/2023, in coordinamento con l’art. 51 per gli affidamenti sottosoglia, riconosce, infatti, la possibilità che il Responsabile unico del procedimento partecipi alla commissione giudicatrice e, in determinate ipotesi, ne assuma la presidenza. Tale apertura normativa segna un deciso superamento del precedente paradigma fondato sulla presunzione generalizzata di incompatibilità endoprocedimentale e riflette la consapevolezza che la conoscenza approfondita dell’oggetto del contratto, maturata dal RUP nelle fasi di programmazione, progettazione e istruttoria, possa costituire un valore aggiunto nel segmento valutativo della procedura. Ciò, tuttavia, a condizione che restino rigorosamente salvaguardati i principi di trasparenza, imparzialità, rotazione e prevenzione dei conflitti di interesse, che continuano a rappresentare presìdi indefettibili dell’intero sistema. Il nuovo impianto normativo accentua, inoltre, una chiara preferenza per la composizione interna della commissione giudicatrice, relegando il ricorso a componenti esterni a ipotesi residuali e subordinate alla previa verifica dell’assenza, all’interno delle amministrazioni pubbliche, di professionalità idonee e adeguate alla complessità dell’affidamento. Si tratta di una scelta coerente con la logica complessiva del Codice del 2023, che mira a rafforzare le capacità amministrative, ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili e ridurre tempi e costi procedimentali, conferendo alle stazioni appaltanti un ruolo più marcato di presidio, coordinamento e responsabilità nella gestione dell’intera procedura di gara. La commissione giudicatrice, così rinnovata, conserva la propria natura di organo tecnico-istruttorio a carattere endoprocedimentale, privo di potere provvedimentale autonomo, ma dotato di un significativo e non eludibile spazio di discrezionalità tecnica. Essa continua a rappresentare una garanzia essenziale per la corretta applicazione della lex specialis e per la tutela dell’interesse pubblico all’affidamento del contratto al miglior offerente. Tuttavia, nel nuovo sistema, essa si inserisce in un quadro più dinamico e funzionale, nel quale la rigidità formale delle incompatibilità cede il passo a un controllo più concreto e sostanziale dei potenziali conflitti di interessi e nel quale l’amministrazione è chiamata a esercitare, con maggiore consapevolezza e responsabilità, il proprio ruolo di regia complessiva dell’intero procedimento di gara.
2. La figura del RUP nel nuovo codice dei contratti pubblici
Nel nuovo Codice dei contratti pubblici, il D.Lgs. 36/2023, l’art. 15 istituisce la figura del Responsabile Unico del Progetto (RUP) quale soggetto centrale e strategico nell’intero ciclo di vita dell’intervento pubblico, dalla fase di programmazione, passando per la progettazione e l’affidamento, fino all’esecuzione del contratto. Il legislatore attribuisce al RUP un ruolo di autentico project manager pubblico, chiamato a garantire il completamento dell’intervento nei tempi stabiliti e nel rispetto degli obiettivi prefissati, esercitando funzioni di indirizzo, coordinamento e supervisione dell’intero procedimento amministrativo. Tale impostazione risponde all’esigenza di assicurare unitarietà di governo dell’azione amministrativa e una chiara individuazione delle responsabilità. L’incarico può essere svolto anche avvalendosi di responsabili di fase ai sensi dell’art. 15, comma 4, che affiancano il RUP nelle diverse articolazioni del procedimento, senza tuttavia incidere sulla titolarità unitaria della funzione e sulla responsabilità finale, che resta in capo al RUP quale garante della coerenza complessiva dell’operazione. I requisiti e i compiti del RUP sono disciplinati in modo puntuale dall’Allegato I.2 al Codice, che ne definisce le modalità di nomina, le competenze professionali richieste e le responsabilità operative. In particolare, l’art. 2, comma 1, dell’Allegato stabilisce che il RUP può essere individuato anche tra dipendenti non dirigenti della stazione appaltante e può delegare a personale interno o a centrali di committenza esclusivamente operazioni di carattere esecutivo, con espressa esclusione delle attività di verifica e valutazione, soprattutto nell’ambito del ciclo di vita digitale dei contratti, compreso l’accesso alle piattaforme di cui all’art. 25 del Codice. Sul piano dei requisiti professionali, l’Allegato I.2 richiede al RUP una adeguata qualificazione tecnica, in particolare per gli appalti di lavori, prevedendo titoli di studio, esperienza e formazione coerenti con la complessità dell’intervento (art. 4). L’esperienza richiesta è graduata in relazione alla natura e all’importo del contratto, risultando più stringente per gli affidamenti di maggiore rilevanza economica o tecnica; analogamente, per servizi e forniture caratterizzati da specifiche complessità, possono essere richieste competenze specialistiche e titoli accademici di livello superiore. Quanto alle funzioni, il RUP è investito di responsabilità comuni a tutte le fasi del procedimento: coordina l’intervento pubblico assicurando il rispetto delle tempistiche, dei costi preventivati e degli standard qualitativi, nonché vigilando sulla sicurezza in fase di esecuzione (Allegato I.2, art. 6). Nell’ambito dell’affidamento, svolge attività di verifica, coordinamento e impulso decisionale, pur senza sostituirsi agli organi competenti per le valutazioni tecniche o discrezionali, e mantiene la competenza all’acquisizione del CIG in assenza di un responsabile di fase. Il Codice prevede inoltre la possibilità di istituire una struttura stabile di supporto al RUP (art. 15, comma 6; Allegato I.2, art. 3), particolarmente utile negli interventi di elevata complessità, ferma restando la responsabilità unitaria del RUP.
Infine, a seguito delle precisazioni introdotte dal decreto correttivo (D.Lgs. 209/2024), il legislatore ha chiarito i limiti alla delega delle funzioni, ribadendo che il RUP può delegare solo attività esecutive e non compiti di valutazione o verifica, soprattutto con riferimento alla gestione digitale dei contratti e all’utilizzo delle piattaforme ANAC. In tal modo, il RUP si configura come una figura centrale e determinante, nella quale si coniugano competenza tecnica, responsabilità procedurale e funzione di guida unitaria dell’intervento pubblico, in linea con una governance degli appalti sempre più moderna e integrata.
3. Il rapporto tra RUP e Commissione giudicatrice nella fase della valutazione delle offerte
Nella fase di valutazione delle offerte, la relazione tra il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e la Commissione giudicatrice si configura come un chiaro paradigma di separazione funzionale tra la dimensione tecnico-valutativa e quella di controllo e presidio procedimentale. Tale assetto risponde all’esigenza di garantire, da un lato, l’autonomia e l’indipendenza del giudizio tecnico e, dall’altro, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa nel suo complesso. La Commissione giudicatrice, costituita quale organo collegiale dotato di competenza specialistica e di autonomia decisionale, è titolare dell’esclusivo potere di valutare le offerte presentate dagli operatori economici, formulando un giudizio complessivo che rappresenta l’esito finale della sintesi dei contributi individuali dei commissari. Tale giudizio si connota per la sua natura eminentemente discrezionale-tecnica, in quanto espressione dell’integrazione delle conoscenze settoriali e delle capacità professionali dei singoli membri della Commissione, chiamati a pervenire a una determinazione condivisa, ponderata e coerente con i criteri di valutazione fissati dalla lex specialis. Proprio in ragione di tale natura, il giudizio della Commissione deve rimanere immune da interferenze esterne, preservando l’autonomia dell’organo collegiale e la neutralità della valutazione, quale presupposto essenziale di imparzialità e attendibilità del risultato finale. Il RUP, pur rivestendo un ruolo centrale nella governance complessiva del procedimento di gara, è invece chiamato a svolgere una funzione distinta e complementare, riconducibile a un’attività di presidio, coordinamento e vigilanza procedimentale, volta ad assicurare la conformità dell’iter amministrativo alle disposizioni normative e ai principi generali dell’azione amministrativa. In tale veste, il RUP non esercita alcuna funzione valutativa sulle offerte, né può sostituirsi alla Commissione nelle scelte tecnico-discrezionali di competenza esclusiva di quest’ultima; la sua attività si limita a verificare l’assenza di macroscopiche irragionevolezze, di incoerenze procedurali o di errori palesi che possano incidere sulla legittimità del procedimento. Questa configurazione funzionale consente di preservare l’autonomia del giudizio tecnico, evitando che la discrezionalità valutativa venga indirettamente condizionata da soggetti estranei alla Commissione, anche se titolari di responsabilità procedimentali. L’articolazione dei ruoli tra RUP e Commissione giudicatrice evidenzia, pertanto, un equilibrato bilanciamento tra esigenze di efficienza amministrativa e tutela della correttezza tecnica della valutazione, nel quale ciascun soggetto opera entro confini ben definiti. La Commissione determina il contenuto del giudizio sulle offerte con piena libertà tecnica, mentre il RUP assicura che la procedura si svolga nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. In tale prospettiva, il giudizio della Commissione costituisce l’unico momento di cristallizzazione delle scelte tecnico-discrezionali, mentre l’intervento del RUP si colloca su un piano distinto, funzionale a garantire la legittimità formale e sostanziale dell’azione amministrativa. La netta distinzione tra le rispettive competenze assume un rilievo essenziale ai fini della tutela della legalità dell’azione pubblica, in quanto impedisce sovrapposizioni di ruoli che potrebbero compromettere la neutralità della valutazione e l’affidabilità dell’esito della gara. L’assetto delineato tra Commissione giudicatrice e RUP assume, in ultima analisi, una valenza sistemica, andando oltre la mera ripartizione dei compiti per configurarsi come un autentico presidio dell’imparzialità e della correttezza amministrativa. La Commissione, quale titolare esclusiva della valutazione tecnico-discrezionale, garantisce che le scelte siano fondate su un giudizio collegiale consapevole e tecnicamente qualificato; il RUP, pur privo di poteri valutativi, assicura la coerenza procedimentale, la regolarità dell’iter e la tutela dell’interesse pubblico. Ne emerge un modello di governance delle fasi valutative delle procedure di gara che coniuga autonomia tecnica e rigore amministrativo, rafforzando la legittimità, la trasparenza e l’affidabilità delle decisioni assunte.
4. RUP e Commissione negli appalti sottosoglia alla luce del D.Lgs 36/2023
Come già sopra evidenziato, l’articolo 51 del D.Lgs. 36/2023 introduce una delle innovazioni più rilevanti dell’attuale impianto codicistico, attribuendo al Responsabile unico del procedimento (RUP) la facoltà di partecipare ai lavori della Commissione giudicatrice e di assumerne la presidenza nelle procedure sottosoglia. Tale previsione segna un netto superamento del precedente modello normativo, fondato su una rigida separazione tra la fase di predisposizione degli atti di gara e quella di valutazione delle offerte, separazione che si traduceva in un divieto assoluto di partecipazione del RUP all’organo deputato all’esame tecnico-discrezionale delle proposte presentate dagli operatori economici. L’eliminazione di tale incompatibilità endoprocedimentale costituisce espressione di una precisa scelta di politica legislativa, volta ad abbandonare schemi formalistici ormai ritenuti non più funzionali all’efficienza dell’azione amministrativa.In tale prospettiva, il legislatore del 2023 ha inteso valorizzare in modo più incisivo le professionalità interne alle amministrazioni aggiudicatrici, riconoscendo al RUP un ruolo non soltanto di coordinamento procedimentale, ma anche di possibile partecipazione all’organo valutativo, purché entro limiti ben definiti. La scelta normativa si inserisce coerentemente nell’orizzonte complessivo della riforma del Codice, orientata al rafforzamento della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti, con particolare riferimento a quelle di minori dimensioni, nelle quali il ricorso sistematico a competenze esterne risulta spesso difficoltoso sotto il profilo organizzativo o eccessivamente oneroso sotto quello economico.Il riconoscimento della possibilità per il RUP di presiedere la Commissione giudicatrice nelle procedure sottosoglia assume, in tale contesto, la funzione di un presidio di continuità tecnico-amministrativa, idoneo a garantire una connessione organica tra la fase di programmazione, la predisposizione della documentazione di gara e l’attività valutativa, senza che ciò comporti una compressione delle garanzie procedimentali o una compromissione dell’imparzialità del giudizio. Al contrario, la continuità funzionale affidata al RUP è concepita come strumento di razionalizzazione e semplificazione del procedimento, in grado di accrescere la coerenza complessiva dell’azione amministrativa.L’attribuzione di tali funzioni al RUP è, tuttavia, subordinata al rigoroso rispetto dei criteri di competenza, trasparenza e rotazione, che il nuovo Codice individua quali parametri imprescindibili per ogni scelta organizzativa incidente sulla composizione della Commissione giudicatrice. L’abrogazione dell’incompatibilità non comporta, infatti, alcuna attenuazione dei presidi di imparzialità e indipendenza del giudizio tecnico; essa determina piuttosto un rafforzamento dell’onere, in capo alle amministrazioni aggiudicatrici, di procedere a una puntuale verifica preventiva dell’idoneità professionale del soggetto designato, nonché della sussistenza delle condizioni di neutralità e assenza di conflitti di interesse richieste dall’art. 93 del Codice.Il nuovo assetto delle procedure sottosoglia, pertanto, non mira a confondere i ruoli né a ridimensionare l’autonomia tecnico-valutativa della Commissione giudicatrice, ma persegue un modello organizzativo più flessibile e aderente alle concrete esigenze operative delle stazioni appaltanti, nel quale la semplificazione procedimentale si accompagna a un rafforzamento della responsabilità individuale. In questo quadro, la partecipazione e, ove ricorrano i presupposti, la presidenza del RUP all’organo collegiale si configurano come strumenti di razionalizzazione ed efficienza del procedimento di gara, in cui la qualità delle valutazioni è assicurata tanto dal patrimonio di competenze interne all’amministrazione quanto dalla rigorosa osservanza dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa.
5. La posizione del RUP negli appalti sopra soglia
Nel contesto degli appalti sopra soglia, la disciplina concernente il ruolo del Responsabile unico del procedimento (RUP) all’interno della Commissione giudicatrice si presenta più articolata e aperta a interpretazioni evolutive rispetto al regime delineato per le procedure sottosoglia. L’articolo 93 del Codice dei contratti pubblici stabilisce, infatti, che il RUP può far parte della Commissione giudicatrice e, pur in assenza di una previsione normativa espressa sul punto, non esclude la possibilità che egli possa assumerne anche la presidenza. Tale lettura sistematica della disposizione si fonda sull’assenza di un divieto esplicito e sulla necessità di interpretare la norma in coerenza con i principi generali del Codice, orientati alla valorizzazione delle competenze e all’efficienza dell’azione amministrativa. Questa interpretazione ha trovato una significativa conferma autorevole nella delibera di precontenzioso n. 89 dell’11 marzo 2025 dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), la quale, richiamando l’ordinanza n. 4016/2024 del Consiglio di Stato, ha affermato che precludere in via automatica al RUP la presidenza della Commissione nelle procedure di importo superiore alle soglie europee costituirebbe una restrizione ingiustificata e priva di fondamento normativo. Secondo l’ANAC, una simile esclusione non risulta coerente con la volontà del legislatore, che non ha inteso reintrodurre surrettiziamente un regime di incompatibilità generalizzata, ma piuttosto demandare alle amministrazioni una valutazione caso per caso, fondata sul rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento. La ratio sottesa alla pronuncia dell’Autorità risiede nel riconoscimento dell’esigenza di garantire una maggiore flessibilità organizzativa e funzionale alle stazioni appaltanti, soprattutto in relazione a procedure complesse o caratterizzate da elevato contenuto tecnico. In tale prospettiva, viene valorizzata la competenza e la conoscenza approfondita dell’oggetto dell’appalto che il RUP, quale figura centrale nella fase istruttoria e programmatoria, è in grado di apportare ai lavori della Commissione. Il contributo specialistico del RUP può, infatti, incidere positivamente sulla qualità e sull’affidabilità delle valutazioni, favorendo una gestione più organica, coerente e consapevole dell’intero procedimento di gara. Resta fermo, tuttavia, che la legittimità della nomina del RUP a presidente della Commissione giudicatrice è subordinata al rispetto rigoroso dei principi di trasparenza, competenza e rotazione degli incarichi, che il Codice individua quali presidi essenziali a tutela dell’imparzialità e della regolarità dell’azione amministrativa. In tale ambito, assume un ruolo centrale il controllo preventivo sull’assenza di situazioni di conflitto di interessi, che deve essere condotto in modo puntuale e concreto, evitando automatismi preclusivi non giustificati. Sul piano della vigilanza, l’ANAC ha chiarito che la mera conoscenza istituzionale tra i componenti della Commissione e gli operatori economici partecipanti non è di per sé idonea a configurare una causa di incompatibilità o di conflitto di interessi, trattandosi di una condizione ordinaria e fisiologica nell’ambito dell’attività amministrativa, soprattutto in settori caratterizzati da una platea ristretta di operatori qualificati. Risulta pertanto essenziale distinguere tra rapporti di conoscenza istituzionale, leciti e inevitabili, e situazioni di conflitto sostanziale, idonee a incidere sull’obiettività, sull’indipendenza e sulla correttezza della valutazione tecnica. In conclusione, la posizione del RUP all’interno delle Commissioni giudicatrici negli appalti sopra soglia evolve verso una concezione più matura e funzionale, nella quale la competenza tecnica e l’esperienza procedimentale possono legittimamente integrarsi con il rigore delle garanzie amministrative. Ne emerge un modello organizzativo improntato a maggiore flessibilità e responsabilizzazione, capace di coniugare l’efficienza dell’azione amministrativa con il rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza che costituiscono l’architrave del sistema degli appalti pubblici.
6. Conclusioni: tra nuove sinergie e potenziali aree di contenzioso
La riforma introdotta dal D.Lgs. 36/2023 ha delineato un rapporto sensibilmente più flessibile e dinamico tra il Responsabile unico del procedimento (RUP) e la Commissione giudicatrice, attribuendo al primo un maggiore margine di intervento e, al contempo, semplificando le regole relative alla composizione e al funzionamento dell’organo valutativo. Tale evoluzione normativa si inserisce nel più ampio disegno di modernizzazione della governance degli appalti pubblici, volto a superare modelli eccessivamente rigidi e a rafforzare l’efficienza complessiva dell’azione amministrativa. La maggiore permeabilità dei ruoli che ne deriva, se da un lato risponde all’esigenza di valorizzare le professionalità interne alle stazioni appaltanti e di rendere più fluido il procedimento di gara, dall’altro impone un corrispondente rafforzamento delle cautele organizzative e procedimentali, al fine di prevenire rischi di commistione indebita delle funzioni. In tale prospettiva, assumono particolare rilievo le misure volte alla corretta gestione dei conflitti di interesse, alla piena tracciabilità delle decisioni assunte nelle diverse fasi della procedura e alla puntuale motivazione delle scelte organizzative, in primis quelle relative alla nomina dei componenti della Commissione giudicatrice e all’eventuale attribuzione di ruoli apicali al RUP. Le principali aree potenzialmente suscettibili di contenzioso riguardano, in primo luogo, la verifica dell’anomalia delle offerte, ambito nel quale la collaborazione tra RUP e Commissione deve rimanere rigorosamente circoscritta entro i limiti delle rispettive competenze, evitando sovrapposizioni che possano incidere sulla legittimità del giudizio tecnico-discrezionale. In secondo luogo, particolare attenzione deve essere riservata alla nomina del RUP a presidente della Commissione giudicatrice, soprattutto negli appalti sopra soglia, ipotesi che richiede una verifica stringente e adeguatamente documentata del possesso delle competenze tecniche, professionali e giuridiche necessarie a garantire un esercizio imparziale e consapevole delle funzioni attribuite. In terzo luogo, rileva la fase di selezione dei commissari, nella quale la semplificazione delle regole in materia di incompatibilità, pur funzionale alla razionalizzazione del procedimento, non può in alcun modo tradursi in una compressione delle garanzie di indipendenza e imparzialità dell’organo collegiale. Il legislatore ha, dunque, optato per un modello organizzativo che valorizza in modo significativo le competenze interne e attribuisce al RUP una posizione centrale e trasversale lungo l’intero procedimento di gara, mentre la Commissione giudicatrice, pur mantenendo la propria autonomia tecnico-professionale e la titolarità esclusiva delle valutazioni discrezionali, opera in un rapporto più stretto e collaborativo con il responsabile del procedimento. Tale assetto presuppone un elevato livello di responsabilizzazione dei soggetti coinvolti e una chiara delimitazione dei rispettivi ambiti di intervento. Il nuovo equilibrio istituzionale delineato dal Codice richiede, pertanto, un approccio gestionale consapevole e rigoroso: solo attraverso un’attenta regolazione delle potenziali sovrapposizioni di ruoli, un costante presidio dei principi di trasparenza, imparzialità e rotazione, nonché un’adeguata formalizzazione delle scelte organizzative, sarà possibile assicurare procedure di gara pienamente conformi alle finalità del Codice e, al contempo, resilienti rispetto a contestazioni, controlli e verifiche in sede giurisdizionale.
Paragrafi n. 1 – 2 – 3 a cura di Achille Morcavallo
Paragrafi n. 4 – 5 – 6 – 7 a cura di Giuseppe Pugliese
