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Premessa

Gli acquisti in economia di lavori, servizi e forniture trovano una loro disciplina unitaria nell’art. 125 del Codice degli appalti pubblici. Il ricorso ai suddetti acquisti trova giustificazione nell’esigenza delle stazioni appaltanti di affidare lavori, servizi e forniture attraverso procedure più snelle e semplificate rispetto alle ordinarie procedure di affidamento sia pure nel rispetto dei principi comunitari richiamati dal Codice.

Il nuovo Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici (D.p.R. 5 ottobre 2010, n. 207), che entrerà in vigore il prossimo 8 giugno, se per i lavori in economia ha per lo più trasfuso la disciplina contenuta negli artt. 173 e ss. del D.p.r. n. 554/1999, per i servizi e le forniture ha introdotto importanti e significative novità.

Le acquisizioni in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 163/2006 e smi, possono avvenire tramite il procedimento di amministrazione diretta o di cottimo fiduciario.

Il primo procedimento, consentendo alle pubbliche amministrazioni di acquisire lavori, forniture e servizi con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio, o eventualmente assunto per l’occasione sotto la direzione del responsabile del procedimento, si configura come un sistema di acquisto interno all’amministrazione senza il ricorso ad un imprenditore esterno, a differenza di quanto invece avviene nel cottimo.

Il cottimo fiduciario, infatti, ad avviso della giurisprudenza amministrativa, non può ricondursi ad una semplice attività negoziale priva di rilevanza pubblicistica, giacché le regole procedurali, anche minime, che l’amministrazione si da per concludere il relativo contratto implicano il rispetto dei principi generali di imparzialità, correttezza, logicità, coerenza della motivazione, ecc.[1]

Tale orientamento giurisprudenziale risulta essere in linea con la disciplina dettata dal codice, il quale assimila il cottimo fiduciario ad una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi (comma 4 dell’art. 125 del D.lgs. 163/2006) nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori.

Numerose sono le pronunce giurisprudenziali che, facendo leva sul carattere semplificato e snello delle procedure di acquisito in economia, hanno ritenuto inapplicabili le norme del codice degli appalti disciplinanti le procedure ordinarie se non espressamente richiamate nella lex specialis.

Secondo tale orientamento, le stazioni appaltanti, nelle procedure di acquisto in economia mediante il sistema del cottimo fiduciario, sono solo tenute al rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati con le modalità indicate dall’art. 125 del codice rispettivamente al comma 8 per i lavori, e al comma 11 per i servizi e le forniture, e non anche al rispetto di tutte le regole procedurali previste dal codice degli appalti pubblici per le ordinarie procedure concorsuali.[2]

A tal riguardo, significativa è la sentenza del TAR Toscana n. 1989/2008 che ha escluso dalla procedura del cottimo fiduciario, da affidare col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la rigida e formale separazione tra la valutazione tecnica e quella economica delle offerte e la predeterminazione dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica con la relativa ponderazione. 

Tale linea interpretativa è stata affermata anche dal Tar Puglia Sez. I, 1942/2009 il quale ha escluso, se non previsto nella lettera d’invito, l’applicabilità dell’art. 86 in tema di offerte anomale.

Non mancano, tuttavia, pronunce contrarie al su esposto orientamento secondo le quali, nonostante il carattere semplificato delle procedure in economia, la stazione appaltante è tenuta al rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici nonché al rispetto delle regole procedurali in cui si inverano i suddetti principi.[3]

Il nuovo Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici, prevedendo all’art. 329 comma 2 l’applicabilità ai procedimenti di acquisizioni in economia di beni e servizi della disciplina residuale delle disposizioni regolamentari della parte IV (Tit. I, II, III, IV), purché non in contrasto con quelle previste specificamente per il cottimo fiduciario, ha inteso attribuire anche alle procedure in economia, alternative alle procedure ordinarie di affidamento della pubblica amministrazione,  una forma di “piccola” evidenza pubblica. 

Limiti al ricorso alle procedure di acquisto in economia

La procedura di acquisto in economia di lavori, servizi e forniture a differenza della procedura negoziata (o ex trattativa privata), ammissibile solo nelle situazioni eccezionali e imprevedibili stabilite dalla legge, è soggetta a limiti di importo e a limiti oggettivi.

Per quanto concerne i primi, il ricorso al cottimo fiduciario è ammesso per l’acquisto di beni e servizi di importi pari o superiori a €. 20.000 e fino alla soglia comunitaria, ovvero €. 125.000, per i servizi e le forniture aggiudicate da amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali ed €. 193.000 nei restanti casi.

Per i servizi o le forniture di importo inferiore ad €. 20.000, il Legislatore consente il ricorso all’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

L’amministrazione diretta, infine, è ammessa per lavori di importo non superiore ad €. 50.000 mentre per i servizi e le forniture, nel silenzio del Legislatore, il ricorso a tale sistema è da ritenersi consentito per importi fino alla soglia comunitaria.

Oltre al rispetto del limite finanziario, le procedure di acquisto in economia, pena la loro illegittimità, devono, altresì, rispettare l’ulteriore limite tipologico.

Secondo l’art. 125 comma 10 del codice dei contratti “l’acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all’oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all’acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

 a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo;

c) prestazioni periodiche di servizi e forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d) urgenza, nell’ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.”

Al di fuori delle suddette quattro ipotesi tassative, il ricorso alle acquisizioni in economia è consentito in relazione alle ulteriori tipologie di beni e servizi preventivamente individuate dalla stazione appaltante con proprio provvedimento, in base alle proprie specifiche esigenze, e ai limiti di importo di spesa.

Tale possibilità è confermata anche dall’art. 330 del Regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici (D.p.r. n. 207/2010), il quale statuisce che “nel rispetto degli atti di programmazione eventualmente previsti dalle amministrazioni aggiudicatrici, le stazioni appaltanti possono fare ricorso alle procedure di acquisto in economia nelle ipotesi tassativamente indicate all’art. 125 del codice nonché delle ipotesi specificate in regolamenti o in atti amministrativi generali di attuazione emanati da ciascuna stazione appaltante con riguardo alle proprie specifiche esigenze, ai sensi dell’art. 125 comma 10 del codice”.

Il rispetto degli atti di programmazione anche per le spese in economia, invocato nell’art. 330 del Regolamento, è sintomatico dell’estensione del principio di programmazione anche agli appalti di servizi e forniture.

L’art. 271 del D.p.R. n. 207/2010, infatti, riconosce la facoltà per le amministrazioni aggiudicatrici di procedere alla programmazione anche per gli appalti di servizi e forniture sopra e sotto soglia comunitaria.

La programmazione nel comparto dei servizi e delle forniture è una delle novità più rilevanti introdotte dal nuovo Regolamento, né può ritenersi che il suo carattere meramente facoltativo, che la contraddistingue da quella operante nei lavori pubblici, possa far perdere di incisività la relativa disciplina.

Invero, la programmazione, a prescindere dal suo carattere obbligatorio o meno, è uno strumento che, consentendo alle stazioni appaltanti di programmare la propria attività contrattuale sulla base dei propri bisogni e delle proprie esigenze, è espressione dei principi di buon andamento, di efficacia, efficienza e trasparenza cui la pubblica amministrazione deve ispirarsi anche per gli acquisti in economia.

Anche la stessa Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici[4] si è espressa favorevolmente circa la programmazione degli acquisti in economia, stabilendo che gli stessi possono formare oggetto di una previsione, anche sommaria, mediante l’inserimento nel programma annuale.   

Oneri di Pubblicità

L’art. 331 del Regolamento di esecuzione, confermando l’orientamento giurisprudenziale prevalente, esclude l’applicabilità degli obblighi di pubblicità e di comunicazione, stabiliti dall’art. 124 del codice per gli appalti sotto soglia, alle acquisizioni in economia. 

L’unica forma di pubblicità, dunque, concerne l’avviso di post-informazione del cottimo a seguito dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 331 comma 3 del Regolamento, da pubblicarsi sul profilo del committente.

Tuttavia, il suddetto articolo, pur escludendo qualsiasi forma di pubblicità, al secondo comma dispone che le stazioni appaltanti debbano osservare il principio della massima trasparenza, contemperando altresì l’efficienza amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori.

Dalla lettura di questo articolo viene da chiedersi quale sia la modalità procedimentale che consenta il contemperamento dei principi comunitari di trasparenza, parità di trattamento, e non discriminazione con i caratteri di efficienza e semplificazione che caratterizzano le procedure in economia.

Procedura di cottimo fiduciario

L’art. 332 del Regolamento di attuazione, richiamando il comma 11 dell’art. 125 del D.lgs. n. 163/2006 e smi, prevede che l’affidamento di servizi e forniture mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento  previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi aperti di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante di cui ai successivi commi 2, 3 e 4.

Il medesimo articolo prevede, altresì, che le indagini di mercato possano avvenire anche attraverso modalità elettroniche consultando cataloghi elettronici del marcato elettronico di cui all’art. 328.

Gli strumenti tradizionali da utilizzarsi nel cottimo fiduciario per la consultazione di almeno cinque  operatori economici sono le indagini di mercato e gli elenchi aperti di operatori economici.

Gli elenchi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di avvisi pubblicati sul profilo del committente e contengono gli operatori economici, in possesso di determinati requisiti, che possono partecipare alle procedure di acquisto in economia.

La pubblicazione dell’avviso relativo alla formazione di un elenco di operatori risponde all’esigenza del legislatore di rendere quanto più trasparente possibile la procedura di affidamento, in modo da consentire a chiunque possieda i requisiti richiesti di iscriversi in detti elenchi.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 332 del Regolamento “tali elenchi sono sempre aperti all’iscrizione degli operatori in possesso dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e sono aggiornati con cadenza almeno annuale”.

L’obbligo di aggiornare tali elenchi con cadenza non superiore ad un anno garantisce, infatti, la massima concorrenza tra gli operatori economici iscritti, i quali, tra l’altro, dovranno essere consultati dalla Stazione appaltante rispettando il criterio di rotazione al fine di evitare che la stessa possa consolidare rapporti solo con alcune imprese.

Il Regolamento prevede anche la possibilità per le stazioni appaltanti, previo accordi tra le stesse,  di creare elenchi comuni di operatori economici, nonchè la possibilità di utilizzare elenchi predisposti da altre stazioni appaltanti.

Significativa appare la previsione contenuta sempre nell’art. 332 del Regolamento di attuazione del Codice secondo cui “l’iscrizione a tali elenchi non costituisce condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia”.

Tale disposizione, infatti, ben sembra contemperare il principio di trasparenza con quello di efficienza che caratterizza gli acquisiti in economia, essendo rimessa alla discrezionalità dell’ente appaltante l’individuazione del contraente al di fuori degli elenchi di fiducia.   

La stazione appaltante può procedere ad escludere dagli elenchi coloro i quali risultino aver eseguito prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede o qualora abbiano commesso grave errore.

La istituzione di elenchi aperti di fornitori da cui attingere soggetti qualificati ai quali affidare in economia beni o servizi è una facoltà riconosciuta alle stazioni appaltanti per semplificare la loro attività, pertanto, ad avviso dell’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici[5], è incongruo, nonché contrario all’esigenza della stazione appaltante di favorire la massima partecipazione, far gravare sugli operatori economici i costi della istituzione e tenuta degli elenchi ufficiali.

Oltre a tale modalità di consultazione, che sembra soddisfare il contemperamento di cui al comma 2 dell’art. 331 del Regolamento, ben coniugando i principi di non discriminazione, parità di trattamento con quelli di efficienza e speditezza dell’azione amministrativa, il legislatore prevede l’indagine di mercato.

Trattasi di una modalità alternativa all’individuazione delle ditte da invitare a gara tramite l’elenco dei fornitori.

L’indagine di mercato, secondo prevalente e recente giurisprudenza, va tenuta distinta dalla gara ufficiosa.

La prima, infatti, è uno strumento che consente alla pubblica amministrazione di conoscere i potenziali offerenti e il tipo di condizioni contrattuali che sono disposti a praticare, la seconda, invece, oltre ad essere uno strumento di conoscenza, implica anche una valutazione comparativa delle offerte, che è insita nel concetto stesso di “gara”.[6]

A differenza dell’indagine di mercato, che costituisce una mera consultazione informale del mercato, la gara ufficiosa, vincolando l’azione amministrativa ad uno schema concorsuale in senso stretto, fa sorgere in capo alle ditte partecipanti la titolarità di una posizione di interesse legittimo in merito al rispetto della lex specialis e dei principi generali.[7]

In ordine allo svolgimento della procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento in economia di servizi e forniture di importo pari o superiore a 20.000 euro e fino alle soglie comunitarie, l’art. 334 comma 1 del Regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici detta una disciplina di dettaglio precisando il contenuto della lettera di invito.[8]

La lettura di tale articolo, contenente un elenco dettagliato di ciò che la lettera di invito deve riportare, tra cui assumono rilievo l’indicazione del criterio di aggiudicazione prescelto, gli elementi di valutazione (se il criterio prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa), i requisiti soggettivi di partecipazione, fa propendere per una qualificazione del cottimo fiduciario, quale procedura negoziata, in termini di vera e propria gara ufficiosa.

Per l’affidamento in economia di beni e servizi mediante la procedura di cottimo fiduciario, dunque, l’amministrazione aggiudicatrice, a partire dall’8 giugno, sarà vincolata al contenuto minimo della lettera di invito che appare sempre più simile a quello tipico dei bandi delle procedure ad evidenza pubblica.

Il Legislatore, dunque, condividendo l’orientamento della giurisprudenza più incline a prevedere anche nelle procedure di acquisito in economia, tese a semplificare e snellire l’operato della pubblica amministrazione, forme e modalità procedimentali idonee a garantire i principi di par condicio e trasparenza, ha “procedimentalizzato” il cottimo fiduciario.

L’intervento legislativo, tuttavia, sotto alcuni aspetti lascia ancora spazio a diverse interpretazioni sull’applicabilità o meno, alle procedure in economia, di alcune regole procedurali previste per le procedure concorsuali ordinarie.

Infatti, la previsione di cui alla lettera g) dell’art 334 del D.p.R. n. 207/2010, relativa agli elementi di valutazione (nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa), impone alla stazione appaltante l’obbligo di indicare nella lettera di invito solo i criteri di valutazione e non anche i sub-criteri e i sub-pesi come previsto, per le procedure ad evidenza pubblica, nell’art. 83 del D.lgs. n. 163/2006.

Dalla lettura testuale della norma di dettaglio, contenuta nel nuovo Regolamento di esecuzione, sembrerebbe che, nelle procedure di cottimo, la stazione appaltante sia obbligata a riportare nella lettera di invito solo i criteri di valutazione e non anche i sub-criteri e i sub-pesi.

Viene da chiedersi, dunque, se il Legislatore abbia intenzionalmente voluto far riferimento ai soli “elementi di valutazione”, riconoscendo in tal modo un minore rigore formale per le procedure di cottimo, oppure se anche per tali procedure vada applicato “tout court”l’art. 83 del codice.

A tal riguardo giova menzionare un recente, quanto significativo, orientamento giurisprudenziale[9]  secondo il quale nella procedura di cottimo fiduciario, regolamentata dall’art. 125 del Codice, le stazioni appaltanti devono assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori non già di tutte le regole procedurali previste per le gare ad evidenza pubblica. Ciò determina, nelle procedure in economia, un abbassamento del rigore formale, dovendosi rispettare i soli principi di cui le regole formali costituiscono esplicitazione.

Se, dunque, nelle procedure in economia, improntate ad esigenza di celerità e semplificazione dell’attività amministrativa, le stazioni appaltanti sono solo tenute al rispetto dei principi richiamati dall’art. 125 comma 11 del D.lgs. n. 163/2006 e non anche di tutte quelle norme procedurali che disciplinano le procedure ordinarie, se non espressamente richiamate nella lettera di invito che diviene, pertanto, lex specialis, dovrebbero ritenersi applicabili le sole regole in cui si  estrinsecano i suddetti principi.

In quest’ottica appare condivisibile la sentenza del TAR Sardegna, sez. I, 10/3/2011 n. 212, che ha ritenuto applicabile anche nel cottimo fiduciario il principio di pubblicità della gara. Ad avviso del giudice amministrativo, il principio di pubblicità della gara risponde all’esigenza di garantire la trasparenza delle operazioni di gara ed opera, indipendentemente dal fatto che il bando lo preveda, in tutte le ipotesi in cui all’aggiudicazione si pervenga attraverso un’attività di tipo procedimentale, ancorché semplificata e quindi anche in relazione ai cottimi fiduciari.  L’applicazione del detto principio implica che la fase concernente l’apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e tecnica, quella di verifica della detta documentazione, e quella di apertura delle buste con le offerte economiche, debbano sempre avvenire in seduta pubblica, così da assicurare a tutti i partecipanti la possibilità di assistere alle relative operazioni a tutela del corretto svolgimento della procedura.

L’individuazione del contenuto della lettera di invito è rilevante anche perché in relazione ad esso dovrà essere costruito il contratto di affidamento del servizio.

Il comma 2 del medesimo art. 334 del D.p.R. n. 207/2010, infatti, recita testualmente “il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in un apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l’ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti nella lettera di invito”.

Appare, dunque, evidente l’intenzione del legislatore di escludere, per gli affidamenti mediante cottimo fiduciario, la forma contrattuale più onerosa dell’atto pubblico notarile ovvero la forma pubblica amministrativa. 

Il Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici prevede espressamente la facoltà della stazione appaltante di acquistare in economia beni o servizi utilizzando il mercato elettronico di cui all’art. 328 del Dpr. N. 207/2010.

Quella “elettronica”, infatti, costituisce una forma procedimentale alternativa a quella tradizionale che consente alla pubblica amministrazione di invitare a presentare offerte operatori selezionati tramite la consultazione di cataloghi elettronici del mercato elettronico ovvero avvalendosi di sistemi informatici di negoziazione.

Il mercato elettronico di cui all’art. 328 del Regolamento, in base al combinato disposto degli articoli 332 comma 1 e 336 comma 2, costituisce non solo una modalità procedurale per effettuare indagini di mercato ma è utile anche ai fini dell’accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli operatori invitati.

Infatti, la verifica di congruità dei prezzi va effettuata attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato che, come precedentemente detto, possono avvenire attraverso strumenti telematici tra cui rientra il mercato elettronico.

TERMINI DI PAGAMENTO E PROCEDURE CONTABILI

Per quanto concerne i termini di pagamento negli affidamenti in economia, l’art. 337 del Regolamento prevede che i pagamenti sono disposti nel termine previsto dal contratto decorrente dalla data della verifica della conformità della prestazione da parte del direttore dell’esecuzione.

La disciplina relativa al collaudo o alla verifica di conformità, da applicare agli affidamenti in economia, in assenza di specifiche disposizioni e stante il rinvio operato al comma 2 dell’art. 329 del Regolamento, è quella di cui alla parte IV titolo IV dello stesso, ove compatibili.

Infine, per quanto concerne il sistema di pagamento delle spese in economia, viene ribadito dall’art. 338 del Regolamento il tradizionale sistema in base al quale al pagamento delle spese può provvedersi anche mediante aperture di credito emesse a favore di funzionari delegati ai sensi degli artt. da 56 a 61 bis del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440 e dell’art. 9 del d.P.R. 20 aprile 1994 n. 367.

CONSIDERAZIONI FINALI

A conferma di quanto sopra esposto, da ultimo si cita la recentissima determinazione dell’AVCP n. 2 del 06 aprile 2011, la quale, invocando l’art. 331 del Regolamento, ha ribadito che l’affidamento operato tramite cottimo fiduciario, nonostante il carattere semplificato, rimane una procedura negoziata, soggiacendo, pertanto, all’osservanza dei principi posti dal Codice in tema di affidamento dei contratti. Il cottimo fiduciario è, quindi, un contratto con contenuto semplificato affidato mediante procedura negoziata, la cui disciplina deve essere rinvenuta, oltre che nell’articolo 125, anche all’interno del Codice.

Il rispetto, nelle procedure di cottimo,  dei principi comunitari in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal codice, ad avviso dell’Autorità, consente di non ritenere corretta una prassi applicativa dell’istituto che dia luogo a distorsioni anti-concorrenziali, in chiara violazione della disciplina codicistica e dei suoi principi.


[1] (cfr. Tar. Piemonte sez II, 2 luglio 2008, n. 1445; Con. Stato, sez. VI, 6 luglio 2006, n. 4295)

[2] TAR TOSCANA, SEZ. I – sentenza 22 dicembre 2009 n. 3988

[3] Sentenza del Tar Liguria, Genova, Sez. II, 24 marzo 2003, n. 676 che ha ritenuto applicabile alla procedura di cottimo fiduciario la disciplina della verifica dell’anomalia delle offerte. Sentenza Tar Piemonte, Torino, Sez. II, 2 Luglio 2008, n. 1445 che ritiene necessaria nei procedimenti di cui all’art. 125 del d.lgs. 163/200, quando il criterio prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  la predeterminazione dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica.

[4] Faq D37. disponibile sul sito www.autoritalavoripubblici.it

[5] (Deliberazione Avcp n. 141/2007).

[6] (Cons. Stato sez. VI, n. 1881/2001)

[7] ( Cons. Stato, sez V, N. 1577/96; sez IV, n. 125/97; sez V, n. 112/99; sez. VI, n. 1018/99 ; sez V, n. 2079/2000 ; TAR Lombardia, 27.05.2005, n. 1138)

[8] Art. 334 comma 1 D.p.r. n 207/2010 “Per l’affidamento in economia di importo pari o superiore a 20.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 125, comma 9, del codice, la lettera d’invito riporta:

a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell’IVA;

b) le garanzie richieste all’affidatario del contratto;

c) il termine di presentazione delle offerte;

d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;

e) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;

f) il criterio di aggiudicazione prescelto;

g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

h) l’eventuale clausola che preveda di non procedere all’aggiudicazione nel caso di presentazione di un’unica offerta valida;

i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente regolamento;

l) l’obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;

m) l’indicazione dei termini di pagamento;

n) i requisiti soggettivi richiesti all’operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.”

[9] TAR Toscana, Sez. I, 22/12/2010 n. 6809

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Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Arcangela Lacerenza
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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