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Secondo il T.a.r. per la Campania, sez. I, sentenza n. 6402 del 22 novembre 2024 “negli appalti a corpo, il prezzo contrattuale è unicamente quello che coincide con l’offerta economica, da cui sono estranei sia i computi metrici estimativi, sia le analisi dei prezzi”.

Infatti, “negli appalti aggiudicati a corpo, e non in quelli a misura, elemento essenziale della proposta economica è il solo importo finale offerto, mentre il computo metrico estimativo ha un valore meramente indicativo delle voci di costo che hanno concorso a formare l’importo finale, di talché le indicazioni e il prezzo delle singole lavorazioni contenute nel computo metrico estimativo sono destinate a restare fuori dal contenuto essenziale dell’offerta e del contratto da stipulare. È, infatti, nell’appalto a misura che l’indicazione dei singoli prezzi delle lavorazioni nel computo metrico estimativo nell’offerta economica è funzionale a consentire l’analisi dei prezzi offerti»

Nell’appalto a corpo, solo al verificarsi di particolari circostante, il committente sarà legittimato a richiedere servizi aggiuntivi o straordinari, al solo fine di far fronte a situazioni impreviste, imprevedibili o d’emergenza.

Il verificarsi di tali situazioni impone (anche al di là di una espressa previsione della lex specialis) il pagamento di un corrispettivo aggiuntivo, configuranosi situazioni di rischio al di fuori della normale alea contrattuale (cfr. ex multis Cass. Civ., sez. I, ordinanza n. 22268 del 25 settembre 2017; idem sentenza n. 9246 del 7 giugno 2012).

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Redazione MediAppalti
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