Questo articolo è valutato
( votes)Se è vero che la giurisprudenza prevalente ritiene necessario che le modalità con cui si intende adempiere alla clausola sociale, costituiscano un elemento essenziale dell’offerta e dell’impegno di riassorbimento di cui all’art. 57 del d.lgs. n. 36/2023 che non può affermarsi genericamente, ma richiede una precisa indicazione delle modalità di adempimento che si intenderà adottare, è anche vero che solo la dichiarazione del rispetto della c.d. clausola sociale è previsto a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione, con il conseguente riassorbimento del personale impiegato dall’appaltatore uscente. “Esorbita, invece, dalla clausola l’obbligo di presentare in sede di gara, a pena di esclusione, il piano di riassorbimento del personale.”
Qualora il concorrente al momento della presentazione della domanda abbia accettato tutte le previsioni del disciplinare di gara, compresa dunque la clausola sociale, il piano di riassorbimento del personale potrà essere acquisito anche a seguito del c.d. soccorso istruttorio” qualora espressamente previsto nella documentazione di gara (T.a.r. per Campania, sez. V, 24 aprile 2024, n. 2793, nonché Cons. Stato, sez. III, 13 aprile 2022, n. 2814 e da ultimo richiamati da T.a.r. per l’Umbria, sez. I, 28 febbraio 2025, n. 225).
