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( votes)Sul punto, la Circolare del Consiglio Nazionale degli Ingegneri del 12/11/2025, riprende il parere del Mit del 2/10/2025 n. 3687, ribadendo quanto disposto dall’art. 116 comma 6, lett. d) del d.lgs. 36/23 in merito all’incompatibilità tra la funzione del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e di collaudatore statico dell’opera.
“Il Ministero ha quindi osservato che il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi degli articoli 89 e 924 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 (“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”), esercita funzioni di “alta vigilanza” tecnica sull’andamento dei lavori, finalizzate al rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza.
Sebbene tale funzione non coincida con la direzione operativa delle attività di cantiere, essa rientra comunque nella sfera della vigilanza e del controllo, che la norma citata considera elementi di incompatibilità con il successivo svolgimento del collaudo statico.
In ragione di ciò, il parere ministeriale afferma che l’incarico di CSE deve ritenersi, in linea di principio, incompatibile con quello di collaudatore statico sulla medesima opera, poiché la posizione di chi ha esercitato funzioni di vigilanza non garantirebbe il necessario grado di indipendenza e imparzialità richiesto al collaudatore.”
In ogni caso sarà necessario verificare se le funzioni svolte dal coordinatore influiscano sulla terzietà richiesta al collaudatore.
