Questo articolo è valutato
( votes)Diversamente dall’opzione di proroga ex art. 120 comma 10 del codice da prevedersi in atti e computarsi ai fini della determinazione dell’importo complessivo dell’appalto ai sensi dell’art. 14 comma 4 del D.Lgs 36/2023, la proroga tecnica opera anche in assenza di una previsione esplicita nella lex specialis di gara, configurandosi come strumento eccezionale e temporaneo per garantire la continuità dei servizi essenziali nelle more della conclusione di una nuova gara, purché sussistano ragioni obiettive e non imputabili alla PA, e la nuova procedura sia già avviata.
