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L’argomento è stato recentemente affrontato dal MIT nel parere n.3892 dell’11/12/2025, in cui viene richiesto se fosse possibile interpellare un soggetto esterno alle fasi di gara nella redazione di una perizia di variante. Secondo il MIT: “… le figure competenti per le perizie di variante sono il direttore dei lavori che fornisce al RUP l’ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 120, comma 1, lett. c) del codice e propone al RUP le modifiche. La responsabilità della proposta di varianti spetta al direttore dei lavori, che deve valutarne la necessità, l’adeguatezza delle modifiche e l’impatto complessivo sul

progetto. Il D.lgs. 36/2023 stabilisce un sistema di responsabilità chiaro dove il Direttore dei Lavori ha la competenza tecnica specifica per proporre le varianti, avendo seguito l’esecuzione dell’opera e conoscendo le problematiche emerse, il RUP coordina l’intero processo e ha la responsabilità decisionale, il Progettista originario può essere coinvolto per le variazioni che richiedono modifiche progettuali sostanziali.

Un professionista che non ha partecipato alle fasi precedenti (progettazione ed esecuzione) manca di conoscenza diretta del progetto e delle sue specifiche tecniche, consapevolezza delle problematiche emerse durante l’esecuzione, continuità tecnica e amministrativa necessaria per valutare l’opportunità e la correttezza delle modifiche da ultimo responsabilità procedurale prevista dal Codice. L’unica eccezione potrebbe configurarsi in casi di impedimento o sostituzione delle figure originarie, ma anche in tali circostanze il nuovo soggetto dovrebbe essere formalmente incaricato dalla stazione appaltante e assumere le relative responsabilità procedurali.”

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