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( votes)(Corte dei Conti, sez. reg. Piemonte deliberazione n. 87/2026)
Indice
- Il quesito
- La considerazione nel merito
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- Il quesito
La sezione regionale del Piemonte si confronta con un quesito abbastanza frequente relativo alla gestione dei beni pubblici attraverso cessioni ad altri soggetti (per realizzare fini pubblici).
Nel dettaglio nel quesito si chiede “di chiarire se, nell’ambito di accordi o convenzioni tra enti pubblici finalizzati alla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse pubblico insistenti sul territorio comunale, sia conforme ai principi di contabilità pubblica e di sana gestione finanziaria la previsione secondo cui l’ente locale sostenga spese progettuali, tecniche o patrimoniali aventi carattere preliminare, accessorio o strumentale rispetto ad un intervento integralmente finanziato e realizzato da altro ente pubblico competente. In particolare:
- sostenga le spese necessarie alla redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economico e all’acquisizione delle aree mediante procedura espropriativa, con pagamento delle relative indennità;
- proceda successivamente alla cessione gratuita delle medesime aree ad ANAS S.p.A. o ad altro ente pubblico competente alla realizzazione e gestione dell’opera; a fronte dell’impegno assunto da quest’ultimo ente di provvedere al finanziamento, all’affidamento, all’esecuzione e al collaudo dell’intervento. (…)”
- La considerazione nel merito
Dopo ampia argomentazione sull’ impianto normativo e sui principi che costituiscono presidio corretto nella gestione dei beni pubblici, la sezione ritiene di poter aprire a condivisioni concertate (con enti pubblici) attraverso lo strumento dell’accordo ex art. 15 della legge 241/90.
Nel dettaglio, il collegio ritiene “che lo strumento consensuale degli accordi di collaborazione tra amministrazioni pubbliche costituisca modulo organizzativo normalmente a disposizione del Comune per lo svolgimento dei compiti e funzioni cui lo stesso è istituzionalmente preposto e per il perseguimento degli interessi pubblici di cui esso è portatore, quale ente esponenziale della comunità rappresentata, alle condizioni innanzi illustrate”.
Eventuali impegni ed obblighi finanziario, quindi, assunti per il tramite dell’accordo citato “costituiscono, pertanto, modalità di condivisione del costo di un’attività amministrativa svolta in maniera coordinata tra pubbliche amministrazioni e finalizzata, per ciascuno dei partecipanti, a perseguire le funzioni a cui gli stessi sono preposti, la cui concreta ripartizione e distribuzione deve intendersi rimessa alla discrezionale composizione dei singoli Enti partecipanti (secondo la competenza, la disponibilità economica e quella organizzativa), pur sempre nel rispetto di un criterio di effettiva compartecipazione e contribuzione alla realizzazione dello scopo comune, con apporti e responsabilità da parte di tutti i soggetti (cfr. delib. n. SCCLEG/2/2015/PREV cit.; Sez.reg.controllo Lombardia, delib. n. 2/2021/PAR; in senso sostanzialmente conforme, anche la precedente deliberazione di questa Sezione di controllo, delib. n. 29/2016/SRCPIE/PAR)”.
E’ chiaro, preò, che la cessione gratuita dei beni deve essere adeguatamente valutata al responasbile del servizio interessato che deve anche considerare se esistono modalità differenti.
In questo senso, nella deliberazione si legge che in relazione “alla possibilità, per l’Ente locale, di cedere gratuitamente parte del proprio patrimonio immobiliare in attuazione di eventuali accordi sottoscritti ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990, vale primariamente rammentare che l’Ente locale provvede al proprio funzionamento ed assolve alle proprie funzioni con tutte le risorse umane e materiali in suo possesso, ivi incluse le risorse finanziarie ed i beni di cui dispone”.
La conclusione, ovviamente, è che nulla osta a gestioni condivise è d’altra parte vero che simili decisioni devono risultare attentamente valutate (secondo chi scrive anche con il coinvolgimento del revisore dei conti).
Più nel dettaglio, ad epilogo della deliberazione si legge che “In conclusione, il Collegio ritiene di condividere l’orientamento giurisprudenziale per il quale i principi contenuti nelle norme che disciplinano la cessione e la valorizzazione del patrimonio disponibile della Pubblica Amministrazione non escludono, comunque, la possibilità della loro donazione modale e/o cessione a titolo gratuito, purché funzionalizzato al miglior soddisfacimento dell’interesse pubblico, anche all’esito del bilanciamento di interessi concorrenti (in tal senso, da ultimo Corte dei conti, Sez. reg, contr. Lombardia, n. 131/2025/PAR, n. 124/2024/PAR, 251/2024/PAR; Corte dei conti, Sez. reg, contr. Calabria, n. 70/2024/PAR). In tal senso, si richiama la precedente deliberazione di questa Sezione n. 16/2020/SRCPIE7PAR, là dove in particolare ha evidenziato che “Le finalità istituzionali proprie dell’ente nella gestione dei beni pubblici e nella relativa cessione, come individuate dal legislatore nelle disposizioni sopra riportate, sono orientate al rispetto dei principi di economicità, adeguatezza, proporzionalità e gestione produttiva dei beni stessi, anche qualora siano individuate forme alternative o sussidiarie di valorizzazione a salvaguardia dell’interesse pubblico…….Per quanto sopra esposto questa Sezione ribadisce quanto indicato nella propria precedente delibera n. 409/2013: “Con particolare riferimento alla possibilità di effettuare una donazione modale, piuttosto che un diverso atto traslativo della proprietà, si tratta di una valutazione che rientra nell’esclusiva competenza e responsabilità dell’amministrazione che dovrà accertare, sulla base della situazione concreta, se la cessione gratuita del bene in questione concretizza la migliore e corretta gestione del patrimonio pubblico ed il soddisfacimento di un interesse pubblico” sulla base dei principi sopra evidenziati””.
Infine, si rileva che la miglior cura possibile dell’interesse pubblico è il presidio dell’azione della pubblica amministrazione titolare dei beni coinvolti e “ se di norma la gestione onerosa dovrebbe essere preferita, ciò non significa che non possano configurarsi ipotesi, anche al di fuori di quelle tipiche espressamente previste dall’ordinamento, in cui la rinuncia ad un corrispettivo a fronte della cessione di un bene o di un diritto sul bene rappresenti una via legittimamente percorribile da parte dell’ente pubblico, perché in grado di realizzare superiori finalità di pubblico interesse”.
