Sending
Questo articolo è valutato
0 (0 votes)

Il principio di rotazione negli affidamenti sotto soglia, sancito dall’art. 49 del d.lgs. 36/2023 e
dalla giurisprudenza (Cons. Stato, V, n. 2292/2021), mira a favorire la concorrenza distribuendo
le opportunità di aggiudicazione ed evitando il consolidamento di rendite di posizione del gestore
uscente, specialmente a livello locale. La ratio e lo scopo di tale sentenza è di impedire che il gestore
uscente mantenga vantaggi anticoncorrenziali derivanti da asimmetrie informative o posizioni
dominanti, garantendo la parità di trattamento.
L’ambito di applicazione è il seguente: Si applica obbligatoriamente agli affidamenti diretti e alle
procedure negoziate (sotto soglia). Il codice degli appalti vieta l’aggiudicazione al contraente uscente
quando due affidamenti consecutivi riguardano lo stesso settore merceologico o categoria di opere.
L’eccezione al principio di rotazione la troviamo naturalmente nelle procedure aperte, in quanto le
stesse sono per loro natura aperte a tutti gli operatori, ma anche nell’indagine di mercato aperta
e negli affidamenti diretti inferiori a 5.000 euro (art. 49 c. 6, d.lgs. 36/2023). L’uscente può esser
reinvitato o aggiudicatario solo se la stazione appaltante motiva adeguatamente, basandosi su
un’accurata analisi di mercato o sulla sua assenza.
Nel caso di affidamento diretto (art. 50, c. 1, lett. b, D.Lgs. 36/2023), l’applicazione del principio di
rotazione (art.49) è quindi corretta, escludendo il gestore uscente se non motivando il tutto in virtù
di una “struttura del mercato” con assenza di alternative e “accurata esecuzione” precedente, come
ribadito dal T.A.R. Catania (sent. 1370/2024). La deroga richiede la “concorrente sussistenza” dei
requisiti motivazionali. La semplice buona riuscita del pregresso rapporto non basta a giustificare
l’affidamento diretto in deroga alla rotazione. Pertanto, è ritenuta legittima nel caso de quo, la
decisione dell’Amministrazione di escludere il gestore uscente, in assenza di una specifica motivazione
sulla non sostituibilità dello stesso nel mercato di riferimento.
Nel caso di specie non erano presenti neanche le ipotesi derogatorie di cui ai commi 4 e 5 della
disposizione di cui trattasi che consentono una deroga al divieto di affidamenti consecutivi. In
particolare, il comma 4 statuisce che il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato
quale affidatario diretto sulla base di una motivazione “rafforzata” che tenga conto specificamente
della “struttura del mercato” e della “effettiva assenza di alternative”, nonché dell’”accurata esecuzione
del precedente contratto”.

Sending
Questo articolo è valutato
0 (0 votes)

Questo articolo è stato scritto da...