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La fase preliminare di approvazione del progetto di fattibilità nel project financing (art. 183, c.
15, D.Lgs. 50/2016) è una valutazione discrezionale dell’interesse pubblico e della conformità alla
programmazione, non una gara di appalto. L’amministrazione privilegia la coerenza progettuale rispetto
alla comparazione tecnica, rendendo inapplicabili le garanzie partecipative tipiche delle procedure
competitive. Trattasi di una valutazione dell’interesse pubblico; in questa fase, l’amministrazione
valuta se la proposta risponde a un pubblico interesse, verificandone la congruità tecnico-economica.
Vi è quindi una totale discrezionalità amministrativa, l’amministrazione gode di ampia discrezionalità
nel valutare le proposte, non essendo tenuta a una scelta tecnica comparativa tra offerte come in
una gara definitiva.
Vi è altresì una vera e propria assenza di regole di gara, infatti, poiché si tratta di una valutazione
preliminare volta a verificare la fattibilità dell’opera, non si applicano le ordinarie regole di garanzia
partecipativa o le procedure di scelta del contraente (evidenza pubblica).
Pur con discrezionalità, la procedura deve rispettare i principi generali di trasparenza, pubblicità e
parità di trattamento per gli operatori economici, specialmente nel confronto delle diverse proposte. In
sintesi, la dichiarazione di pubblico interesse è un atto amministrativo, non una gara. Sebbene la
giurisprudenza citi a volte la necessità di principi di trasparenza, la fase in questione mira a scegliere
non la migliore offerta tecnica, ma il progetto più confacente all’interesse pubblico dell’ente.

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