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Gare telematiche – Malfunzionamento piattaforma telematica

Si ritorna su una problematica sempre rilevante e di carattere pratico, infatti anche la sentenza 10 giugno 2026, n. 10691 del TAR Lazio, Roma (Sez. I-bis) ha chiarito che, in caso di mancato invio dell’offerta entro i termini di scadenza, la rimessione in termini è subordinata alla prova rigorosa del malfunzionamento del sistema telematico, analizzabile tramite i log di sistema. I principi chiave stabiliti dalla pronuncia in tema di gare telematiche e malfunzionamento della piattaforma includono innanzitutto il valore probatorio dei log di sistema: L’istruttoria tecnica basata sull’analisi dei log è decisiva. Se dai registri informatici risulta che l’invio non è mai stato completato, l’operatore non può essere rimesso in termini, anche se il caricamento era iniziato. Successivamente viene sempre richiamato il Principio di autoresponsabilità: L’operatore economico è responsabile della trasmissione tempestiva. Il caricamento della documentazione costituisce un’obbligazione di risultato e deve avvenire con debito anticipo rispetto alla scadenza per evitare problemi di congestione di rete. Per quanto riguarda l’onere della prova, l’onere di dimostrare che l’invio è fallito per un’oggettiva anomalia tecnica del portale ricade sull’operatore economico, il quale deve dimostrare la non imputabilità del ritardo.

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