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( votes)Costo della manodopera – Soccorso istruttorio processuale – Oneri della sicurezza
La sentenza in esame ricalca i capisaldi della giurisprudenza amministrativa in materia di verifica di congruità dell’offerta (anomalia). Generalmente, occorre evidenziare che l’onere della provaspetta all’operatore economico, infatti è l’operatore economico che impugna l’aggiudicazione a dover dimostrare che la valutazione di non anomalia dell’amministrazione è manifestamente errata o irragionevole. Il giudizio sulla congruità è un apprezzamento tecnico-discrezionale. Il giudice può sindacarlo solo in presenza di errori macroscopici o di una palese inattendibilità complessiva dell’offerta. Nel settore delle pulizie ospedaliere, la giurisprudenza riconosce pacificamente che la formazione del personale avviene per lo più “sul campo” ovvero la c.d. formazione on the job, non richiedendo necessariamente corsi specifici pregressi o formalizzati nell’offerta. Chiarire come avvenuto nel caso di specie, nel corso della procedura, che la formazione sarà eseguita “on the job”, non è una modifica dell’offerta, ma una specificazione ammissibile che non viola la par condicio tra i concorrenti. La giurisprudenza amministrativa ammette invero il soccorso istruttorio processuale quando il giudice verifichi che la stazione appaltante non è intervenuta in soccorso del concorrente, come sarebbe stata tenuta, ed eserciti i poteri istruttori per accertare, nel corso del processo, ciò che avrebbe dovuto essere accertato dall’amministrazione, durante il procedimento. La giurisprudenza amministrativa ritiene siffatta verifica (inerente il caso in esame) non violi il principio di par condicio tra i concorrenti, in quanto l’istituto mira ad attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, riparando una incompletezza o irregolarità che la stazione appaltante, se avesse tempestivamente rilevato, avrebbe dovuto comunicare alla concorrente, attivando l’obbligatorio procedimento del soccorso istruttorio (Cons. Stato, Sez. V, 16 agosto 2022 n. 7145; 14 marzo 2019, n. 1690; 8 giugno 2018, n. 3483; 10 aprile 2018, n. 2180; 11 dicembre 2017, n. 5826; Sez. III, 2 marzo 2017, n. 975).
