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Errore materiale e rettifica aggiudicazione

Secondo tale sentenza è necessario richiamare l’orientamento giurisprudenziale il quale richiede che un errore materiale sia riconoscibile come una svista palese, ovvero una discrasia tra la volontà effettiva e la sua espressione formale, che non necessiti di complesse valutazioni interpretative. La rettifica è legittima solo se l’errore è obiettivamente e univocamente identificabile, in modo da evitare la creazione di un “affidamento incolpevole” del destinatario dell’atto. 

Le caratteristiche dell’errore materiale sono quindi: deve essere un “errore ostativo”, cioè un errore nella fase di estrinsecazione formale della volontà, non un’errata valutazione della sostanza, deve altresì essere riconoscibile e palese, non richiedendo il minimo sforzo interpretativo e deve trattarsi di una discrasia obiettivamente rilevabile tra la volontà sostanziale dell’amministrazione e la sua manifestazione nell’atto.

Le implicazioni pratiche sono innanzitutto che la Stazione Appaltante può correggere l’errore solo se è immediatamente manifesto e percepibile, secondo un criterio di normalità, e poi che, la riconoscibilità dell’errore palese, è fondamentale per escludere la tutela dell’affidamento incolpevole del destinatario dell’atto. Se l’errore non è palese, il destinatario non può essere considerato in buona fede nel ritenere che l’atto rifletta la reale volontà dell’amministrazione. 

Il TAR ha quindi rigettato il ricorso relativo a una svista nell’aggiudicazione, confermando che l’atto doveva contenere solo i dispositivi offerti e non le ulteriori componenti dell’allegato. L’amministrazione, infatti ha – nel caso attuale – correttamente provveduto a correggere l’errore con una determina successiva, chiarendo l’intento originario, e per questo il ricorso è stato respinto con condanna alle spese per l’amministrazione.  Infatti il provvedimento iniziale conteneva un errore (svista) che creava una discrepanza tra la volontà dell’amministrazione e l’atto pubblicato. L’amministrazione voleva aggiungere solo i dispositivi relativi all’impianto tipo, ma per errore il documento includeva anche altre componenti. L’errore è stato corretto attraverso una successiva determina, nella quale l’amministrazione ha spiegato la svista e ha ribadito l’esatta portata dell’aggiudicazione, ovvero solo i dispositivi di offerta relativi all’impianto tipo. Il TAR ha respinto il ricorso, accogliendo la versione corretta dell’aggiudicazione e condannando il ricorrente alle spese di giudizio in favore dell’amministrazione. 

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