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( votes)Obblighi dichiarativi – Pendenze giudiziarie
Con tale sentenza il Consiglio di Stato ha pienamente condiviso l’argomentazione del Giudice di primo grado, ritenendo che l’omessa comunicazione di pendenze giudiziarie da parte di un operatore economico, come previsto dall’art. 98, comma 3, lett. b) del D.lgs. n. 36 del 2023, legittima l’esclusione anche quando le pendenze non rientrino nei casi di esclusione automatica (artt. 94-95). Tale omissione vìola, infatti, i principi fondamentali del nuovo codice dei contratti, quali il principio del risultato (art. 1), il principio di buona fede (art. 5) e il principio della fiducia (art. 2). L’omissione dichiarativa costituisce una violazione del nuovo Codice dei contratti pubblici perché contravviene a principi guida fondamentali: Principio del risultato (art. 1): Non permette il corretto conseguimento degli obiettivi del contratto pubblico; Principio di buona fede (art. 5): Danneggia la correttezza e la lealtà nell’agire delle parti; Principio della fiducia (art. 2): Mina l’affidamento sull’integrità dell’operatore, minando la credibilità della procedura di gara.
In ragione di tanto l’operatore non può sottrarsi all’obbligo di dichiarare le proprie pendenze giudiziarie, poiché l’occultamento di informazioni, anche quando non espressamente previste come causa di esclusione automatica, lede i principi generali del Codice degli appalti e rende l’operatore inaffidabile.
La stazioni appaltanti devono garantire che gli appalti realizzino l’interesse pubblico, rispettando la legalità formale ma privilegiando il principio del risultato, ovvero il miglior soddisfacimento degli interessi collettivi. Il D.Lgs. 36/2023 richiede che le cause di esclusione per grave illecito professionale siano tassative e provate secondo le procedure previste. Tuttavia, il potere dell’Amministrazione di valutare l’incidenza di un illecito sull’affidabilità di un operatore economico, ai sensi dell’art. 98, comma 3, lettera b), rimane invariato, consentendo una valutazione non automatica ma discrezionale.
