Sending
Questo articolo è valutato
0 (0 votes)

Enti locali – Dissesto finanziario – Natura vincolata della dichiarazione e limiti del sindacato giurisdizionale

La sentenza in esame ha statuito che la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario, quando sussistono i presupposti previsti dal Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), non è una scelta discrezionale, ma una determinazione vincolata e necessaria per l’ente. L’accertamento del dissesto da parte del giudice è limitato alla verifica del corretto esercizio del potere e all’accertamento dei presupposti di fatto, non alla valutazione delle scelte operative dell’amministrazione, come l’eliminazione di servizi non essenziali. 

La Natura della Dichiarazione di dissesto è vincolata, nel senso che in presenza dei presupposti di fatto fissati dalla legge (artt. 244 ss. del TUEL), la dichiarazione di dissesto è un atto doveroso per l’ente. Non è certamente discrezionale, non si tratta cioè di una libera scelta dell’ente, ma di un passaggio obbligatorio quando la situazione finanziaria raggiunge un certo livello di criticità. Il controllo giurisdizionale sulla delibera di dichiarazione di dissesto si limita a verificare la corretta applicazione della legge, accertando se siano stati correttamente individuati i presupposti di fatto che portano al dissesto.

Il giudice non può entrare nel merito delle scelte operate dall’amministrazione, come ad esempio la decisione di eliminare o meno i servizi non essenziali, poiché tali decisioni rientrano nella discrezionalità amministrativa e non nella valutazione del dissesto in sé.

Si verifica lo stato di dissesto finanziario quindi se l’ente non riesce a garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili.

Sending
Questo articolo è valutato
0 (0 votes)

Questo articolo è stato scritto da...

Redazione MediAppalti
Guida pratica in materia di appalti pubblici | Website