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Costi della manodopera e della sicurezza nell’offerta

Tale parere ha stabilito che l’obbligo di indicare costi di manodopera e oneri della sicurezza non è limitato alle gare con criterio del prezzo economicamente più vantaggioso, ma si estende anche a quelle con criterio del prezzo più basso, trovando applicazione a tutte le procedure, anche a seguito di eterointegrazione della lex specialis, e comportando l’esclusione della stazione appaltante in caso di omessa indicazione, salvo specifiche eccezioni che consentono il soccorso istruttorio. 

Il Contesto Normativo al quale fa riferimento il parere in questione è l’art. 108, comma 9, del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 36/2023), il quale impone l’obbligo di indicare nella propria offerta economica i costi della manodopera e degli oneri della sicurezza aziendale, a pena di esclusione dalla gara.

Anche se la lex specialis (il bando di gara) non dovesse prevedere esplicitamente tale obbligo, la disposizione di cui all’art. 108, co. 9, del D.Lgs. 36/2023 si applica automaticamente alle procedure di affidamento (anche quelle con il criterio del prezzo fisso), integrando la lex specialis, e dunque i costi vanno comunque indicati (c.d. eterointegrazione). 

In caso di omessa indicazione dei suddetti costi, la conseguenza è l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara. Quindi la S.A. deve escludere automaticamente l’operatore economico che non adempie a tale obbligo per non violare la disciplina di settore.

In casi eccezionali tuttavia, possono sussistere condizioni che consentano di attivare l’esercizio del soccorso istruttorio (in base alla discrezionalità della Stazione Appaltante) e, in tal caso, la Stazione Appaltante deve annullare, in autotutela, il provvedimento di esclusione adottato nei confronti del concorrente e attivare appunto il soccorso istruttorio per consentire all’O.E. di integrare la propria offerta con l’indicazione dei suddetti costi, qualora ricorrano presupposti che lo consentano.

L’obbligo di indicare costi di manodopera e oneri della sicurezza non è limitato alle gare con criterio del prezzo più vantaggioso, ma si estende anche a quelle con criterio del prezzo fisso, trovando applicazione a tutte le procedure, anche a seguito di eterointegrazione della lex specialis, e comportando l’esclusione della stazione appaltante in caso di omessa indicazione, salvo specifiche eccezioni che consentono il soccorso istruttorio. 

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Redazione MediAppalti
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