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( votes)L’art. 28, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede l’obbligo di pubblicare, nella sezione «Amministrazione trasparente», la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, l’omessa pubblicazione dei curricula non determina, di per sé, l’illegittimità del provvedimento di nomina della commissione né degli atti di gara, poiché tale adempimento risponde a finalità di trasparenza e conoscibilità e non costituisce un elemento essenziale dell’atto di nomina. La legittimità della procedura può invece essere compromessa qualora siano accertati vizi sostanziali nella composizione della commissione, quali la sussistenza di cause di incompatibilità, conflitti di interessi o la carenza dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell’incarico. Pertanto, se la commissione è stata regolarmente costituita e manca soltanto la pubblicazione, occorre pubblicare tempestivamente i curricula; la sola omissione non impone di annullare o ripetere la gara.
