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1 Premesse

Con riferimento alle procedure ad evidenza pubblica, particolare rilievo ha assunto in ambito giurisprudenziale la tematica relativa alle commissioni di gara: quotidianamente i giudici di merito e di legittimità sono chiamati, infatti, ad esprimersi su fattispecie concrete facenti riferimento ai diversi aspetti che caratterizzano l’attuale disciplina codicistica della commissioni giudicatrici atte ad esercitare la discrezionalità tecnica nella valutazione e nella ponderazione comparativa delle offerte.

Qui di seguito, con l’intento di individuare gli elementi di criticità con cui l’operatore del diritto sovente è impegnato a misurarsi, dopo un primo inquadramento a livello normativo della disciplina di riferimento, verranno riportati i prevalenti orientamenti giurisprudenziali relativi alla composizione, alla nomina e allo svolgimento delle attività della commissione di gara nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Particolare rilievo assume in ambito giurisprudenziale la tematica relativa alle commissioni di gara

2. Le norme di riferimento

Occorre in primo luogo richiamare la norma ai sensi della quale le stazioni appaltanti devono prevedere la presenza di una commissione di gara per lo svolgimento delle operazioni ivi stesse indicate: trattasi dell’art. 84 del D. Lgs. n. 163/2006 (di seguito per brevità anche “Codice dei contratti pubblici”)[1].

Volendo compiere un’analisi dal punto di vista esegetico, con l’introduzione della predetta norma, il legislatore del Codice dei contratti pubblici ha generalizzato ed esteso a tutte le tipologie di procedure di evidenza pubblica relative all’affidamento di contratti pubblici, quindi sia di lavori che di servizi che di forniture, nel caso in cui il criterio di aggiudicazione prescelto dalla stazione appaltante sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la disciplina che originariamente era prevista solo per i lavori ai sensi dell’art. 21 della Legge n. 109/1994 (di seguito per brevità anche “Legge Merloni”), così mettendo fine all’ampia discussione sull’applicabilità o meno delle disposizioni di cui allo stesso art. 21 citato a tutti i tipi di procedure di affidamento.

In particolare, l’art. 21 della Legge Merloni disciplinava gli aspetti “essenziali” concernenti la composizione e le attività della commissione di gara, mentre tutti gli aspetti di dettaglio relativi alle modalità di nomina dei soggetti componenti la stessa commissione, erano regolati dall’art. 92 del D.P.R. n. 554/1999. Tale ultima disposizione ha trovato applicazione fino all’entrata in vigore degli artt. 120 e 283 del Regolamento di attuazione del D. Lgs. n. 163/2006 di cui al D.P.R. n. 207/2010 (di seguito per brevità anche “Regolamento di attuazione”).

In particolare, l’art. 120 del Regolamento di attuazione, recependo le prescrizioni di cui ai previgenti artt. 91 e 92 del D.P.R. n. 554/1999, disciplina il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e la commissione giudicatrice con riferimento alle procedure di affidamento di lavori pubblici. Nell’art. 283 del Regolamento di attuazione, invece, è possibile rinvenire la disciplina relativa alla commissione giudicatrice in ipotesi di procedure di affidamento di servizi e forniture.

Occorre in primis porre in evidenza che la norma di cui all’art. 84 del Codice dei contratti pubblici trova applicazione unicamente nei casi in cui, per la valutazione delle offerte presentate dai soggetti concorrenti alle procedure di gara, la lex specialis di gara preveda il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: limite questo derivante dall’ampio margine di discrezionalità con cui può operare il singolo componente della commissione di gara nell’ambito del procedimento di valutazione delle offerte. A ragione, dunque, l’art. 84 citato non trova applicazione nei casi di procedure di affidamento per le quali la stazione appaltante abbia scelto il criterio del prezzo più basso: considerato, infatti, il meccanismo di aggiudicazione a seguito di un calcolo matematico ed automatico, quindi senza margini di valutazione discrezionale, si renderebbero irrilevanti le eventuali violazioni delle disposizioni relative all’ambito soggettivo dell’organo deputato ad effettuare la scelta dell’offerta migliore.

Con l’introduzione dell’art. 84 del D. Lgs. n. 163/2006, il legislatore  ha generalizzato ed esteso la disciplina che originariamente era prevista solo per i lavori, a tutte le tipologie di procedure di evidenza pubblica relative all’affidamento di contratti pubblici mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

2. La giurisprudenza a confronto

Come già indicato nelle premesse, qui di seguito verranno indicati gli orientamenti giurisprudenziali emersi in riferimento alle questioni caratterizzate da maggior criticità relative alla disciplina sulla commissione giudicatrice delle procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture.

2.1. Natura della commissione di gara

In via preliminare, occorre evidenziare la natura della commissione giudicatrice, la quale è un organo straordinario e temporaneo, di natura essenzialmente tecnica, della stazione appaltante e non una figura organizzativa autonoma e distinta rispetto ad essa e la sua attività acquisisce rilievo esterno solo in quanto recepita dalla stazione appaltante (cfr. Tar Campania, Napoli, Sez. VIII, n. 16568/2010).

L’aggiudicazione definitiva, infatti, ai sensi dell’art. 11, comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006, richiede una manifestazione di volontà espressa della stazione appaltante previa approvazione dell’aggiudicazione provvisoria da parte dell’organo competente secondo quanto previsto dal successivo art. 12, comma 1. La manifestazione di giudizio della commissione, dunque, non è mai impugnabile autonomamente, mentre gli eventuali vizi ad essa afferenti possono essere fatti valere in sede di impugnazione del provvedimento conclusivo del procedimento, costituito dall’aggiudicazione definitiva, in quanto convergono nell’illegittimità di quest’ultimo.

La commissione di gara opera quale organo collegiale cd. “perfetto”: essendo chiamata ad esercitare discrezionalità tecnica nella valutazione e nella ponderazione comparativa delle offerte, sussiste infatti l’esigenza che tutti i componenti, selezionati per la specifica professionalità nella materia costituente oggetto dell’appalto, offrano il loro contributo per una corretta formazione del giudizio collegiale. Per quanto concerne il tema della selezione dei commissari di gara si rimanda al prossimo paragrafo.

In termini generali, occorre chiarire che, essendo la commissione di gara espressione della discrezionalità dell’amministrazione aggiudicatrice, le valutazioni effettuate dalla stessa sono sindacabili in sede giurisdizionale solo nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziare un errore di fatto o uno sviamento logico o una rilevabile contraddittorietà (cfr. Tar Lazio Roma, Sez. III-quater n. 8355/2011).

2.2. La composizione della commissione di gara: l’individuazione dei commissari e la loro nomina da parte della stazione appaltante

L’art. 84, commi 3 e 8 del D. Lgs. n. 163/2006 dispone che la commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall’organo competente, mentre i commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante; in caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal Regolamento di attuazione in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 25 del Codice dei contratti pubblici (vale a dire, amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali, altri enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico, associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti), ovvero con criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

  1. professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell’ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;
  2. professori universitari di ruolo, nell’ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.

Il Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 207/2010 specifica che la carenza di organico di cui alla richiamata norma di legge è attestata dal responsabile del procedimento sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente ed indica altresì che l’atto di nomina dei membri della commissione ne determina il compenso e fissa il termine, prorogabile una sola volta per giustificati motivi, per l’espletamento dell’incarico.

Per quanto riguarda la nomina dei commissari, la norma di cui all’art. 84 del Codice dei contratti introduce il principio della necessaria competenza dei soggetti chiamati a far parte alla commissione di gara in riferimento all’oggetto specifico della procedura di gara: notevole rilevanza pratica – in ragione del frequente contenzioso manifestatosi al riguardo – riveste la scelta della stazione appaltante nel momento dell’individuazione dei commissari di gara, la quale dovrà indirizzarsi verso quei soggetti ritenuti più idonei in ragione della loro competenza specifica nella materia oggetto di gara.

L’art. 84 del Codice stabilisce in linea di principio che i componenti della commissione di gara debbano essere esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto.

A tal riguardo si evidenzia la recentissima pronuncia del Consiglio di Stato secondo cui “come evidenziato dalla prevalente giurisprudenza, il requisito generale della competenza nello specifico settore al quale si riferisce l’oggetto del contratto, richiesta anche per i componenti interni, deve valutarsi compatibilmente con la struttura degli enti locali senza esigere, necessariamente, che l’esperienza professionale copra tutti gli aspetti oggetto della gara. Nella fattispecie, la “ratio” della norma appare rispettata in quanto i componenti della Commissione risultano appartenenti all’area tecnico-ambientale e a quella tecnico-amministrativa” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3124/2012).

E ancora sul punto, “La violazione dell’art. 84 co. 2, sulla composizione della commissione, non ha una valenza meramente procedimentale, tenuto conto che l’impresa ricorrente in primo grado assume che una commissione composta di “veri” esperti in materia di ascensori avrebbe potuto valutare diversamente le offerte tecniche dei concorrenti, così determinando, in ipotesi, un diverso esito della procedura, per lei più vantaggioso” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2054/2012).

La giurisprudenza ha, inoltre, messo in rilievo come “il requisito generale dell’esperienza “nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto” (previsto, dall’art. 84 comma 2, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, per i componenti della commissione giudicatrice di una gara per l’affidamento di un appalto pubblico) deve essere inteso gradatamente e in modo coerente con la poliedricità delle competenze di volta in volta richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare; non è necessario, pertanto, che l’esperienza professionale di ciascun componente copra tutti i possibili ambiti oggetto di gara, in quanto è la Commissione, unitariamente considerata, che deve garantire quel grado di conoscenze tecniche richiesto, nella specifica fattispecie, in ossequio al principio di buon andamento della pubblica amministrazione (TAR Lombardia, Milano, sezione 1, 23 novembre 2010, n. 7320 ed anche in termini T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 4 giugno 2008, n. 1126)” (cfr. TAR Lazio Roma, Sez. III-bis n. 5487/2012).

Occorre, tuttavia, porre in evidenzia che la nomina dei commissari di gara può essere oggetto di sindacato giurisdizionale solo nel caso in cui si tratti di soggetti palesemente privi dei requisiti minimi necessari per lo svolgimento dell’incarico e non già quando sia assicurato un adeguato  livello di professionalità dei componenti. L’art. 84, comma 2 del Codice dei contratti pubblici nel richiedere il possesso del requisito dell’esperienza nel settore cui si riferisce l’oggetto della gara, infatti, non si riferisce alla commissione nel suo plenum ma ai singoli commissari, pur non pretendendo che ogni singolo membro possieda le competenze tecniche per valutare qualsivoglia aspetto inerente l’intero contratto  oggetto di gara.

Con riferimento alle competenze richieste ai membri della commissione di gara, è possibile rinvenire recenti pronunce  giurisprudenziali secondo cui, nel rispetto del principio generale di buon andamento della pubblica amministrazione, deve essere la commissione nel suo complesso a dover garantire il possesso delle conoscenze tecniche nel caso di specie (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6701/2011). Più in particolare, è stato affermato che i commissari di gara devono essere esperti nell’area di attività in cui ricade l’oggetto del contratto, non in tutte le tematiche alle quali fanno riferimento i singoli aspetti presi in considerazione dalla lex specialis di gara (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2265/2011).

Considerato il principio appena riportato, infatti, la giurisprudenza si è espressa ammettendo la possibilità per la stazione appaltante di affiancare la commissione con uno o più esperti esterni in qualità di consulenti professionali nel circoscritto settore in cui la commissione dovesse richiedere un supporto (cfr. Tar Lazio Roma, Sez. I-ter, n. 5035/2009).

La giurisprudenza si è spesso trovata ad esprimersi in ipotesi relative alla nomina di un soggetto esterno alla stazione appaltante quale componente della commissione di una gara pubblica: in tali ipotesi, secondo l’orientamento maggioritario, la nomina dei commissari deve avvenire comunque nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 84 del D. Lgs. n. 163/2006.

A tal riguardo si evidenzia che, nel caso in cui una pubblica amministrazione decida di nominare un soggetto esterno quale componente di una commissione di gara, tale nomina non può prescindere dalle previsioni dell’art. 84, comma 8, del D.lgs. 163/2006, secondo il quale la scelta del commissario esterno deve essere effettuata nell’ambito di un elenco formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali (cfr. Tar Lazio Roma, Sez. II-ter, n. 4810/2011).

La giurisprudenza più recente ha, inoltre, dichiarato illegittima l’aggiudicazione di un appalto nel caso in cui la commissione di gara sia immotivatamente composta dal dirigente della stazione appaltante come segretario – anziché come presidente e quindi in violazione del comma 3 dell’art. 84 del D. Lgs. n. 163/2006 – e da altri componenti designati esclusivamente mediante il ricorso a professionalità esterne, sancendo, dunque, il principio secondo cui la nomina di un commissario esterno all’amministrazione aggiudicatrice debba essere debitamente motivata dalla stessa (cfr. Tar Lombardia, Brescia n. 1685/2011).

Sempre con riferimento alla nomina di commissari di gara esterni alla stazione appaltante, l’AVCP ha chiarito quanto segue: “L’art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 disciplina distintamente la posizione del Presidente da quella degli altri componenti della commissione di gara; in particolare, dal combinato disposto del comma 3 con il comma 8 della disposizione de qua, si evince il principio per cui il Presidente della commissione di gara deve essere necessariamente individuato all’interno dell’ente (dirigente o, in via eccezionale, funzionario apicale dell’amministrazione, ex comma 3), mentre per gli altri componenti è ammesso, in alternativa, il ricorso a funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici o a professionisti esterni, con ricorso in tale ultimo caso esclusivamente alle professionalità ivi indicate (comma 8)” (cfr. AVCP Parere sulla Normativa n. 14/2011).

Con riferimento alla nomina di componenti esterni alla stazione appaltante, il comma 3 dell’art. 120 del Regolamento di attuazione dispone che l’atto di nomina debba necessariamente fissare il termine per l’espletamento dell’incarico e – prevedendo la possibilità di una sola e motivata proroga – evidenzia l’esigenza che, in ossequio al principio di buona amministrazione, l’attività della commissione giudicatrice avvenga celermente e, soprattutto, in tempi predefiniti.

Con l’intento di incentivare una maggiore responsabilizzazione dei componenti “esterni” della commissione il legislatore ha anche previsto che la determinazione del compenso debba avvenire nell’atto della nomina e la necessità che l’incarico sia appositamente accettato con contestuale autodichiarazione dell’inesistenza di cause di incompatibilità o astensione previste dall’art. 84, commi 4, 5 e 7 del Codice dei contratti pubblici.

La norma regolamentare di cui all’art. 120, comma 4, inoltre, stabilisce quali sono gli ulteriori casi in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate che rendono possibile selezionare i componenti della commissione al di fuori della stazione appaltante.

La giurisprudenza più recente si è espressa anche con riferimento al numero dei membri della commissione di gara, statuendo che quest’ultima deve essere necessariamente composta da un numero dispari di soggetti al fine di assicurare il rispetto del principio maggioritario. Stante quanto appena indicato, è stato ritenuto illegittimo l’operato della commissione di gara che prevede la partecipazione di un numero pari di membri (cfr. Tar Lazio Roma, Sez. II, n. 933/2012).

Per quanto concerne il momento della nomina dei commissari di gara, la giurisprudenza ha stabilito che la commissione deve essere nominata sempre dopo lo spirare del termine di presentazione delle offerte: a riguardo infatti è stata dichiarata illegittima la previsione di una commissione permanente costituita in un momento anteriore all’indizione della gara (cfr. Tar Piemonte, sez. I, n. 626/2011; Consiglio di Stato, sez. V, n. 2761/2009).

2.3. L’attività della commissione di gara.

– La regola del plenum e la nomina dei supplenti

La commissione di gara, avendo natura di collegio perfetto, deve operare secondo la regola del plenum, quindi non con la semplice maggioranza dei componenti, solo quando è chiamata a compiere scelte decisorie e discrezionali rispetto alle quali la partecipazione dei singoli componenti appare determinante al fine di esprimere una “volontà collegiale”. Al contrario, la regola del plenum non è applicabile nel caso in cui la commissione sia chiamata a svolgere compiti di carattere non valutativo ma che si sostanziano in un’attività vincolata e dal carattere preparatorio (cfr. Tar Umbria, n. 26/2010).

La commissione di gara, in quanto “collegio perfetto”, deve operare con il “plenum” dei componenti solo quando è chiamata a compiere scelte decisorie e discrezionali.

Pur dovendo operare secondo la regola del plenum dei componenti, tuttavia, non è escluso, pur nel silenzio della norma, che possano essere nominati dei supplenti, idonei a garantire sia che il collegio possa operare sempre con il plenum sia che la commissione svolga le sue operazioni con l’opportuna continuità, senza che l’impedimento di un suo membro ne determini la paralisi.

In proposito si rinviene il recente orientamento giurisprudenziale secondo cui “è pacifico che la Commissione di gara sia un “collegio perfetto”, vale a dire un collegio che deve operare al completo nelle fasi della gara in cui la commissione sia chiamata a formulare giudizi conclusivi, ma è altrettanto incontestabile che i membri dei collegi perfetti possano farsi sostituire dai membri supplenti, i quali vengono nominati proprio per sopperire ad eventuali assenze dei membri effettivi. Il collegio è pertanto al completo quando è presente l’intero numero dei membri che lo deve comporre, siano essi i membri effettivi o quelli supplenti, intervenuti in sostituzione dei primi” (cfr. TAR Lazio Roma, Sez. III-ter, n. 2697/2011).

– Le sedute pubbliche

La verifica della integrità dei plichi non esaurisce la sua funzione nella constatazione che gli stessi non hanno subito manomissioni o alterazioni, ma è destinata a garantire che la documentazione trovi correttamente ingresso nella procedura di gara.

Nell’originaria formulazione, l’art. 120, comma 2 del Regolamento di attuazione, in materia di lavori, specificava che, in una o più sedute riservate, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando di gara o nella lettera d’invito, mentre, successivamente, in seduta pubblica, dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, procede secondo quanto previsto dall’art. 121 in tema di offerte anomale.

Allo stesso modo, in materia di servizi e forniture, l’art. 283, comma 3 del Regolamento di attuazione prescriveva che, in seduta pubblica, il soggetto che presiede la gara dà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, procede all’apertura delle buste concernenti le offerte economiche, dà lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse e procede secondo quanto previsto dall’art. 284 che, in tema di offerte anomale, richiama l’art. 121.

Con riferimento alla tematica della pubblicità delle sedute per l’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, è possibile rinvenire in ambito giurisprudenziale un inversione di tendenza statuita, da ultimo, dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 13/2011, ad avviso della quale l’apertura delle buste contenente le offerte tecniche, nel rispetto del dato letterale degli artt. 120 e 284 del Regolamento di attuazione, deve svolgersi in una seduta pubblica.

Antecedentemente alla predetta pronuncia, invece, l’indirizzo giurisprudenziale maggioritario affermava che l’obbligo della pubblicità della seduta non riguardava né la valutazione dell’offerta tecnica né l’apertura delle relative buste e che, quindi, il bando poteva prevedere che l’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche poteva essere effettuata nella stessa seduta dedicata alla valutazione delle stesse (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3079/2011).

A seguito del predetto intervento dell’Adunanza Plenaria, che ha definitivamente posto fine a un dibattito giurisprudenziale foriero di incertezze interpretative, il legislatore è intervenuto apportando le dovute modifiche agli artt. 120 e 283 del Regolamento di attuazione.

Con il recente D.L. 52/2012 sono stati modificati gli artt. 120 del Codice e 283 del Regolamento in tema di obbligatoria apertura in seduta pubblica dei plichi contenenti le offerte tecniche.

In particolare, l’art. 12, comma 1 del D.L. n. 52/2012 ha disposto la modifica del comma 2 dell’art. 120 citato, a mente del quale “La commissione apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti. In una o più sedute riservate, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando, i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito secondo quanto previsto nell’allegato G. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, procede secondo quanto previsto dall’articolo 121”.

Contestualmente, l’art. 12, comma 2 del D.L. n. 52/2012 ha disposto la modifica del comma 2 dell’art. 283 citato, ai sensi del quale “La commissione apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti.  In una o più sedute riservate, la commissione, costituita ai sensi dell’articolo 84 del codice, valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito secondo quanto previsto nell’allegato P”.

La giurisprudenza più recente si era già espressa sul punto evidenziando che “la pubblicità delle sedute destinate a tale operazione risponde all’esigenza di tutela non solo della parità di trattamento dei concorrenti, ai quali deve essere permesso di effettuare gli opportuni riscontri sulla regolarità formale degli atti prodotti e di avere così la garanzia che non siano successivamente intervenute indebite alterazioni, ma anche dell’interesse pubblico alla trasparenza ed all’imparzialità dell’azione amministrativa, le cui conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili ex post, una volta rotti i sigilli ed aperti i plichi, in mancanza di un riscontro immediato. Ne consegue che anche per l’offerta tecnica, così come per la documentazione amministrativa e per l’offerta economica, l’apertura della busta costituisce un passaggio essenziale e determinante dell’esito della procedura concorsuale, e quindi richiede di essere presidiata dalle medesime cautele, a tutela degli interessi privati e pubblici coinvolti dal procedimento, in modo che sia ufficializzata l’acquisizione dei documenti che la compongono. La garanzia di trasparenza richiesta in questa fase si considera assicurata quando la commissione, aperta la busta del singolo concorrente, abbia proceduto ad un esame della documentazione, leggendo il solo titolo degli atti rinvenuti e dandone atto nel verbale della seduta” (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. I, n. 2751/2012).

La recente innovazione normativa testimonia dunque l’attenzione del legislatore, oltre che dei giudici amministrativi, sul tema fondamentale della trasparenza delle operazioni di gara nelle procedure ad evidenza pubblica, anche quale fattore di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.


[1] Art. 84 del D. Lgs. n. 163/2006:1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal regolamento.

2. La commissione, nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto.

3. La commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall’organo competente.

4. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

5. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.

6. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi.

7. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall’articolo 51 codice di procedura civile.

8. I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 25, ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell’ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;

b) professori universitari di ruolo, nell’ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.

9. Gli elenchi di cui al comma 8 sono soggetti ad aggiornamento almeno biennale.

10. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

11. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

12. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione”.

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Questo articolo è stato scritto da...

Massimiliano Lombardo
Avv. Massimiliano Lombardo
Esperto e docente in materia di appalti pubblici
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.