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Esclusione dei concorrenti soggetti alla direzione di cittadini russi

La sentenza n. 6567 del 20 agosto 2026 della Quinta Sezione del Consiglio di Stato rappresenta l’epilogo giurisdizionale nazionale che recepisce i vincolanti principi sanciti a livello europeo in tema di misure sanzionatorie contro la Federazione Russa nei contratti pubblici. La pronuncia, emessa a seguito del celebre rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE (Causa C-313/24, Opera Laboratori Fiorentini), stabilisce che la mera presenza di cittadini russi all’interno del consiglio di amministrazione o in ruoli dirigenziali di un’impresa concorrente non è sufficiente, da sola, a decretarne l’esclusione automatica da una gara d’appalto. Il Consiglio di Stato ha chiarito la corretta interpretazione dell’art. 5-duodecies del Regolamento UE n. 833/2014 (introdotto per bloccare il flusso di fondi pubblici verso l’economia russa), delineando le seguenti regole operative per le stazioni appaltanti, pertanto non vi sono gli automatismi escludenti; la cittadinanza russa della maggioranza degli amministratori non fa scattare l’interdittiva in via automatica. Per disporre legittimamente l’esclusione, occorre dimostrare che l’operatore economico agisca concretamente “per conto o sotto la direzione” di cittadini e/o entità russi e/o russe. Occorre che sia effettuata una verifica patrimoniale dei beneficiari ultimi, infatti, poiché l’obiettivo delle sanzioni è impedire il dirottamento di capitali pubblici verso la Russia, l’indagine deve focalizzarsi sui soci e azionisti dell’impresa (i titolari dei diritti patrimoniali), i quali beneficiano effettivamente degli utili derivanti dall’appalto. L’onere della prova incombe alla P.A., la stazione appaltante infatti, deve condurre una verifica puntuale e caso per caso per dimostrare l’esistenza di un’influenza determinante o di un controllo effettivo esercitato dai soggetti sanzionati sulle decisioni della società.

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