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Omessa previsione della clausola premiale per la parità di genere

La mancata previsione della clausola premiale per la parità di genere (ex art. 108, comma 7, d.lgs. 36/2023) negli atti di gara non impone l’annullamento in autotutela dell’intera procedura se l’operatore economico aggiudicatario possiede già i requisiti o la certificazione richiesta. La pronuncia si inserisce nel quadro del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023), con specifico riferimento ai criteri di aggiudicazione e alle misure premiali collegate alle politiche di genere. L’autotutela non è obbligatoria: L’omissione della previsione premiale non costituisce un vizio tale da rendere doveroso l’annullamento in autotutela della gara qualora non si registri una concreta lesione o alterazione della par condicio e l’aggiudicatario risulti comunque in possesso della certificazione. Viene privilegiata la conservazione degli atti di gara quando l’assenza della clausola non pregiudica l’affidamento sostanziale né altera l’esito dell’aggiudicazione (Principio del Risultato). La mancanza della previsione del punteggio premiale nel bando non vizia radicalmente la procedura di affidamento qualora non si ripercuota concretamente sulla posizione dei partecipanti o sull’effettivo possesso dei requisiti di parità di genere da parte del vincitore. E’ sempre fondamentale il principio di proporzionalità e risultato, il Consiglio di Stato applica un orientamento volto a salvaguardare la stabilità degli affidamenti pubblici ed evitare analiticamente l’autotutela demolitoria quando l’obiettivo sostanziale della parità risulta comunque soddisfatto e non vi è alcuna lesione concreta della concorrenza.

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