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Requisiti di partecipazione negli appalti di servizi
Il parere del Consiglio dell’Autorità in questione, traccia i confini della proporzionalità nei requisiti di
capacità tecnica per le gare di riscossione entrate locali, alla luce del nuovo Codice dei Contratti Pubblici
(d.lgs. 36/2023). Esso stabilisce quali siano i Requisiti Legittimi (es. Esperienza pregressa): Viene
considerato pertinente e proporzionato richiedere l’avvenuta esecuzione, negli ultimi 10 anni, di
servizi di gestione ordinaria, accertamento e riscossione coattiva in almeno 3 Comuni con un numero
di abitanti pari o superiore a quello della Stazione Appaltante.
Tale richiesta garantisce un’adeguata competenza tecnica senza restringere eccessivamente il mercato.
Poi viene evidenziato quali siano i Requisiti Illegittimi (Imposta di soggiorno); al contrario appunto,
è ritenuta un’ingiustificata restrizione della concorrenza, la richiesta che almeno uno dei servizi
pregressi sia obbligatoriamente comprensivo dell’accertamento e riscossione coattiva dell’imposta di

soggiorno. In tal caso la Stazione Appaltante deve rimuovere tale clausola restrittiva sull’imposta di
soggiorno, in autotutela. Purtuttavia, vi è una alternativa proposta per inserire l’imposta di soggiorno
e quindi per garantire comunque un alto livello qualitativo del servizio: l’Amministrazione ha la
possibilità di inserire l’imposta di soggiorno nei criteri di valutazione dell’offerta tecnica (premialità)
anziché come requisito minimo di ammissione. In sintesi, la “qualità” va cercata premiando chi ha
esperienza specifica, non escludendo a priori chi è competente nelle riscossione, il quale potrebbe
esser qualitativamente premiato (nella premialità dell’offerta tecnica).

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