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La sentenza in questione asserisce che, ai sensi del principio del risultato (art. 1, d.lgs. n. 36/2023),
le clausole della lex specialis sulle migliorie devono garantire che i costi siano interamente a carico
dell’aggiudicatario, senza incrementare la base d’asta. Secondo Cons. Stato, Sez. V, n. 1187/2026,
prevale l’interesse pubblico al contenimento economico rispetto a migliorie che, pur nel limite
dell’importo, ne facciano lievitare il costo finale.
La ricostruzione giuridica fornita, è conforme al consolidato orientamento giurisprudenziale in
materia di appalti pubblici, applicabile anche alla luce del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs.
n. 36/2023). Nel caso di specie vi è stata una discrasia insanabile tra Offerta Tecnica ed Economica;
quando la documentazione tecnica propone un miglioramento a costo zero (ore aggiuntive) e l’offerta
economica valorizza economicamente tali ore, si determina un’incertezza assoluta sul reale contenuto
della prestazione e del prezzo. Non è possibile stabilire se l’offerta sia “prezzo più basso + ore in più”
o “stesso prezzo con meno ore”. Il soccorso istruttorio (art. 101, D.lgs. n. 36/2023) non è ammissibile
per sanare contraddizioni sostanziali tra offerta tecnica ed economica, poiché ciò equivarrebbe a
permettere all’operatore di modificare l’offerta dopo la scadenza dei termini, violando la par condicio.
E’ stato altresì rimarcato che, in virtù del principio c.d. di autoresponsabilità, l’operatore economico
partecipante, ha l’onere di sopportare tutte le conseguenze degli errori commessi nel presentare i
documenti e nel formulare l’offerta, prescindendo dalla ipotesi che il prezzo complessivo offerto sia
comunque inferiore rispetto alla base d’asta. E’ un onere gravante sul concorrente la c.d. coerenza
dei documenti che compongono l’offerta. L’indeterminabilità del contenuto dell’offerta porta alla sua
inammissibilità e alla legittima esclusione del concorrente. Il concorrente non può invocare la non
incidenza sulla base d’asta quale elemento per poter sanare le divergenze-contraddizioni fra le varie
componenti dell’offerta medesima. La stazione appaltante non può fare prevalere un documento
sull’altro, in quanto ciò costituirebbe una modifica arbitraria dell’offerta da parte della commissione di gara.

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