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( votes)di Olga Toscano
Premessa
La spinta propulsiva fornita dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal contestuale Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC) ha impresso un’accelerazione decisiva alla tutela delle pari opportunità e alla progressiva valorizzazione, all’interno delle procedure selettive, dei meccanismi volti a ridurre il divario di genere (gender pay gap) e a promuovere l’inclusione lavorativa delle donne.
Le tradizionali clausole sociali di carattere generalista hanno, dunque, ceduto il passo a strumenti di misurazione e certificazione oggettivi, capaci di sanzionare o premiare condotte organizzative concrete.
La certificazione della parità di genere, nata come tassello volontario di responsabilità sociale d’impresa, ha così assunto la qualifica di formidabile attrattore di premialità nelle gare d’appalto.
Il presente contributo si propone di esaminare, in modo organico, il complesso intreccio normativo che investe questo tema e le più recenti, talvolta contrastanti, interpretazioni dei giudici amministrativi.
- Il contesto normativo e il PNRR
Il nucleo originario dell’istituto risiede nella Legge 5 novembre 2021, n. 162 (nota come legge Gribaudo), che ha modificato e integrato il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), introducendo l’art. 46-bis.
Tale disposizione ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il sistema nazionale di certificazione della parità di genere con l’obiettivo di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario in tutte le aree maggiormente critiche: dalle opportunità di crescita in azienda alla parità salariale a parità di mansioni, fino alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità.
A livello di contrattualistica pubblica, la prima saldatura si è consumata con il Decreto Semplificazioni-bis (d.l. n. 77/2021), che ha imposto specifiche clausole di condizionalità e premialità per i contratti legati all’attuazione del PNRR, tuttavia, è con il recepimento nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36) che lo strumento trova la sua definitiva e strutturale stabilizzazione, emancipandosi dalla logica della temporaneità legata ai fondi europei.
Nell’impianto del d.lgs. n. 36/2023, la parità di genere riceve una tutela multilivello: l’art. 57, comma 1 (come modificato dall’art. 21, comma 1, lettera c), del “Decreto Correttivo” ex D.Lgs. n. 209/2024) inserisce il principio di parità di genere tra i criteri guida per la definizione delle clausole sociali, esigendo che i bandi prevedano misure atte a favorire le pari opportunità generazionali, di genere e l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità o svantaggiate.
L’art. 61 del Codice rimanda a schemi di riserva e condizioni speciali di esecuzione per promuovere l’occupazione femminile ma il vero fulcro della disciplina si trova nell’articolo 108, comma 7, del D. Lgs. 36/2023, che statuisce l’obbligatorietà dell’inserimento, nella lex specialis, di criteri di valutazione dell’offerta contrassegnati da punteggi premiali specifici per le imprese che attestino l’adozione di politiche interne per la parità mediante l’esibizione della certificazione ex art. 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
Al fine di promuovere la parità di genere, dunque, è previsto un punteggio premiale per le aziende in possesso di tale certificazione, rilasciata in conformità alla prassi UNI/PdR 125:2022.
La formulazione del cennato comma 7 dell’art. 108 merita particolare attenzione: il legislatore non ha, infatti, configurato una facoltà discrezionale in capo alla stazione appaltante, bensì un vero e proprio obbligo conformativo.
La giurisprudenza di merito ha chiarito che l’omessa previsione del punteggio premiale inficia la legittimità del bando di gara, obbligando l’amministrazione all’attivazione dei poteri di autotutela o esponendo la procedura all’annullamento giurisdizionale.
Ad ogni buon conto, mentre il Rapporto biennale sulla situazione del personale è un obbligo di legge per le aziende sopra i 50 dipendenti (la cui omissione causa l’esclusione dalla gara), la Certificazione UNI/PdR 125:2022 rimane uno strumento volontario, configurato dal legislatore come un elemento strategico e premiale per ottenere un vantaggio competitivo.
BOX: Mentre il Rapporto biennale sulla situazione del personale è un obbligo di legge per le aziende sopra i 50 dipendenti (la cui omissione causa l’esclusione dalla gara), la Certificazione UNI/PdR 125:2022 rimane uno strumento volontario, configurato dal legislatore come un elemento strategico e premiale per ottenere un vantaggio competitivo.
2. Le linee guida UNI/PdR 125:2022 come parametro tecnico di legittimità aziendale
Sotto il profilo strettamente tecnico-operativo, la normazione primaria necessitava di un parametro di riferimento oggettivo, idoneo a sottrarre la valutazione delle politiche paritarie all’arbitrio delle singole aziende o alla discrezionalità delle commissioni giudicatrici.
Tale parametro è stato individuato nelle Linee Guida sul sistema di gestione per la parità di genere, emanate dall’UNI il 16 marzo 2022 come Prassi di Riferimento UNI/PdR 125:2022.
La prassi recepisce un approccio strutturale, articolando la valutazione dell’organizzazione aziendale su sei macro-aree strategiche (i cd. “KPI – Key Performance Indicators”): ai fini del conseguimento della certificazione, rilasciata da organismi di certificazione accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, è richiesto il raggiungimento di un punteggio minimo complessivo pari al 60% rispetto al totale dei KPI applicabili.
L’elemento qualificante della UNI/PdR 125:2022 risiede nella sua adattabilità proporzionale: la prassi distingue le imprese in quattro cluster dimensionali (dalle micro-imprese con meno di 10 dipendenti fino alle grandi realtà oltre i 250 occupati), modulando la severità e la tipologia dei KPI richiesti, così da evitare che l’adempimento si trasformi in una barriera d’accesso per le piccole e medie imprese.
- La natura del requisito e la perentorietà del possesso temporale
Uno dei nodi giurisprudenziali più complessi emersi all’indomani dell’entrata in vigore del sistema ha riguardato l’esatta qualificazione della certificazione e il tempus richiesto per il suo possesso.
Sotto il primo profilo, il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa (TRGA) per il Trentino Alto-Adige, Sezione di Bolzano (sentenza n. 54 del 21 marzo 2025), ha affrontato formalmente la collocazione dell’istituto nell’architettura delle gare pubbliche; i giudici hanno chiarito che la certificazione della parità di genere costituisce un requisito di ordine generale e di natura prettamente soggettiva/organizzativa.
Di conseguenza, essa non descrive una caratteristica intrinseca dell’offerta tecnica o del prodotto fornito, ma qualifica l’operatore in quanto tale, attestandone l’orientamento etico-gestionale.
Da tale premessa discende la ferrea regolamentazione temporale per l’attribuzione del punteggio premiale.
BOX: Il consolidato orientamento dei TAR e del Consiglio di Stato esclude la possibilità di un conseguimento tardivo o sanabile tramite soccorso istruttorio: la certificazione della parità di genere deve essere necessariamente posseduta al momento della scadenza del termine perentorio di presentazione delle offerte.
L’estensione del soccorso istruttorio (oggi disciplinato dall’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023) è rigorosamente circoscritta alla produzione documentale di un titolo già perfetto e in corso di validità alla data di sottomissione dell’offerta.
L’operatore che alleghi un certificato rilasciato in data successiva, o che ne completi l’iter istruttorio dinanzi all’organismo accreditato a gara in corso, non può aspirare all’assegnazione della premialità, pena la violazione insanabile dei principi di par condicio competitorum e di certezza delle situazioni giuridiche procedimentali.
- La vexata quaestio dell’avvalimento premiale: profili organizzativi e divieto di puro prestito cartolare
La questione più dibattuta nei tribunali amministrativi ha riguardato la possibilità, per un concorrente privo di certificazione, di ricorrere all’avvalimento premiale per acquisire il relativo punteggio tecnico.
L’estensione dell’istituto dell’avvalimento (art. 104 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.) ai requisiti di natura premiale ha, infatti, generato un vivace dibattito dottrinale e un contrasto interpretativo in sede giurisprudenziale, culminato in significativi pronunciamenti nel corso dell’ultimo biennio.
La questione centrale risiede nell’ammissibilità dell’avvalimento c.d. “premiale” avente ad oggetto proprio la certificazione della parità di genere: può un operatore privo del titolo “prendere in prestito” la certificazione altrui al solo fine di incrementare il proprio punteggio tecnico?
Un primo orientamento, di natura restrittiva, argomentava l’intrasmissibilità assoluta del requisito, attesa la sua natura strettamente soggettiva, intimamente legata alla struttura societaria, alla forza lavoro e alle dinamiche relazionali interne dell’impresa ausiliaria. Secondo questa prospettiva, la parità di genere non è un’attrezzatura o una risorsa finanziaria scorporabile, bensì una qualità intrinseca e intrasferibile dell’organizzazione.
Tuttavia, la giurisprudenza di vertice ha impresso una netta svolta evolutiva.
Il Consiglio di Stato, Sez. V (sentenza 26 agosto 2025, n. 7105), confermando l’orientamento espresso anche dalla Sezione VI (sentenza 18 giugno 2025, n. 5345) e dalla pronuncia dell’11 aprile 2025, n. 3117, ha sdoganato l’avvalimento premiale per la certificazione della parità di genere, chiarendo che tale certificazione è assimilabile a un requisito di qualità.
Il Supremo Consesso ha, infatti, sancito l’ammissibilità astratta dell’avvalimento premiale della certificazione della parità di genere, a condizione che l’operazione non si traduca in un mero e vuoto prestito cartolare.
I giudici di Palazzo Spada hanno rilevato che l’art. 104 del nuovo Codice dei contratti pubblici non pone divieti espressi all’avvalimento premiale, teso al mero miglioramento dell’offerta; affinché il negozio di avvalimento sia legittimo e non incorra nella sanzione della nullità per indeterminatezza o illiceità dell’oggetto, è indispensabile che il contratto di avvalimento descriva in modo analitico e dettagliato il trasferimento effettivo dell’intero assetto organizzativo, dei processi, delle risorse, del personale e degli strumenti gestionali che hanno permesso all’impresa ausiliaria di conseguire la certificazione UNI/PdR 125:2022.
Il fulcro del ragionamento giurisprudenziale risiede nell’effettivo coinvolgimento dell’ausiliaria nell’esecuzione dell’appalto.
Se la parità di genere si sostanzia in una specifica modalità di gestione della forza lavoro e della cultura d’impresa, l’ausiliaria deve mettere a disposizione dell’ausiliata i propri dirigenti, i propri modelli di governance o i propri formatori, integrando parzialmente l’organizzazione del concorrente per la durata del contratto d’appalto. In assenza di tale rigorosa specificazione dell’oggetto, il contratto di avvalimento deve essere dichiarato nullo, con conseguente decadenza del punteggio premiale illegittimamente attribuito.
- L’analisi dei titoli: profili di verifica e validità delle certificazioni estere
Si è analizzato come, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), la promozione dell’equità aziendale sia passata da mera dichiarazione d’intenti a criterio premiale obbligatorio in sede di valutazione delle offerte.
Abbiamo detto che l’articolo 108, comma 7 del Codice impone alle stazioni appaltanti di prevedere nei bandi di gara un punteggio maggiorato per gli operatori economici che attestano il possesso dei requisiti di cui all’articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità (D. Lgs. 198/2006): tale impianto normativo esclude categoricamente il ricorso a formule semplificate come l’autocertificazione, richiedendo una formale certificazione di conformità che attesti l’adozione di politiche inclusive e la riduzione del gender gap.
La ratio della norma risiede nella volontà di valorizzare solo i comportamenti d’impresa strutturati, verificati da terzi e misurabili tramite specifici indicatori chiave di prestazione (KPI).
La centralità della materia ha generato un intenso contenzioso giurisprudenziale, focalizzato sulla legittimità dei titoli abilitativi e sulle modalità di comprova del requisito; se da un lato il legislatore punta a incentivare l’inclusione, dall’altro le stazioni appaltanti si trovano a dover tracciare un confine netto tra il legittimo favor per la parità di genere e il rispetto rigoroso dei principi di concorrenza, parità di trattamento e tassatività dei criteri di gara.
In questo scenario, la verifica documentale della certificazione rappresenta la fase più delicata per il Responsabile Unico del Progetto (RUP), chiamato a vagliare la validità formale e sostanziale di attestati rilasciati non solo a livello nazionale, ma anche da organismi operanti in altri contesti europei ed extra-UE.
La verifica del possesso della certificazione della parità di genere deve, infatti, seguire un iter rigoroso e standardizzato da parte della stazione appaltante.
La regola generale prevede che l’attestazione debba essere rilasciata in conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022 da parte di organismi di certificazione formalmente accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008: lo strumento principale a disposizione delle Stazioni Appaltanti per questa attività di controllo è la Banca Dati delle organizzazioni certificate di Accredia, la quale raccoglie in tempo reale i dati dei certificati emessi e i relativi KPI aziendali.
Il controllo del RUP non può arrestarsi alla mera esibizione del “bollino rosa”, ma deve accertare la permanenza della validità del titolo al momento della presentazione dell’offerta. La certificazione ha infatti validità triennale ma è soggetta a sorveglianza annuale; l’eventuale decadenza o sospensione dell’accreditamento dell’organismo di certificazione o il mancato superamento degli audit periodici comporta l’impossibilità di assegnare il punteggio premiale.
Nei casi in cui la documentazione provenga da un operatore stabilito in un altro Stato membro dell’Unione Europea, opera il principio del mutuo riconoscimento sancito dagli accordi EA MLA (European Co-operation for Accreditation Multilateral Agreement): ciò significa che un certificato emesso da un ente accreditato dall’organismo nazionale di un altro Paese UE è teoricamente valido, a patto che l’accreditamento copra specificamente lo schema di gestione della parità di genere e i requisiti equivalenti a quelli della prassi italiana.
Sul tema dell’idoneità dei soggetti che rilasciano l’attestazione la giurisprudenza ha, dunque, imposto paletti molto rigidi per evitare pratiche elusive.
Con la sentenza n. 1207 del 21 gennaio 2026, il TAR Lazio (Roma) ha stabilito che la certificazione della parità di genere dà diritto al punteggio premiale solo se rilasciata da un organismo espressamente accreditato da Accredia per lo specifico schema UNI/PdR 125:2022. Non è pertanto ritenuto sufficiente un accreditamento internazionale generico, né il rilascio da parte di enti stranieri privi di abilitazione tecnica specifica per il mercato europeo, anche se firmatari di accordi di mutuo riconoscimento. La locuzione “settore specifico” va intesa come il campo di competenza tecnica dell’ente certificatore.
Il quadro applicativo si è ulteriormente delineato nel corso del 2026 grazie ad altri interventi istituzionali e giurisprudenziali: il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1390 del 20 febbraio 2026, ha confermato la necessità di valutare correttamente l’impatto economico derivante dalle tutele e dalle premialità legate alla parità di genere in sede di verifica di anomalia delle offerte, assicurando che i costi della manodopera rispettino la sostenibilità aziendale.
Sotto il profilo amministrativo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha chiarito che l’obbligo di verificare il rispetto delle pari opportunità si ferma alla fase di gara e all’operatore economico aggiudicatario. La verifica non si estende ai subappaltatori intervenuti nella fase esecutiva successiva all’aggiudicazione.
Recenti chiarimenti e sentenze hanno confermato che i criteri di attribuzione del punteggio in caso di RTI dipendono strettamente dalla formulazione della lex specialis di gara. Se il disciplinare richiede genericamente il possesso della certificazione, nei consorzi stabili si applica il principio del cumulo alla rinfusa, valorizzando l’organizzazione comune.
Qualora l’operatore economico partecipi in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), la giurisprudenza amministrativa prevalente (tra cui il Tar Lazio, Sez. III, n. 1198/2026) ha chiarito che, ai fini dell’attribuzione del punteggio, la lex specialis può legittimamente richiedere il possesso della certificazione in capo a tutte le imprese componenti il raggruppamento, escludendo meccanismi di estensione automatica della premialità dalla mandataria alle mandanti.
BOX: Il controllo del RUP non può arrestarsi alla mera esibizione del “bollino rosa”, ma deve accertare la permanenza della validità del titolo al momento della presentazione dell’offerta. La certificazione ha infatti validità triennale ma è soggetta a sorveglianza annuale; l’eventuale decadenza o sospensione dell’accreditamento dell’organismo di certificazione o il mancato superamento degli audit periodici comporta l’impossibilità di assegnare il punteggio premiale.
- La validità delle certificazioni rilasciate da enti esteri non specificamente accreditati: il caso degli enti cechi
La reale problematica emerge quando l’operatore economico presenta una certificazione rilasciata da un organismo di certificazione con sede in un Paese dell’Unione Europea – come la Repubblica Ceca – il quale, pur essendo inserito nel circuito internazionale degli accordi di mutuo riconoscimento (IAF/EA), non possiede uno specifico accreditamento per lo schema della parità di genere conforme alla UNI/PdR 125:2022.
La giurisprudenza sul punto è netta: la circostanza che un ente certificatore straniero sia genericamente accreditato dall’organismo nazionale del proprio Paese (es. il ČIA – Český institut pro akreditaci nella Repubblica Ceca) per i comuni sistemi di gestione (come ISO 9001 o ISO 14001) non sana il difetto di accreditamento specifico per la parità di genere.
Come evidenziato dai recenti orientamenti dei Tribunali Amministrativi Regionali all’inizio del 2026, l’equivalenza dei certificati europei non opera in modo astratto o automatico.
Affinché una certificazione emessa da un ente ceco (o di altro Paese UE) sia considerata valida dalla stazione appaltante italiana ai fini della premialità ex art. 108 del Codice, è necessario che l’organismo sia stato esplicitamente abilitato a verificare gli standard e i parametri quantitativi previsti dal sistema normativo italiano delle pari opportunità.
Se l’ente estero applica criteri differenti o non è vigilato per quello specifico schema di genere, l’attestato rilasciato si colloca al di fuori del perimetro tracciato dall’art. 46-bis del D.Lgs. 198/2006.
Quale ovvio corollario, la stazione appaltante ha l’obbligo di negare il punteggio premiale all’operatore, poiché l’ammissione di certificati privi di un accreditamento mirato violerebbe la parità di trattamento a danno dei concorrenti che hanno sostenuto l’iter di verifica certificativa sotto la stretta vigilanza di Accredia o di enti esteri equivalenti e specificamente autorizzati.
BOX: La regola generale prevede che l’attestazione debba essere rilasciata in conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022 da parte di organismi di certificazione formalmente accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008: lo strumento principale a disposizione delle stazioni appaltanti per questa attività di controllo è la Banca Dati delle organizzazioni certificate di Accredia, la quale raccoglie in tempo reale i dati dei certificati emessi e i relativi KPI aziendali.
- I confini applicativi del soccorso istruttorio tra requisiti di partecipazione e punteggi premiali
L’applicazione del soccorso istruttorio, disciplinato dall’articolo 101 del D.Lgs. 36/2023, costituisce uno dei nodi ermeneutici più complessi quando si interseca con la disciplina della parità di genere.
L’evoluzione giurisprudenziale culminata all’inizio del 2026 (tra cui la fondamentale pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 202/2026) ha delineato un confine netto basato sulla natura temporale e formale del documento omesso: se l’operatore economico è un’azienda con oltre 50 dipendenti, la redazione e l’invio del rapporto periodico sulla situazione del personale costituisce un vero e ferreo requisito di partecipazione.
In tal caso, la giurisprudenza amministrativa ammette il ricorso al soccorso istruttorio c.d. “sanante” solo ad una precisa e inderogabile condizione: il rapporto deve preesistere alla gara ed essere stato validamente trasmesso al Ministero del Lavoro in un momento antecedente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
La mancata allegazione materiale nel portale di gara è dunque sanabile poiché considerata un’omissione meramente formale, mentre non è in alcun modo ammessa la produzione tardiva di un documento generato ex post, principio che violerebbe insanabilmente la parità di trattamento e l’autoresponsabilità del concorrente.
Il quadro normativo muta radicalmente quando l’attestazione della parità di genere non opera come requisito di ammissione, bensì come elemento dell’offerta tecnica volto all’ottenimento di un punteggio premiale.
In questa specifica ipotesi, operano i rigidi limiti del soccorso istruttorio in senso stretto (art. 101, comma 3 del Codice). La stazione appaltante può attivare la procedura istruttoria esclusivamente per sollecitare chiarimenti o per rettificare errori materiali puramente formali contenuti nella documentazione tecnica, a patto che l’offerta non venga modificata nella sua sostanza.
Non è, invece, ammissibile il soccorso istruttorio qualora l’operatore si sia limitato a menzionare verbalmente il possesso della certificazione nella relazione tecnica (es. inserendo il numero di protocollo UNI/PdR 125:2022) senza aver allegato la formale attestazione entro i termini di gara; la giurisprudenza ha confermato che l’integrazione documentale tardiva di un titolo premiale non prodotto integra una violazione del divieto di alterazione dell’offerta tecnica, poiché consentirebbe al concorrente di integrare un elemento costitutivo della propria offerta a gara scaduta.
La frontiera più complessa del soccorso istruttorio si colloca all’intersezione tra le carenze documentali e i vizi sostanziali delle certificazioni rilasciate da organismi stabiliti in altri Stati membri, come la Repubblica Ceca.
Nel corso del 2026, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il RUP ha l’obbligo di attivare il soccorso istruttorio specificativo o chiarificatore (ex art. 101, comma 3 del D.Lgs. 36/2023) qualora l’operatore economico abbia allegato un certificato estero la cui equivalenza o il cui perimetro di accreditamento presentino margini di ambiguità formale o dubbi di traduzione.
In questa ipotesi, la stazione appaltante deve assegnare un termine al concorrente per produrre documenti integrativi, quali le tabelle di corrispondenza dei KPI, le note di audit o le attestazioni dell’organismo nazionale di accreditamento straniero (es. ČIA), volte a dimostrare l’effettivo recepimento degli standard minimi della UNI/PdR 125:2022 alla data di presentazione dell’offerta.
Tuttavia, tale strumento procedimentale incontra un limite insuperabile nella natura sostanziale del vizio: qualora il soccorso istruttorio sveli che l’ente certificatore estero era strutturalmente privo dell’accreditamento specifico per lo schema di genere al momento della scadenza del bando, la carenza non è in alcun modo sanabile ex post. Consentire all’operatore di regolarizzare la propria posizione ottenendo una nuova attestazione o una formale estensione dell’accreditamento a gara in corso si tradurrebbe in una violazione macroscopica del principio di parità di trattamento e del divieto di alterazione dell’offerta.
Il soccorso istruttorio può, quindi, validamente operare solo come mezzo per esplicitare e chiarire la conformità di un requisito già perfetto e posseduto, ma non può mai essere utilizzato per sanare la radicale inidoneità giuridica o l’inefficacia oggettiva del titolo premiale esibito.
BOX: Il soccorso istruttorio può, quindi, validamente operare solo come mezzo per esplicitare e chiarire la conformità di un requisito già perfetto e posseduto, ma non può mai essere utilizzato per sanare la radicale inidoneità giuridica o l’inefficacia oggettiva del titolo premiale esibito.
- Conclusioni
Dalle argomentazioni sovra esposte è possibile affermare come la parità di genere si consolidi nel sistema dei contratti pubblici come un parametro valutativo strutturale, il cui scrutinio richiede alle stazioni appaltanti un elevato livello di rigore e specializzazione tecnica.
Il quadro giurisprudenziale delineatosi rimarca come la premialità non possa mai prescindere dalla certezza giuridica del titolo esibito, escludendo automatismi estensivi per i raggruppamenti o equiparazioni astratte per i certificati emessi da enti comunitari privi di accreditamento specifico.
Spetta al RUP farsi garante di questo equilibrio, azionando il soccorso istruttorio con finalità meramente chiarificatrice e respingendo con fermezza qualsiasi tentativo di sanatoria tardiva di requisiti inesistenti al momento della scadenza del bando.
Solo blindando la lex specialis con clausole chiare e conducendo verifiche documentali stringenti, il mercato degli appalti può trasformarsi in un reale volano di coesione sociale, garantendo al contempo la trasparenza della procedura, l’imparzialità del giudizio e la piena tutela della concorrenza.
