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( votes)Salario minimo negli appalti – Illegittimità L.R. Toscana n.30/2025
La disciplina dei criteri di aggiudicazione, inclusi quelli premiali, rientra nella competenza esclusiva statale (“tutela della concorrenza”), mirando a garantire la massima apertura del mercato (sentenze nn. 44/2023, 4/2022, 137/2018). Criteri regionali (es. paga minima 9€/ora) che alterano il mercato o creano barriere territoriali sono illegittimi, in quanto spetta allo Stato bilanciare la concorrenza con obiettivi sociali (sentenze nn. 80/2025, 174/2024, 23/2022). La normativa sui criteri di gara mira alla concorrenza “per il mercato”. L’imposizione regionale di paghe minime orarie (9€) nei contratti pubblici costituisce una restrizione territoriale del mercato. Vi è e vi deve essere una Uniformità Nazionale: La contrattualistica pubblica richiede uniformità per evitare barriere regionali, come confermato dalle sentenze della Corte Costituzionale nn. 80/2025, 174/2024 e 23/2022. Vi è e vi deve essere un equilibrio degli Interessi: Lo Stato, non le Regioni, deve bilanciare la concorrenza con la tutela dei lavoratori e le politiche sociali (sentenze nn. 80/2025 e 4/2022). Le citazioni riportate provengono dalla recente giurisprudenza della Corte costituzionale, in particolare dalla sentenza n. 60 del 30 aprile 2026 (depositata il 2 maggio 2026), con la quale la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Toscana n. 30/2025. In sintesi, la Corte Costituzionale ribadisce che le Regioni non possono introdurre criteri premiali propri negli appalti pubblici (specialmente legati a salari minimi o manodopera locale) che si discostino da quelli statali, poiché la disciplina dei contratti pubblici deve essere uniforme su tutto il territorio nazionale.
