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( votes)Omessa previsione del criterio premiale sulla certificazione sulla parità di genere
Con la sentenza n.561 del 04/03/2026, il TAR SICILIA, Palermo (Sez II) ha respinto il ricorso contro l’omessa previsione di un criterio premiante per la parità di genere. Il giudice ha ritenuto irrilevante l’omissione poiché, essendo la certificazione posseduta anche dall’aggiudicataria, il punteggio non avrebbe modificato la graduatoria. Nel caso di specie i Giudici hanno ravvisato un difetto di interesse (nessuna utilità): La ricorrente non avrebbe ottenuto un vantaggio concreto dalla riedizione della gara (il cosiddetto “bene della vita”), poiché l’inserimento del criterio non avrebbe sovvertito l’esito finale della competizione. Hanno altresì rilevato una neutralità della omissione: se tutti i concorrenti, inclusa l’aggiudicataria, possiedono la certificazione, l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo tabellare (come previsto dal DL 51/2023) avrebbe determinato un incremento di punteggio paritario per tutti, mantenendo invariata la graduatoria. Parità di genere e bandi: Pur essendo la certificazione un elemento strategico e premiale previsto dal Codice Appalti, la sua mancata valorizzazione specifica non sempre invalida la procedura se non ha alterato la parità di trattamento o l’aggiudicazione finale. La sentenza sottolinea la necessità che il ricorrente dimostri non solo l’illegittimità, ma anche il concreto vantaggio che avrebbe derivato dall’accoglimento della domanda. Il principio del risultato (art. 1 d. lsg. N.36/2023 e quello di conservazione degli atti giuridici art. 108 comma 7) rendono infondata la doglianza, privilegiando l’affidamento del contratto e il miglior rapporto qualità-prezzo rispetto a formalismi eccessivi, purché nel rispetto di legalità e concorrenza.
