Sending
Questo articolo è valutato
0 (0 votes)

Gli oneri di sicurezza aziendali sono rimessi alla esclusiva sfera di valutazione del singolo partecipante alla gara

La sentenza del TAR Sicilia, Catania, SEZ V, 04/05/2026 n.1341 ribadisce che gli oneri di sicurezza aziendali (che sono oneri interni, diversi da quelli da interferenza) sono quantificati liberamente dall’operatore economico in base alla propria organizzazione produttiva. Di conseguenza, non sono automaticamente incongrui se inferiori alle tabelle ministeriali o alle altre offerte, purché giustificabili. Gli oneri aziendali infatti, variano da operatore a operatore e dipendono dalla specifica struttura dell’impresa. Ecco la Differenza da Costi “Interferenza”: A differenza dei costi per la sicurezza da interferenza (non ribassabili), quelli aziendali non possono essere predeterminati rigidamente dalla stazione appaltante. La differenza principale risiede nell’origine del rischio: gli oneri di sicurezza aziendali (o interni) sono costi intrinseci dell’impresa per la gestione dei propri rischi specifici (formazione, DPI, DVR), mentre i costi di interferenza (o da DUVRI/PSC) sono spese per rischi derivanti dall’incontro tra più imprese o tra appaltatore e stazione appaltante. Per quanto riguarda la Verifica di Anomalia: Sebbene la stazione appaltante debba verificare la congruità dell’offerta (inclusi i costi sicurezza), un importo inferiore alla media non ne comporta l’esclusione automatica, se il concorrente dimostra attraverso giustificazioni dettagliate (es. organizzazione efficiente) la sostenibilità dei costi. Il TAR ha quindi respinto il ricorso, ritenendo legittima l’aggiudicazione dato che la controinteressata ha dimostrato, tramite note tecniche, come la propria organizzazione interna consentisse l’abbattimento dei costi della manodopera.

Sending
Questo articolo è valutato
0 (0 votes)

Questo articolo è stato scritto da...