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Premessa

Il raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) è definito dall’Allegato I.1, art. 1, lett. m), al d.lgs. 36/2023 (Codice) come «un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito o costituendo, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico mediante presentazione di una unica offerta». L’art. 65, comma 2, lett. e), del Codice lo inserisce fra gli «operatori economici» ammessi a partecipare alle procedure di affidamento, richiedendo che, prima della presentazione dell’offerta, i soggetti raggruppati (o costituendi) abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario.

La norma base della materia è l’art. 68 del Codice, che disciplina in modo unitario raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, ponendosi in rapporto di parziale discontinuità con il previgente art. 48 del d.lgs. 50/2016. Ad essa si affianca l’art. 97, che regola le cause di esclusione dei partecipanti a raggruppamenti e la relativa modificabilità soggettiva, nonché l’art. 30 dell’Allegato II.12, che per gli appalti di lavori pone il principio di corrispondenza fra quote di qualificazione e quote di esecuzione.

Sul piano pratico, nell’esame della documentazione amministrativa di una procedura di gara, il RUP si trova spesso a dover valutare, principalmente ai fini dell’ammissione o dell’esclusione o, talvolta, in fase di gara o in esecuzione, la posizione di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) presente fra i concorrenti. Si tratta di una valutazione che richiede la conoscenza delle innovazioni introdotte dal d.lgs. 36/2023 rispetto al previgente Codice, nonché degli orientamenti giurisprudenziali – maggioritari e minoritari – che ne guidano l’applicazione concreta.

La presente guida accompagna la stazione appaltante in questo compito con un taglio operativo: ogni paragrafo indica le verifiche concrete da compiere sulla documentazione presentata dal raggruppamento – dalla costituzione e dal mandato collettivo speciale, al possesso dei requisiti di partecipazione, fino alla modificabilità soggettiva della compagine in corso di procedura – corredate dai riferimenti normativi e giurisprudenziali a supporto di ciascuna verifica.

1. Responsabilità solidale e superamento dei modelli verticale/orizzontale/misto

Il previgente art. 48 del d.lgs. 50/2016 distingueva i raggruppamenti in verticali, orizzontali e misti, con regimi di responsabilità differenziati. Il d.lgs. 36/2023 ha superato tale distinzione, in attuazione della sentenza della Corte di giustizia UE, sez. IV, 28 aprile 2022, causa C-642/20 (Caruter), che ha dichiarato incompatibile con l’art. 63 della direttiva 2014/24/UE la regola per cui la mandataria dovesse possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni «in misura maggioritaria» (art. 83, comma 8, d.lgs. 50/2016). Il Codice ha quindi abbandonato la tripartizione fra raggruppamenti verticali, orizzontali e misti, sostituendola con un regime unitario fondato sulla responsabilità solidale e sul possesso complessivo dei requisiti.

Box: «L’articolo 63 della direttiva 2014/24/UE […] osta ad una normativa nazionale secondo la quale l’impresa mandataria di un raggruppamento di operatori economici […] deve possedere i requisiti previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni di tale appalto in misura maggioritaria.»

CGUE, sez. IV, 28 aprile 2022, C-642/20, Caruter Srl c. S.R.R. Messina Provincia S.c.p.A.

Ai fini operativi, il RUP deve applicare un’unica regola, indipendentemente dal modello organizzativo interno adottato dal raggruppamento: l’offerta degli operatori raggruppati o consorziati determina sempre la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, dei subappaltatori e dei fornitori (art. 68, comma 9, d.lgs. 36/2023).

  • In caso di inadempimento di un componente, la stazione appaltante può pretendere l’intera prestazione da uno qualsiasi degli altri operatori del raggruppamento (art. 2055 c.c.);
  • non è più necessario, né utile ai fini della responsabilità verso l’amministrazione, qualificare il raggruppamento come verticale, orizzontale o misto;
  • resta comunque opportuno individuare, nella documentazione di gara e nell’offerta, le quote di partecipazione, di esecuzione e di qualificazione di ciascun operatore, per la corretta verifica dei requisiti (cfr. § 3).  
    Cons. Stato, sez. VII, 31 maggio 2022, n. 4425.

2. La costituzione del raggruppamento: il mandato collettivo speciale

Prima della presentazione dell’offerta, gli operatori mandanti conferiscono, con un unico atto, un mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa mandataria, risultante da scrittura privata autenticata da un notaio, con procura conferita al legale rappresentante della mandataria. In sede di esame della documentazione amministrativa, il RUP deve verificare quanto segue:

  • la mandataria esercita la rappresentanza esclusiva, anche processuale, per tutte le operazioni dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo, fino all’estinzione di ogni rapporto, restando comunque ferma la possibilità per la stazione appaltante di far valere direttamente le responsabilità dei singoli mandanti;
  • il mandato è gratuito e, nei confronti della stazione appaltante, irrevocabile: un’eventuale revoca, anche per giusta causa, non produce alcun effetto verso l’amministrazione, salvo che sia finalizzata a consentire il pagamento diretto delle altre imprese in caso di inadempimento della mandataria;
  • il mandato non fa sorgere un nuovo soggetto giuridico: ciascun operatore conserva la propria autonomia gestionale, fiscale e previdenziale (art. 68, commi 5-8, del Codice).

2.1 I divieti

Nell’esame della documentazione amministrativa, il RUP deve verificare l’assenza delle seguenti situazioni, vietate dall’art. 68 del Codice:

  • partecipazione in forma di associazione (artt. 2549-2554 c.c.), sia in fase di gara sia dopo l’aggiudicazione (art. 68, comma 15);
  • adesione a più di un raggruppamento o consorzio ordinario nella medesima gara;
  • partecipazione individuale di un operatore che partecipi già in un raggruppamento.

Attenzione: la violazione del divieto di partecipazione plurima (art. 68, comma 14) non comporta l’esclusione automatica. Il RUP deve accertare la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti riconducibili a un unico centro decisionale (art. 95, comma 1, lett. d), consentendo comunque all’operatore economico di fornire prova contraria circa l’assenza di incidenza sulla gara e sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

2.2 La sottoscrizione dell’offerta nel raggruppamento costituendo

Quando il raggruppamento non è ancora costituito al momento della presentazione dell’offerta, il RUP deve verificare che:

  • l’offerta sia sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento;
  • l’offerta contenga l’impegno a conferire mandato collettivo in caso di aggiudicazione (art. 68, comma 1).

La mancata sottoscrizione dell’offerta da parte di tutti i componenti costituisce carenza strutturale ed essenziale, non sanabile tramite soccorso istruttorio, poiché incide sulla stessa formazione della volontà negoziale.

Diversamente, la mancanza di un separato documento di «impegno a costituirsi» è carenza meramente formale e sanabile, quando la volontà di vincolarsi emerga in modo inequivocabile da altri atti (ad es. la domanda di partecipazione congiuntamente sottoscritta che designa la capofila), in applicazione dei principi del risultato (art. 1) e della fiducia (art. 2).

Cons. Stato, sez. V, 18 dicembre 2024, n. 10189.

3. Il possesso complessivo dei requisiti: le quote da verificare

Per i requisiti di ordine generale, tutti i partecipanti al raggruppamento e al consorzio ordinario devono possederli individualmente (art. 68, comma 13, che rinvia agli artt. 94 e 95). Per i requisiti speciali di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il raggruppamento è ammesso se i partecipanti li possiedono complessivamente (art. 68, comma 11), fermo restando che l’esecutore deve possedere i requisiti per la prestazione che si è impegnato a realizzare (art. 68, comma 2).

In sede di verifica, il RUP deve tenere distinte tre nozioni, che possono non coincidere per il medesimo operatore:

  • quota dei requisiti di qualificazione: le caratteristiche soggettive (economico-finanziarie e tecnico-professionali) dell’operatore;
  • quota di esecuzione: la parte di lavoro, servizio o fornitura effettivamente eseguita da ciascun componente;
  • quota di partecipazione: la percentuale di «presenza» nell’aggregazione, definita nel contratto costitutivo, che misura la responsabilità interna e la partecipazione agli utili.

Cfr. Cons. Stato, sez. VII, 31 maggio 2022, n. 4425.

Tre regole pratiche, valide per ogni tipologia di appalto, guidano la verifica:

  • la sommatoria dei requisiti posseduti dagli operatori raggruppati deve essere pari o superiore ai requisiti richiesti dalla documentazione di gara;
  • ogni operatore deve possedere una quota di requisiti pari o superiore alla propria quota di esecuzione;
  • ogni operatore deve possedere una quota di requisiti pari o superiore alla propria quota di partecipazione, potendo il requisito essere posseduto in eccesso, ma mai in difetto, rispetto alla quota dichiarata in offerta.

Cons. Stato, sez. III, 21 gennaio 2019, n. 491; art. 30, comma 2, Allegato II.12.

Attenzione: le quote di partecipazione indicate in offerta non sono modificabili ex post per sanare carenze di qualificazione (pena la violazione della par condicio); le quote di esecuzione, invece, sono modificabili in corso di esecuzione, previa autorizzazione della stazione appaltante che verifichi la compatibilità con i requisiti posseduti dalle imprese interessate.

4. Appalti di lavori: il principio di corrispondenza

Per gli appalti di lavori e opere pubbliche opera un regime più stringente rispetto a servizi e forniture. Il RUP deve verificare che:

  • i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, dimostrati dall’attestazione SOA, siano soddisfatti dalla sommatoria dei requisiti posseduti dalle imprese del raggruppamento;
  • ciascuna impresa esecutrice possieda un’attestazione SOA adeguata, per categoria e valore, per le lavorazioni che si è impegnata a eseguire ai sensi dell’art. 68, comma 2;
  • vi sia corrispondenza tra le quote di qualificazione e le quote di esecuzione indicate in offerta, secondo il principio fissato dall’art. 30, comma 2, dell’Allegato II.12: le quote di partecipazione sono liberamente stabilite entro i limiti dei requisiti posseduti da ciascun associato, e i lavori devono essere eseguiti secondo le quote indicate in offerta.

In corso di esecuzione, le quote di esecuzione possono essere modificate solo previa autorizzazione della stazione appaltante, che verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. Il principio di corrispondenza, per come codificato dall’art. 30 dell’Allegato II.12, è circoscritto ai soli lavori e opere pubbliche e non si estende, in via generale, a servizi e forniture.

Cons. Stato, sez. V, 5 gennaio 2026, n. 57; Cons. Stato, sez. V, 5 dicembre 2025, n. 9599.

5. Appalti di servizi e forniture: clausole di gara

Per servizi e forniture, non vi è un principio di necessaria corrispondenza fra requisiti di qualificazione e quote di esecuzione, neppure quale regola generale suppletiva: la regola di default è il possesso complessivo del requisito da parte del raggruppamento nel suo insieme.

BOX: «[…] l’art. 68, comma 11, d.lgs. n. 36 del 2023 non ha affatto introdotto, con riferimento agli appalti di servizi e forniture, il principio della necessaria corrispondenza tra i requisiti di qualificazione e le quote di partecipazione/esecuzione degli operatori economici facenti parte del raggruppamento, neppure quale regola generale suppletiva.»

Cons. Stato, sez. V, 5 gennaio 2026, n. 57, che conferma Cons. Stato, sez. V, 5 dicembre 2025, n. 9599.

Tuttavia, la stazione appaltante conserva un margine di intervento operativo. Ai sensi dell’art. 68, comma 4, lett. b) del Codice, in attuazione dell’art. 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, il RUP può specificare nei documenti di gara le modalità con cui i raggruppamenti ottemperano ai requisiti speciali, incluso il possesso pro quota da parte dei singoli esecutori, a condizione che la previsione sia:

  • proporzionata rispetto all’oggetto e alla complessità della prestazione;
  • giustificata da ragioni oggettive, da esplicitare nella decisione di contrarre o nella relazione al bando (ad esempio: natura specialistica di una singola prestazione, esigenza di individuare compiti essenziali direttamente in capo a un determinato operatore).

La clausola di gara, se correttamente motivata, prevale sulla regola legale suppletiva sia quando è più restrittiva sia quando è meno restrittiva di essa. In assenza di specifica previsione, si applica la regola generale del possesso complessivo, secondo l’impostazione confermata da: Cons. Stato, sez. V, 25 gennaio 2024, n. 807; Cons. Stato, sez. V, 1° agosto 2023, n. 7444; Cons. Stato, sez. V, 20 marzo 2023, n. 2806; Cons. Stato, sez. V, 30 luglio 2026, n. 6149; TAR Emilia-Romagna, Bologna, 24 luglio 2026, n. 1365.

Il Bando tipo ANAC n. 1 (deliberazione n. 148 del 1° aprile 2026), § 6.4, propone due formule alternative: il possesso del requisito «nel complesso» del raggruppamento, oppure la ripartizione delle quote secondo criteri specificati dalla stazione appaltante. Salve ipotesi particolari legate alla natura della prestazione, è preferibile la prima formula, più semplice e coerente con il principio del risultato (art. 1 del Codice): essa riduce il contenzioso e non penalizza la partecipazione aggregata delle piccole e medie imprese.

6. L’avvalimento infragruppo: quando è ammesso e come verificarlo

Un componente del raggruppamento può integrare i propri requisiti anche mediante avvalimento (art. 104 del Codice) nei confronti di un’altra impresa dello stesso RTI (c.d. avvalimento «interno» o «infragruppo»), istituto di elaborazione giurisprudenziale, pacificamente ammesso quale corollario della regola per cui un raggruppamento può fare affidamento sulle capacità dei propri partecipanti.

Cons. Stato, sez. III, 5 marzo 2018, n. 1339; Cons. Stato, sez. IV, 4 dicembre 2017, n. 5687; Cons. Stato, sez. VI, 5 gennaio 2015, n. 18; Cons. Stato, sez. V, 18 febbraio 2013, n. 965.

In sede di verifica il RUP deve controllare quattro condizioni:

  • capienza del requisito: l’impresa ausiliaria deve possedere il requisito in misura sovrabbondante rispetto alla propria necessità partecipativa, in modo da generare un surplus sufficiente a soddisfare anche l’ausiliata; il medesimo requisito non può essere «speso» due volte all’interno del raggruppamento (Cons. Stato, sez. V, 9 marzo 2023, n. 2515);
  • natura del requisito: per i requisiti qualitativi non frazionabili (es. certificazioni di qualità) non è ammesso l’utilizzo promiscuo tra le due imprese; per l’avvalimento «di garanzia» (requisiti economico-finanziari) non è richiesta l’analitica indicazione di mezzi e risorse, fermo il rispetto della capienza (Cons. Stato, sez. V, 9 marzo 2023, n. 2515);
  • requisiti tecnico-operativi individuali: se il bando richiede il possesso individuale in capo a ciascun componente, l’ausiliaria che presta il requisito deve comunque conservare, per sé, la quota minima richiesta dal disciplinare, non potendo cederla integralmente (TAR Lazio, Roma, sez. II-bis, 24 luglio 2024, n. 15116);
  • formalizzazione: è comunque necessario un idoneo contratto di avvalimento ex art. 104, distinto dal mandato collettivo speciale, che renda concretamente verificabile la disponibilità delle risorse prestate; il solo vincolo associativo derivante dal mandato non è sufficiente.

Se il bando pone una percentuale massima di requisiti riferibile alla mandataria (clausole ormai residuali), l’avvalimento infragruppo a favore delle mandanti resta soggetto a tale limite e non può essere utilizzato per eluderlo.

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 18 febbraio 2019, n. 147.

7. La modificabilità soggettiva del raggruppamento (art. 97)

Se un componente del raggruppamento risulta privo, o perde, un requisito di ordine generale (artt. 94-95) o speciale (art. 100), il RUP non deve disporre l’esclusione automatica dell’intera aggregazione, ma valutare le misure correttive adottate dal raggruppamento, distinguendo due fasi temporali:

  • carenza sopravvenuta dopo la costituzione del raggruppamento ma prima della presentazione dell’offerta: il raggruppamento non è escluso se, in sede di offerta, comunica la causa escludente e dimostra di aver estromesso/sostituito l’impresa, oppure l’impossibilità di farlo entro il termine;
  • carenza sopravvenuta dopo l’offerta ma prima dell’aggiudicazione: il raggruppamento non è escluso se estromette/sostituisce l’impresa priva del requisito e comunica il provvedimento prima dell’aggiudicazione.

Se le misure sono tempestive e sufficienti, il RUP non esclude il raggruppamento; se le ritiene intempestive o insufficienti, dispone l’esclusione con decisione motivata (art. 97, comma 2). In ogni caso, la modifica soggettiva deve rispettare l’immodificabilità sostanziale dell’offerta presentata.

L’art. 97, comma 2, ammette sia l’estromissione («modifica per riduzione», se le imprese residue possiedono autonomamente i requisiti adeguati) sia la sostituzione anche con un operatore esterno alla compagine originaria («modifica per addizione»): quest’ultima possibilità, non ammessa dalla giurisprudenza formatasi sotto il d.lgs. 50/2016 (Cons. Stato, Ad. plen. 27 maggio 2021, nn. 9 e 10; 22 aprile 2022, n. 2), costituisce una delle principali novità del Codice del 2023, in attuazione dell’art. 63, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE, come interpretato dalla Corte di giustizia nella causa C-210/20 (Rad Service, avvalimento).

TAR Campania, Napoli, sez. I, 4 ottobre 2024, n. 5211; CGUE, sez. IX, 3 giugno 2021, C-210/20.

La giurisprudenza più recente ha esteso l’applicabilità dell’art. 97 anche alla sostituzione del progettista indicato privo di un requisito generale (TAR Campania, Salerno, sez. I, 28 febbraio 2024, n. 541) e ha confermato l’assestamento dell’istituto, distinguendo con chiarezza estromissione e sostituzione anche in via aggiuntiva.

Cons. Stato, sez. V, 5 giugno 2026, n. 4508; Cons. Stato, sez. III, 12 dicembre 2025, n. 9835; TAR Campania, Napoli, sez. I, 12 dicembre 2025, n. 8061.

8. Tabella riepilogativa degli orientamenti giurisprudenziali

TemaOrientamento maggioritario / prevalenteRiferimenti (orientamento maggioritario)Orientamento minoritario / questioni aperteRiferimenti (orientamento minoritario)
Requisiti e responsabilità della mandatariaSuperato il possesso maggioritario in capo alla mandataria; i requisiti si valutano sul raggruppamento nel suo complesso; responsabilità sempre solidale.CGUE, sez. IV, 28.4.2022, C-642/20; Cons. Stato, sez. VII, 31.5.2022, n. 4425; art. 68, co. 9 e 11, d.lgs. 36/2023.Incertezze applicative residue nelle procedure «a cavallo» col vecchio Codice, ove alcuni bandi richiamano ancora clausole modellate sul previgente art. 83, co. 8.Prassi isolata di alcune stazioni appaltanti, non avallata da pronunce di legittimità.
Corrispondenza qualificazione/esecuzione – lavoriVige il principio di corrispondenza tra quote di qualificazione e di esecuzione.Art. 30, co. 2, Allegato II.12; Cons. Stato, sez. III, 21.1.2019, n. 491.––
Corrispondenza qualificazione/esecuzione – servizi e fornitureNessun principio legale di corrispondenza: possesso complessivo, salva diversa e motivata previsione della lex specialis.Cons. Stato, sez. V, 5.1.2026, n. 57; sez. V, 5.12.2025, n. 9599; sez. V, 25.1.2024, n. 807; sez. V, 1.8.2023, n. 7444; sez. V, 20.3.2023, n. 2806; TAR Bologna, 24.7.2026, n. 1365.Tesi isolata che, valorizzando la lettera del comma 11, tenta di estendere la corrispondenza anche a servizi/forniture non consolidata.Nessun precedente massimato allo stato risulta averla accolta in modo stabile.
Facoltà della S.A. di imporre quote/compiti essenzialiLa lex specialis può derogare alla regola suppletiva se proporzionata e motivata da ragioni oggettive.Art. 68, co. 4, lett. b); art. 63, par. 2, dir. 2014/24/UE; Cons. Stato, sez. V, 5.1.2026, n. 57.Perimetro della «proporzionalità» e dell’onere motivazionale non del tutto definito, specie per prestazioni fungibili.Questione aperta, priva di indirizzo contrapposto consolidato.
Avvalimento infragruppo – ammissibilità e capienzaAmmesso se l’ausiliaria possiede il requisito in misura sovrabbondante; necessario contratto di avvalimento anche infragruppo; per i requisiti tecnico-operativi individuali va conservata la quota minima.Cons. Stato, sez. III, 5.3.2018, n. 1339; sez. IV, 4.12.2017, n. 5687; sez. VI, 5.1.2015, n. 18; sez. V, 18.2.2013, n. 965; sez. V, 9.3.2023, n. 2515; TAR Lazio, sez. II-bis, 24.7.2024, n. 15116.Nei bandi con percentuale massima di requisiti per la mandataria, l’avvalimento infragruppo a favore delle mandanti resta soggetto a tale limite.CGA Regione Siciliana, 18.2.2019, n. 147 (fattispecie legata a clausola di bando oggi meno diffusa).
Modificabilità soggettiva – estromissione (riduzione)Sempre ammessa se le imprese residue possiedono, da sole, i requisiti adeguati alle prestazioni ancora da eseguire.Art. 97, co. 1-2, d.lgs. 36/2023; già Cons. Stato, Ad. plen. 27.5.2021, nn. 9 e 10.––
Modificabilità soggettiva – sostituzione «per addizione»Ammessa dall’art. 97, co. 2, anche con ingresso di operatore esterno, purché resti l’immodificabilità sostanziale dell’offerta.TAR Campania, Napoli, sez. I, 4.10.2024, n. 5211; TAR Campania, Salerno, sez. I, 28.2.2024, n. 541; CGUE, sez. IX, 3.6.2021, C-210/20; Cons. Stato, sez. V, 5.6.2026, n. 4508; sez. III, 12.12.2025, n. 9835.Fino al 2023 l’Adunanza plenaria ammetteva solo la modifica «in riduzione», escludendo soggetti esterni: orientamento superato dalla nuova disciplina, ma citato come termine storico di paragone.Cons. Stato, Ad. plen. 27.5.2021, nn. 9-10 e 22.4.2022, n. 2 (regime previgente, non più attuale).



9. Checklist operativa per il RUP

In fase di predisposizione della lex specialis

  • Per servizi e forniture, valutare se adottare la formula semplice del Bando tipo ANAC n. 1 – possesso del requisito «nel complesso» del raggruppamento – salvo che la specificità della prestazione giustifichi, in modo motivato e proporzionato, la richiesta di quote individuali (art. 68, co. 4, lett. b);
  • per i lavori, richiamare espressamente il principio di corrispondenza ex art. 30, co. 2, Allegato II.12 nella documentazione di gara;
  • evitare clausole che impongano, in modo generalizzato, il possesso maggioritario dei requisiti in capo alla mandataria, non più conformi al diritto UE.

In fase di verifica dei requisiti

  • Controllare la sommatoria dei requisiti del raggruppamento rispetto a quanto richiesto dal bando;
  • verificare che ciascun operatore possieda una quota di requisiti pari o superiore alla propria quota di esecuzione e di partecipazione;
  • per i lavori, controllare la corrispondenza tra attestazione SOA di ciascuna impresa e le lavorazioni che si è impegnata a eseguire;
  • in presenza di avvalimento infragruppo, verificare la capienza del requisito, la natura del requisito prestato (qualitativo o «di garanzia»), l’eventuale obbligo di mantenimento della quota minima in capo all’ausiliaria e l’esistenza di un idoneo contratto di avvalimento distinto dal mandato.

In caso di sopravvenuta carenza di requisiti in corso di procedura

  • Verificare la tempestività della comunicazione da parte del raggruppamento e l’adeguatezza delle misure di estromissione o sostituzione adottate;
  • ammettere, se del caso, la sostituzione «per addizione» con un operatore esterno munito dei requisiti necessari, controllando che l’offerta non risulti sostanzialmente modificata;
  • motivare puntualmente l’eventuale provvedimento di esclusione, qualora le misure correttive risultino intempestive o insufficienti (art. 97, co. 2).

In fase di esecuzione del contratto

  • Autorizzare le eventuali modifiche delle quote di esecuzione solo dopo aver verificato la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate;
  • ricordare che le quote di partecipazione indicate in offerta non sono modificabili ex post per sanare carenze di qualificazione.

Raggruppamenti temporanei e partecipazione alle gare

Requisiti di partecipazione, cause di esclusione e gestione della documentazione sono aspetti centrali nelle procedure di affidamento, anche quando partecipano raggruppamenti temporanei di imprese.

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Maria Lucarelli