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(Corte dei Conti, sez. regionale Veneto, deliberazione n. 163/2026)

1.       La domanda

2.       Premessa sugli incentivi 

3.       Il riscontro

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  1. La domanda

L’ente istante sottopone alla sezione regionale del Veneto (con quesito comunque ritenuto inammissibile ma con una importante sottolineatura in ausilio dei RUP) il fatto di “essere soggetto attuatore di un intervento relativo a un’opera pubblica stradale, articolata in tre distinti stralci funzionali, ciascuno dotato di autonomo quadro tecnico-economico (QTE). Sebbene i differenti tratti siano stati considerati unitariamente ai fini della programmazione dell’investimento e siano identificati da un solo Codice unico di progetto (CUP), essi attingono ad altrettante e diverse modalità di finanziamento”.

Ciò evidenziato si rileva che nell’unico CUP “entrano” sia due finanziamenti vincolati sia un finanziamento riconducibile al bilancio dell’ente. 

Secondo il RUP dell’ente, in questo caso, stante l’esistenza di un unico codice di progetto i finanziamenti devono essere trattati nello stesso modo con una configurazione “vincolata” con la conseguenza dell’impossibilità di alimentare il fondo vincolato ex comma 5 dell’articolo 45 del codice.

Nel comma in parola si spiega che “il 20 per cento delle risorse finanziarie” relative all’incentivo (il 2% massimo della base dell’affidamento) “escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell’attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7” (finalità vincolate).

I commi 6 e 7, testualmente, prevedono che:

“Con le risorse di cui al comma 5 l’ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:

a) la modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture;

b) l’implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;

c) l’efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli”.

Il comma 7 precisa che “Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata:

a) per attività di formazione per l’incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;

b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;

c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.”

In sostanza, con il quesito si chiede “se il CUP unico, avente funzione di identificazione dell’investimento pubblico, costituisca l’elemento per concludere che tutte le risorse finanziarie riferite ai tre stralci debbano essere considerate omogenee ai fini dell’art. 45, comma 5, in quanto la procedura di gara risulta effettivamente unica, ed in questo caso non prevedere alcun importo per il fondo art. 45, comma 5, D.Lgs. 36/2023 in nessuno dei QTE. Oppure, se, invece, la questione vada posta sotto il diverso profilo finanziario-contabile secondo gli stanziamenti di bilancio che, come in precedenza precisato, sono individuati, nella contabilità dell’Ente, con risorse specificatamente destinate ai singoli stralci rispetto alla fonte di finanziamento proveniente dalla Provincia e da fondi propri del Comune e, pertanto, prevedere l‘importo per il fondo art. 45, comma 5, D.Lgs. 36/2023 solo sul terzo tratto”.

  • Premessa sugli incentivi 

Anche se il quesito viene considerato inammissibile, la sezione fornisce comunque una preziosa risposta rimarcando che il CUP è irrilevante rispetto alla contabilizzazione degli incentivi.

In pratica si evidenzia che il RUP deve distinguere, nell’ambito dei finanziamenti gli importi dovuti a finanziamenti vincolati e quelli relativi a risorse di bilancio. Solo in quest’ultimo caso (e limitatamente a questo importo) si dovrà alimentare il fondo vincolato di cui al quinto comma dell’articolo 45 del codice.

In questo senso, la sezione evidenzia che “il Collegio, avuto riguardo allo spirito di leale collaborazione istituzionale e di ausilio tecnico-contabile cui si informa la norma dell’art. 7 della legge n. 131/2003, ritiene utile, tuttavia, fornire, in via generale, alcune indicazioni in merito ai presupposti di erogazione degli incentivi in parola, richiamando taluni approdi giurisprudenziali in materia”.

In particolare si premette  che “Ai fini dell’erogazione degli incentivi tecnici, deve aversi riguardo alla distinta imputazione contabile e alle diverse fonti di finanziamento risultanti dal bilancio comunale. Tale circostanza implica che la previsione del fondo di cui all’art. 45, comma 5, d.lgs. n. 36/2023 opera esclusivamente con riferimento alle opere finanziate con mezzi propri dell’ente locale e non da finanziamenti esterni a destinazione vincolata, mentre l’art. 45, comma 2, è chiaro nel prevedere, in termini generali, che il fondo, nella misura massima del 2% dell’importo a base di gara, trovi indistintamente copertura (“a valere”) negli stanziamenti previsti per i singoli appalti, senza operare alcuna distinzione rispetto alla fonte o alla natura (libera o vincolata) delle risorse che vi confluiscono. Tali stanziamenti, quindi, sono rappresentati da “tutte” le risorse a disposizione per la realizzazione dell’appalto, sia che provengano da entrate proprie dell’Ente sia che provengano da trasferimenti vincolati di Regioni, Stato, Unione europea etc. (cfr. Corte dei conti, Sez. contr. Toscana, deliberazione n. 80/2021/PAR).

Dopo la “costituzione” del fondo, l’Amministrazione procede, in una seconda fase, alla “destinazione” delle risorse inserite nel fondo, suddividendo le relative risorse – nella misura rispettivamente dell’80% e del 20% – nei termini di cui ai commi 2 e 4.

Nello specifico, l’art. 45, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023 esclude dalla “destinazione” alle finalità dei successivi commi 6 e 7 le risorse che derivano da finanziamenti aventi già una loro destinazione vincolata. Ciò in quanto si verificherebbe, altrimenti, una illegittima modifica di una espressa finalizzazione ex lege (cfr., ex multis, deliberazione Sez. contr. Puglia n. 108/2017/PAR). La disposizione valorizza l’oggettivo importo (quantum) del contributo, senza specificarne la totalità o parzialità ai fini dell’intervento.

Per distinguere la suddetta tipologia da quelle per le quali la “destinazione” invece opera, lo stanziamento della prima può rilevare quanto meno come effetto immediato e diretto del finanziamento preordinato ad uno specifico vincolo di scopo (cfr., in generale, Corte dei conti, Sez. contr. Veneto, deliberazione n. 266/2023/PAR). Infatti, il contributo pubblico costituisce titolo giuridico del relativo stanziamento in bilancio, soggetto a sua volta a vincolo funzionale derivante dal finanziamento (cfr., più in generale, Par. 5.2, All. 4/2, d. lgs. 118/2011 per cui gli impegni di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023, compresi i relativi oneri, sono assunti a carico degli “stanziamenti di spesa riguardanti i medesimi lavori, servizi e forniture” cui si riferiscono, nel titolo II della spesa, ove si tratti di opere, o nel titolo I, nel caso di servizi e forniture).

  • Il riscontro

Come detto il CUP non incide sulla contabilizzazione e in deliberazione si legge che “Identificata la tipologia soggetta a limite di utilizzazione, essa va sottratta alla destinazione di cui all’art. 45, co. 5, d.lgs. n. 36/2023, non rilevando l’eventuale irradiazione del finanziamento vincolato a stralci della commessa pubblica direttamente finanziati dall’ente locale. Circa il richiamo al “Codice unico di progetto” (CUP) di cui all’art. 11, l. 16 gennaio 2003, n. 3, ai fini della valorizzazione dell’unitarietà del progetto, esso risulta preordinato, in particolare, alla prevalente ratio della funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici (comma 1). Talchè, la patologia conseguente alla pretermissione del CUP importa la nullità degli atti amministrativi di assenso del contributo pubblico, non direttamente coinvolti dalla commessa pubblica (comma 2-bis)”.

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