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( votes)In virtù della Sentenza n. 9835 del Consiglio di Stato (Sezione III) del 12/12/2025, l’obbligo di fornire dispositivi medici di sicurezza (come siringhe protette) deriva dall’applicazione del D.Lgs. 81/08 e dalla Direttiva 2010/32/UE, ponendosi come un requisito di esecuzione del contratto di fornitura a carico della struttura sanitaria (datore di lavoro). Tale obbligo non può essere anticipato come requisito di partecipazione alla gara (a meno che la lex specialis non lo preveda esplicitamente), poiché riguarda la modalità di utilizzo e fornitura dei materiali nel luogo di lavoro per garantire la sicurezza dei lavoratori, e non la caratteristica intrinseca del prodotto in fase di gara, che deve essere conforme alla normativa europea Dispositivi Medici MDR ma la cui funzione di sicurezza per il lavoratore è garantita dalla struttura.
Pertanto il D.Lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza) recepisce la Direttiva 2010/32/UE (riguardante le punture da strumenti taglienti) imponendo ai datori di lavoro l’obbligo di fornire dispositivi medici dotati di protezione per i lavoratori. Vi è obbligo di esecuzione: l’obbligo si concretizza nella fornitura, gestione e formazione dei lavoratori sull’uso di tali dispositivi di sicurezza (come le siringhe protette). L’obbligo di sicurezza del lavoratore (D.Lgs. 81/08) è un onere della stazione appaltante (struttura sanitaria) nella fase esecutiva.
L’unico modo per “anticipare” questo requisito in fase di gara è che il bando (lex specialis) lo richieda esplicitamente come requisito tecnico essenziale del dispositivo (es. “siringhe con meccanismo di protezione”) a pena di esclusione, altrimenti si tratta di una condizione di esecuzione.
In sintesi, la struttura deve garantire l’uso di questi dispositivi per i suoi lavoratori, ma questo è un aspetto di sicurezza sul lavoro che non può vincolare l’offerta tecnica in gara se non espressamente richiesto dal bando, altrimenti si tratta di una clausola illegittima.
I chiarimenti della Stazione Appaltante hanno solo funzione interpretativa della lex-specialis, non possono modificarla o integrarla, specialmente introducendo nuovi requisiti di partecipazione a pena di esclusione, perché ciò lederebbe l’affidamento dei concorrenti, che si basano sul bando originario; un rinvio generico alla legge (come il D.Lgs. 81/2008) non trasforma un obbligo esecutivo in requisito di ammissione, e un’esclusione basata su un’interpretazione estensiva nei chiarimenti è illegittima e impugnabile, poiché la SA, per modificare le regole, deve annullare e indire una nuova gara.
Quindi la funzione dei chiarimenti è quella di porre in essere una interpretazione autentica della lex specialis. Non possono integrare, modificare, o introdurre ex novo requisiti (soprattutto di ammissione). Dei semplici rinvii generici a leggi (es. D.lgs. 81/2008) non possono creare nuovi requisiti di partecipazione. La conseguenza è che l’esclusione è illegittima perché si basa su una lex specialis “creata” nei chiarimenti, non nel bando. Il rimedio in tal caso sarebbe il seguente: La S.A. se vuole modificare la gara, deve annullarla e indire una nuova procedura.
In sostanza, i chiarimenti devono chiarire ciò che è già scritto, non aggiungere nuove condizioni, tutelando il principio di parità di trattamento e di certezza del diritto.
Un principio fondamentale del diritto amministrativo degli appalti: l’esclusione per requisiti non esplicitati nella lex specialis (bando/capitolato) è illegittima perché le cause di esclusione sono tassative e la Stazione Appaltante deve garantire trasparenza e parità di trattamento (par condicio), non potendo introdurre oneri aggiuntivi non previsti, specialmente se attengono alla fase esecutiva, non selettiva. L’introduzione di requisiti “a sorpresa” o oneri maggiori in fase successiva viola questi principi, rendendo l’esclusione potenzialmente impugnabile e annullabile. Il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) stabilisce che le cause di esclusione sono quelle previste, non quelle inventate dalla SA, che sono nulle.
Le implicazioni pratiche quindi possono risultare le seguenti: se i requisiti non sono specificati, cioè se un requisito tecnico non è nel bando, la S.A. non può richiederlo a pena di esclusione. I chiarimenti possono solo integrare, non stravolgere, i requisiti essenziali. Imporre un prodotto più costoso (es. con dispositivo di sicurezza) in una fase successiva, se non previsto, è illegittimo perché altera l’equilibrio economico e le offerte presentate. La discrezionalità della S.A. è limitata; non può creare “clausole escludenti” ad hoc che non trovino fondamento nella legge, altrimenti le clausole sono nulle e l’esclusione illegittima.
In sintesi, l’esclusione per motivi non espliciti nella lex specialis è contraria ai principi cardine della procedura di gara e può essere contestata con successo.
Principio fondamentale del diritto amministrativo degli appalti è il meccanismo di eterointegrazione, dove leggi esterne (come quelle sulla sicurezza) colmano le lacune del bando (lex specialis), ma solo se impongono requisiti strutturali dell’offerta o condizioni essenziali di partecipazione; non si applica a norme che regolano l’esecuzione del contratto (es. sicurezza lavoratori), le quali non giustificano l’esclusione in fase di gara, lasciando all’operatore l’onere di adeguarsi in corso d’opera, pena l’inadempimento.
La lex specialis (bando, disciplinare) è la legge di gara specifica. Se presenta lacune, il meccanismo di eterointegrazione permette che norme imperative di legge (esterne al bando) vengano “inserite” per colmarle.
Questo inserimento non è automatico. Deve trattarsi di norme che definiscono requisiti strutturali dell’offerta (cosa deve contenere l’offerta per essere valida) o condizioni essenziali di partecipazione (chi può partecipare).
Le norme che disciplinano la fase di esecuzione del contratto (come quelle sulla sicurezza sul lavoro, gli obblighi del datore di lavoro) non rientrano in questa categoria. La conseguenza è che sanzionare con l’esclusione un’offerta per la non conformità a queste ultime norme (di esecuzione) è illegittimo. L’impresa deve poter partecipare, ma ha l’obbligo di adeguare la propria condotta e prestazione alle leggi cogenti durante l’esecuzione del contratto, pena l’inadempimento e le conseguenti sanzioni contrattuali.
In sintesi, l’eterointegrazione serve a garantire che l’offerta sia valida e conforme ai presupposti della gara, non a estendere i controlli di conformità esecutiva alla fase di ammissione e valutazione delle offerte.
Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del TAR Toscana, respingendo l’appello della società prima classificata in una gara per la fornitura di un farmaco anticoagulante, riammettendo l’operatore escluso perché la Stazione Appaltante aveva erroneamente ritenuto obbligatorio il dispositivo copri-ago non presente nel prodotto offerto, quando invece non era richiesto dai capitolati, stabilendo che l’esclusione era illegittima e che la gara doveva essere riesaminata con il concorrente riammesso. In pratica l’oggetto della gara era per la fornitura di farmaci (enoxaparina sodica) indetta tramite un Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA). Il punto di contesa era il seguente: L’esclusione di un concorrente perché il suo prodotto (siringhe pre-riempite) non includeva un dispositivo di sicurezza (copri-ago). La S.A. riteneva il copri ago obbligatorio Decisione del TAR Toscana: Accolse il ricorso dell’escluso, annullando l’esclusione, poiché il copri-ago non era un requisito esplicito. Decisione del Consiglio di Stato (Appello Rigettato): Ha confermato la sentenza del TAR, giudicando l’esclusione illegittima, e riammettendo l’operatore nella gara.
Questa pronuncia quindi, ribadisce che, in ambito di appalti pubblici, i requisiti devono essere chiari e specifici nei documenti di gara; la mancanza di un elemento non esplicitamente richiesto, ma ritenuto “utile” dalla Stazione Appaltante, non può giustificare un’esclusione. In sintesi, la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 9835 del 12.12.2025 stabilisce che i requisiti di sicurezza dei prodotti, se non specificamente indicati come elementi dell’offerta tecnica nella lex specialis, vanno considerati obblighi di esecuzione che l’operatore deve garantire nella fase di realizzazione del contratto, senza farli pesare sui costi dell’offerta economica; chiarimenti della stazione appaltante non possono modificare la lex specialis, quindi colui che ha incluso tali requisiti nell’offerta tecnica a causa di tali chiarimenti se ne assume l’onere.
