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Il quesito sottoposto al MIT, relativamente al parere in esame (parere n. 4126/2026 del 2 marzo 2026) presenta un “taglio” eminentemente pratico e spesso ricorrente; nel caso de quo, infatti, una S.A. aveva affidato un contratto con affidamento diretto, e, nel corso dell’esecuzione dello stesso, aveva riscontrato però la necessità di apportare una modifica all’importo contrattuale, ricorrendo alle ipotesi di modifica ex art. 120 del D.LGS 36/2023. Da qui ci si è chiesti: se l’importo contrattuale aumenta in virtù di una variante o di una modifica contrattuale, l’importo conclusivo può oltrepassare le soglie dell’affidamento diretto? (Ovvero i 140.000 euro per servizi e forniture e i 150.000 euro per i lavori); oppure tali soglie non possono essere superate poiché l’affidamento è avvenuto tramite la procedura semplificata dell’affidamento diretto (che, come da acclarata giurisprudenza, non può nemmeno considerarsi una vera e propria procedura)?

Il parere n. 4126 del 2 marzo 2026 del MIT chiarisce che le varianti (art. 120, D.Lgs. 36/2023) possono aumentare il valore di un affidamento diretto oltre le soglie (150.000 €/140.000 €), purché non alterino la natura dell’appalto e siano dovute a circostanze impreviste; è possibile superare i limiti iniziali senza nuova gara, fermo restando il divieto di elusione del codice.

Prima di analizzare il parere in esame, occorre naturalmente far riferimento all’art. 120 del nuovo codice degli appalti: Esso disciplina la modifica dei contratti senza gara (varianti), a patto che la struttura economica resti inalterata. Oltre alle opzioni previste inizialmente (lett. a) e lavori/servizi supplementari (lett. b), la lettera c) include varianti per circostanze impreviste e imprevedibili, come ad esempio la scoperta di reperti archeologici, eventi sismici o geologici imprevisti.  Per le varianti di cui alle lettere b) e c), l’aumento di prezzo non può eccedere il 50% del valore del contratto iniziale. Relativamente alla revisione prezzi resta fermo l’obbligo di inserire clausole di revisione prezzi (art. 60) in caso di variazioni dei costi superiori al 5%.

In sintesi, la modifica è legittima se non altera la natura del contratto, rientra nelle previsioni sopra indicate e rispetta il limite del 50% per le varianti strutturali o i casi di necessità. 

Ecco quindi esplicati i limiti percentuali: Ai sensi dell’art. 120, le varianti per circostanze impreviste non possono superare il 50% del valore iniziale del contratto, poi vi sono i limiti minori: Per modifiche non sostanziali, si possono applicare le percentuali più basse (10% per servizi/forniture, 15% per lavori) se restano sotto le soglie. In sostanza, un affidamento diretto può crescere durante l’esecuzione, ma la variazione deve rispettare le regole di imprevidibilità, essere autorizzata dal RUP e non deve stravolgere l’oggetto del contratto iniziale.

Il riscontro a tale parere da parte del MIT è stato abbastanza preciso, infatti, usualmente, l’importo di un contratto non può superare le soglie dell’affidamento diretto, sia per i lavori, sia per i servizi e forniture; purtuttavia il superamento delle soglie è possibile quando si rientra nelle ipotesi di cui all’art. 120, comma 1, lettere b e c, ovvero prestazioni supplementari non previste nell’appalto iniziale; varianti dovute a circostanze imprevedibili emerse durante l’esecuzione. Anche in queste ipotesi resta fermo il limite stabilito dal Codice: l’aumento di prezzo non può superare il 50% del valore originario del contratto. Pertanto, l’importo finale di un affidamento diretto, a seguito di varianti o modifiche in corso d’opera (ex art. 120, D.Lgs. 36/2023), può superare le soglie dei 150.000 euro (lavori) o 140.000 euro (servizi/forniture). Il superamento è consentito se giustificato da sopravvenienze impreviste e imprevedibili, rispettando il principio del risultato e la libera concorrenza, senza configurare un nuovo affidamento

Il chiarimento del MIT conferma che le modifiche contrattuali negli appalti pubblici, incluse le varianti, devono rispettare l’assetto originario, vietando trasformazioni sostanziali del rapporto economico. Specialmente negli affidamenti diretti, le soglie di valore rappresentano limiti di sistema operativi anche in esecuzione, non aggirabili per espandere il valore contrattuale, salvo circostanze imprevedibili. Le varianti non devono modificare la natura complessiva dell’opera o del servizio. In pratica, il chiarimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) statuisce che le varianti devono presentare il carattere della eccezionalità e non possono assolutamente stravolgere i patti iniziali, garantendo la correttezza della procedura selettiva.

La procedura dell’affidamento diretto è utilizzabile solo entro determinate soglie; se ipoteticamente ogni variante potesse tranquillamente e autonomamente far lievitare senza alcun problema il valore dell’appalto, il rischio sarebbe quello di raggirare i limiti previsti per scegliere l’affidatario.

La natura della risposta del MIT è proprio questa. Sostanzialmente il parere va ad esplicitare che le soglie dell’affidamento diretto non operano solamente come limite di procedura alla scelta del contraente, ma costituiscono parimenti un parametro coerente con la struttura intrinseca dell’affidamento diretto, che rileva nella fase esecutiva.

Le modifiche intrinsecamente legate a prestazioni supplementari e necessarie e a circostanze imprevedibili, possono consentire, in modo giustificato, ad un aumento dell’importo oltre le soglie previste per l’affidamento diretto.

In maniera diversa, quando ci troviamo dinanzi a modifiche programmabili e/o prevedibili e previste, esse devono essere individuate ab origine nel valore totale dell’affidamento diretto.

Il chiarimento del MIT fornisce un sostegno al fine di interpretare nella maniera più diligente possibile il rapporto tra modifiche contrattuali e affidamento diretto, si stabilisce quindi che le soglie per l’affidamento diretto (150.000 eu lavori, 140.000 € servizi/forniture) sono un limite di sistema operativo anche in esecuzione, non solo nella scelta del contraente. Le varianti in corso d’opera non possono superare tali soglie per espandere il valore dell’appalto, ma sono ammesse solo per completare l’opera o gestire imprevisti, pena la necessità di una nuova gara.

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